Avvocato non iscritto all’albo speciale cassazionisti: un foglio spillato non salva il ricorso

Il ricorso presentato dinanzi alla Corte di Cassazione e sottoscritto da un difensore non iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, può ritenersi come proposto personalmente dall’imputato laddove rechi in calce o a margine l’atto di nomina del difensore sottoscritto dall’imputato, ad esclusione del caso in cui la nomina risulti da un foglio separato spillato al ricorso medesimo.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 53719/16 depositata il 19 dicembre. La vicenda. Il Tribunale di Milano condannava l’imputata per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 5, lett. b e d , l. n. 283/1962 per il cattivo stato di conservazione di alimenti e bevande somministrati nel locale-bar da essa amministrato. La difesa ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi, in punto di merito, sulla delega implicita delle funzioni di amministrazione dell’attività ad uno dei dipendenti della stessa. Foglio spillato La Corte di legittimità dichiara il ricorso improcedibile perché presentato da difensore non iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, nonostante al ricorso sottoscritto dal difensore fosse allegato un altro foglio sottoscritto personalmente dall’imputata e contenente la delega di quest’ultima al difensore per la proposizione del ricorso stesso ed il conferimento del mandato difensivo. Come sottolinea il Collegio infatti si tratta di un atto materialmente separato dal ricorso e spillato su quest’ultimo e dunque non considerabile come parte integrante del ricorso stesso. La sottoscrizione dell’imputata non segue l’ultima pagina del ricorso sulla quale risulta la sola sottoscrizione del difensore l’atto di nomina del difensore sottoscritto dall’imputata non può, dunque, essere ritenuto apposto in calce al ricorso . Inevitabile l’inammissibilità. Da ciò deriva l’impossibilità di applicare il principio secondo cui il ricorso formalmente sottoscritto dal solo difensore non iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti, deve ritenersi come proposto personalmente dall’imputato laddove rechi in calce o a margine l’atto di nomina del difensore medesimo sottoscritto dall’imputato, restando peraltro ferma la natura eccezionale del ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato ex art. 613, comma 1, c.p.p Si aggiunga inoltre che, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non iscritto all’albo speciale determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte , principio che non può essere contraddetto nemmeno in caso di indicazione del mandato al difensore non abilitato in un foglio spillato al ricorso. Il sistema delineato dalla norma processuale citata, proprio per la sua intrinseca eccezionalità, non ammette deroghe e deve essere applicato rigidamente, non potendo nemmeno configurarsi un conflitto con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto prevalente l’oggettiva esigenza di assicurare un elevato livello di professionalità correlato alla difficoltà e importanza del giudizio di legittimità. In conclusione, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 febbraio - 19 dicembre 2016, n. 53719 Presidente Fiale – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 27 ottobre 2014 il Tribunale di Milano in composizione monocratica dichiarava P. Ornella colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 lett. b e d della L. 283/62 in concorso con A. B. - fatto commesso in Milano il 16 luglio 2012 , condannandola, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di € 4.000,00 di ammenda. 1.2 Avverso la detta sentenza propone appello - qualificato in ricorso dalla Corte di Appello di Milano - l'imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando l'erroneità della decisione impugnata per avere il Tribunale affermato la responsabilità della P. amministratore e legale rappresentante della società RIAL CAFE' s.r.l. nonostante fosse tale A. B. a gestire il locale-bar appartenente alla società, denominato Black Diamond nel quale venivano somministrati alimenti e bevande trovati in cattivo stato di conservazione, nonchè ad intrattenere i rapporti con i clienti e con i fornitori ed a vigilare sulle condizioni dei prodotti alimentari che si trovavano all'interno dei locale destinati alla somministrazione alla clientela. Secondo la prospettazione difensiva, la P., signora molto anziana quasi novantenne al momento del fatto ed impossibilitata a muoversi da casa, avrebbe di