Non è valida la notifica della sentenza all’avvocato radiato dall’Albo

Qualora la notifica della sentenza d’appello venga notificata al difensore radiato dall’Albo professionale, essa non viene ritenuta valida.

In questo senso la S.C. con la sentenza n. 54168/16 depositata il 20 dicembre. Il caso. Vistosi confermata in appello la condanna in ordine al delitto di bancarotta, l’imputato propone ricorso in Cassazione personalmente, rilevando vizio di nullità della decisione d’appello in quanto mai perfezionata la notifica a lui ed al suo difensore fiduciario, poiché questi radiato dall’Albo professionale al momento di effettuazione delle notifiche del decreto di citazione al giudizio davanti alla Corte. Radiazione dall’Albo. Il ricorrente ha documentato con apposito certificato dell’Ordine professionale che il suo difensore fiduciario e domiciliatario, quando raggiunto dalla notifica della citazione a giudizio davanti alla Corte territoriale era già stato radiato. Quindi, se la notificazione all’imputato risulta comunque regolare, in quanto la perdita della qualità professionale del domiciliatario non incide sull’elezione di domicilio, tuttavia la notificazione al difensore non intervenne, in quanto quello nominato risultava già privo dell’abilitazione professionale. La nomina intervenuta all’udienza di un difensore ex art. 97, comma 4, c.p.p., all’imputato non ha, a parere della S.C., sanato il vizio, in quanto nella specie l’imputato era rimasto privo di difensore e dunque non è possibile ricorrere ai meccanismi di surroga previsti dal cennato articolo. Da ciò è derivata una nullità a carattere generale e assoluto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio degli atti al giudice dell’appello.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 ottobre – 20 dicembre 2016, n. 54168 Presidente Bruno – Relatore Gorjan Considerato in fatto La Corte d'Appello di Milano con la decisione impugnata, resa il 16 - 21.5.2013, ha confermato la sentenza di condanna emessa a carico dell'imputato M. dal Tribunale di Pavia in ordine a delitto di bancarotta. La Corte lombarda ha confermata la statuizione di penale responsabilità del M. reputando adeguato il compendio probatorio assunto in causa ad individuare l'imputato quale amministratore di fatto della società fallita. Ha interposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato - rimesso appositamente in termini - rilevando vizio di nullità della decisione d'appello in quanto mai perfezionata la notifica a lui ed al suo difensore fiduciario, poiché questi radiato dall'Albo professionale al moneto di effettuazione delle notifiche del decreto di citazione al giudizio avanti la Corte milanese. All'odierna udienza pubblica nessuno compariva per I'imputato,mentre il P.G. chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso proposto dal M. ha fondamento giuridico e va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e di tutti gli atti del procedimento d'appello e rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano altra sezione. In effetto il M. ha documentato con apposito certificato dell'Ordine professionale di Pavia che il suo difensore fiduciario,anche domiciliatario, quando raggiunto dalla notifica della citazione a giudizio avanti la Corte lombarda era già stato radiato. Quindi se di certo la notificazione all'imputato risulta regolare - Cass. sez. 1 n° 48741/04 rv 230518, Cass. sez. 6 n° 26287/13 rv 256817 - poiché la perdita della qualità professionale del domiciliatario non incide sull'elezione di domicilio ben possibile presso qualsiasi persona, tuttavia oggettivamente non intervenne la notifica al difensore poiché quello nominato dall'imputato di fiducia oramai privo dell'abilitazione professionale ad esercitare detto ufficio. Non reputa la Corte che la nomina intervenuta ll'udienza di un difensore,ex art 97 comma 4 cod. proc. pen.,all'imputato abbia sanato il vizio,poiché nella specie il M. era rimasto privo di difensore, sicché - Cass. sez. 6 n° 49819/13 rv 257639 - non era possibile ricorrere ai meccanismi di surroga previsti dal cennato articolo. In effetto la Corte doveva nominare nuovo difensore all'imputato rimastone privo e procedere a nuova notifica della citazione,situazione non verificatasi nella specie con conseguente nullità ex articolo 178 e 179 cod. proc. pen. Nullità denunziata dal ricorrente avente carattere generale ed assoluto con conseguente annullamento della sentenza resa e di tutti gli atti del procedimento d'appello e rinvio alla Corte milanese - diversa sezione - per nuovo regolare esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e tutti gli atti del giudizio d'appello con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio d'appello.