Confermata l'aggravante della diffamazione per chi offende postando messaggi su Facebook

La sentenza è stata emessa a definizione di un conflitto negativo di competenza sollevato per sapere chi deve giudicare il reato di minacce e di diffamazione laddove la condotta sia stata posta in essere attraverso messaggi del social network il giudice di pace o il tribunale?

La piazza virtuale di Facebook è nuovamente al centro dell'interesse della giurisprudenza nella pronuncia della seconda sezione penale della Corte di Cassazione del 2 gennaio 2017, n. 50. L'aggravante della comunicazione con un mezzo di pubblicità. Ebbene, la questione interpretativa che si pone è quella volta a verificare se Facebook possa essere ritenuto un mezzo di pubblicità. Ed infatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 c.p. costituisce circostanza aggravante del reato di diffamazione se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità . Nel caso di specie, il Tribunale di Pescara aveva declinato la propria competenza per materia ritenendo i reati di competenza del Giudice di Pace di Penne che, però, ha sollevato conflitto di competenza sostenendo e non a torto che era ravvisabile nella condotta dell'imputata proprio l'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, c.p Orbene, per la Cassazione occorre dare continuità al principio di diritto già affermato in altre occasioni secondo il quale la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone . Del resto l'aggravante del reato di diffamazione, prosegue la Suprema Corte, si spiega con ciò, che il mezzo di diffusione utilizzato è idoneo a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa . Ed infatti, non vi è dubbio che la bacheca di Facebook è destinata ad essere consultata da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica proprio dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a una spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante . Accesso con id e password. Per la Suprema Corte la conclusione raggiunta non può essere messa in discussione neppure dalla constatazione – fatta valere dall'imputata – secondo cui l'accesso a Facebook avverrebbe a seguito di registrazione. Per la Corte, infatti, la circostanza che l'accesso al social network richieda all'utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l'integrazione dell'aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall'indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia come si verifica nel caso della stampa, che integra un'autonoma ipotesi di diffamazione aggravata . Un po' quel che avviene quando la diffamazione è contenuta in un messaggio inviato a mezzo fax ovvero in una mail indirizzata a una pluralità di destinatari. Per effetto di quanto sopra e cioè la contestata diffamazione con altro mezzo di pubblicità la Corte ha affermato la competenza del Tribunale in luogo di quella del giudice di pace dal momento che la diffamazione attrae per connessione il reato di minaccia ascritto nell'imputazione come commesso con la medesima condotta ,diffusiva di messaggi diretti contestualmente e contemporaneamente a offendere i beni giuridici tutelati dagli artt. 595 e 612 c.p. .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 dicembre 2016 – 2 gennaio 2017, n. 50 Presidente Mazzei – Relatore Sandrini Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza in data 3.07.2014 il Tribunale di Pescara ha dichiarato la propria incompetenza per materia a giudicare i reati di minacce e diffamazione, aggravata ex art. 595 comma 3 cod.pen. dall'invio e diffusione dei messaggi minatori e offensivi attraverso il social network facebook , ascritto a C.M. nei confronti di B.R., ritenendo i reati di competenza del Giudice di Pace in quanto l'assenza di libera accessibilità dei social network telematici da parte degli utenti della rete internet escludeva la configurabilità della comunicazione con un mezzo di pubblicità. 2. Con ordinanza in data 10.06.2016 il Giudice di Pace di Penne ha sollevato conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte, ritenendo integrata l'aggravante di cui all'art. 595 comma 3 cod.pen. nella condotta dell'imputata, alla stregua dei principi affermati da questa Corte in materia. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara. 4. Il conflitto deve essere regolato con l'affermazione della competenza del Tribunale di Pescara, con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza declinatoria della competenza dallo stesso emessa il 3.07.2014. 5. Deve, invero, essere data continuità al principio di diritto, affermato da questa Corte, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando - e aggravando - in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante. La circostanza che l'accesso al social network richieda all'utente una procedura di registrazione - peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque - non esclude la natura di altro mezzo di pubblicità richiesta dalla norma penale per l'integrazione dell'aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall'indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia come si verifica nel caso della stampa, che integra un'autonoma ipotesi di diffamazione aggravata , in puntuale conformità all'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028 e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459 . 6. L'aggravante contestata radica la competenza per materia del Tribunale in ordine al reato di diffamazione, che attrae per connessione quello di minaccia, ex art. 6 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, ascritto nell'imputazione come commesso con la medesima condotta, diffusiva di messaggi diretti contestualmente e contemporaneamente a offendere entrambi i beni giuridici tutelati dagli artt. 595 e 612 cod. pen. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Pescara, cui dispone trasmettersi gli atti, annullando la sentenza 3.07.2014 del Tribunale di Pescara dichiarativa di incompetenza.