fatto delegato I'A. che al personale dell'ASL di Milano che aveva effettuato il controllo del locale si era presentato come responsabile dello stesso a gestire l'esercizio nel quale lavoravano altri due dipendenti, sicchè per effetto di tale delega implicita nessuna responsabilità poteva gravare sulla P. in ordine allo stato dei prodotti e della loro conservazione anche perché mai sotto il suo controllo diretto. Con un secondo motivo l'imputata si doleva del trattamento sanzionatorio con specifico riferimento all'irragionevole diniego dei beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.3 Con memoria difensiva depositata il 30 gennaio 2016 altro difensore della P. nella persona dell'Avv. Meanti integrava i precedenti motivi, insistendo nella dedotta violazione della legge penale art. 5 della L. 283/62 con riferimento al profilo afferente alla delega di funzioni da parte della P. in favore dell'A. ritenuta non incompatibile, contrariamente all'assunto del Tribunale, con le ridotte dimensioni del locale. Ulteriore motivo integrativo veniva esposto in riferimento alla mancata concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo errata e comunque illogicamente motivata l'affermazione del Tribunale secondo la quale il beneficio era stato negato perché non invocato in sede di discussione e comunque la mancata sospensione della pena, tenuto conto della natura della sanzione irrogata quella pecuniaria , doveva ritenersi più favorevole per l'imputata. Con un terzo motivo, aggiunto, la difesa instava per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., tenuto della modestissima rilevanza del fatto ed in considerazione che si trattava di norma più favorevole intervenuta successivamente alla pronuncia di condanna e dunque applicabile in sede di legittimità. Considerato in diritto 1. II ricorso è inammissibile. Premesso, in punto di fatto, che alla P., nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società RIAL CAFE' s.r.l., è stata contestata la violazione dell'art. 5 lett. b e d della L. 283/62 in relazione al cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari conservati in condizioni di promiscuità, in parte ammuffiti ed invasi da parassiti e larve, rinvenuti nel corso di un controllo igienico effettuato da personale dell'ASL di Milano nel locale di pertinenza della detta società denominato Black Diamond ove operava quale responsabile tale A. B., osserva il Collegio che il ricorso originario è stato presentato da difensore Avv. Ilaria Dioli non iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori. 1.1 E' vero che al ricorso sottoscritto dal solo difensore è allegato altro foglio sottoscritto dalla P. contenente la delega da parte di costei al detto difensore per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano ed il conferimento dei mandato difensivo. Ma si tratta - per come è agevole notare dalla visione dell'originale del ricorso e dell'atto di delega - di un atto materialmente separato dal ricorso e spillato su quest'ultimo. 2. Come precisato da questa Corte Suprema, tale atto di nomina non può considerarsi parte integrante del ricorso, perché oltre a essere contenuto in un foglio a parte, la sottoscrizione dell'imputata non segue l'ultima pagina dei ricorso stesso, sulla quale risulta apposta unicamente la sottoscrizione del difensore, dopo la quale non figurano nella parte restante dell'ultima pagina, altre sottoscrizioni. L'atto di nomina del difensore sottoscritto l'imputata non può, dunque, essere ritenuto apposto in calce al ricorso. 2.1 Ne consegue l'inapplicabilità dei principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui deve comunque intendersi personalmente proposto dall'imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto dal solo difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia in calce l'atto di nomina del difensore sottoscritto dall'imputato S.U. 27.11.2008 novembre 2008, n. 47803, D'Avino Rv. 241355 o lo rechi a margine sez. 3^, 6.6.2012 n. 28961, Mele, Rv. 253204 . La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte dei difensore non iscritto nell'albo speciale determina, quindi, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte v. tra le tante oltre a Sez. 3A 13.1.2015 n. 19173, Storari, Rv. 263372, anche Sez. 3^, 13.11.2013 n. 48492, Scolaro Rv. 258000 Sez. 3^ 14.7.1998 n. 2233, Allegretti G., Rv. 211855 . 3. Né può ritenersi superata tale preclusione per effetto della indicazione in seno al foglio spillato al ricorso dei difensore non abilitato per assistere l'imputata in sede di legittimità e della contestuale sottoscrizione dell'imputata in calce a tale foglio seguita della autentica della . firma ad opera dei difensore non abilitato invero a determinare l'inammissibilità è proprio l'assenza della firma dell'imputata in calce al ricorso come preteso dalla norma, dovendosi con tale espressione intendere che la sottoscrizione personale deve inserirsi nell'ultimo foglio in sequenza naturale e non in fogli aggiunti e separati, in modo da garantire che la parte interessata abbia preso cognizione del ricorso ed abbia condiviso le argomentazioni del difensore facendole proprie contestualmente e non separatamente. 4. Peraltro è noto che la norma che consente il ricorso personale sottoscritto unicamente dall'imputato va considerata di natura eccezionale, nel senso che l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. che disciplina tale situazione riconoscere la facoltà di sottoscrivere il ricorso personalmente soltanto all'imputato e non a parti diverse tra le tante Sez. 4^ 17.3.2000 n. 1778, Gismondi e altri, Rv. 21663 S.U. 16.12.1998 n. 24, Messina e altro, Rv. 212077 con la quale è stato ribadito il principio che le altre parti private diverse dall'imputato non possono stare in giudizio ai sensi dell'art. 100 comma 1 cod. proc. pen. se non con il ministero di un difensore munito di procura speciale , rimanendo reclusa anche alla persona offesa la possibilità di sottoscrivere il ricorso di legittimità personalmente . 4.1 Si tratta, quindi, di un sistema assai rigido che non ammette deroghe di sorta né può sostenersi che tale sistema confligga con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, essendo stata già dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma processuale in esame sollevata sotto il profilo della mancata previsione che il ricorso per cassazione possa essere sottoscritto anche da difensore non iscritto all'albo speciale che abbia assistito la parte nel corso di tutte le precedenti fasi di merito. La ratio di tale rigorosa interpretazione risiede nell'oggettiva esigenza di assicurare un elevato livello di professionalità correlato alla difficoltà e importanza dei giudizio di legittimità, fermo restando il diritto della parte imputato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa proprio attraverso l'istituto eccezionale previsto dall'art. 613 cod. proc. pen. così Sez. 1^ 14.3.1996 n. 1650, Cappellazzo, Rv. 204598 . 4.2 Sulla scorta di tali argomentazioni il ricorso originario a firma dell'Avv. Dioli va ritenuto inammissibile. 5. Identica sorte va riservata alla memoria difensiva integrativa a firma di un nuovo difensore ancorchè iscritto all'Albo speciale. 6. Invero non è tanto il contenuto dei motivi enunciati nella memoria a precluderne l'inammissibilità, trattandosi di motivi aggiunti in quanto esplicativi dei motivi originari così come richiesto dalla norma processuale - con riferimento ai primi due - vds. tra le tante Sez. 2^ 8.1.1997 n. 14, Guerino, Rv. 206865 e di motivo nuovo con riferimento al terzo indicato nella richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. proc. pen. trattandosi in quest'ultimo caso, di norma più favorevole sopravvenuta rispetto al giudizio di merito e quindi invocabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen. 6.1 L'inammissibilità deriva, invece, dal fatto che si tratta di motivi integrativi di un ricorso originariamente inammissibile perché sottoscritto da difensore non abilitato, nonostante la memoria sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo per superare l'inammissibilità sarebbe stato necessario che detta memoria fosse stata proposta nei termini previsti per l'impugnativa della sentenza del Tribunale, potendosi in questo caso qualificare come vero e proprio ricorso aggiuntivo rispetto al precedente e comunque tempestivo. 6.2 In più occasioni questa Corte affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui è affetto da inammissibilità il ricorso per cassazione allorchè si tratti di atto di appello, convertito in ricorso dal giudice adito, che risulti sottoscritto esclusivamente da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, senza che tale vizio possa essere sanato dalla successiva iscrizione del difensore nell'albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista. Sez. 1^ 27.6.2013 n. 33272, Mana, Rv. 256998 Sez. 3^ 22.4.2004 n. 26905, Pellegrino, Rv. 227829 . 7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma - ritenuta congrua - di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.