L’impossibilità di svolgere adeguati controlli impedisce al detenuto di lavorare al mercato del pesce

Atteso che la concessione dell’autorizzazione a recarsi al lavoro non è un diritto del detenuto soggetto agli arresti domiciliari, l’inidoneità dell’attività lavorativa ad essere sottoposta ad adeguati controlli da parte delle forze dell’ordine comporta il rigetto dell’istanza di autorizzazione.

Così la S.C. con la sentenza n. 53646/16 depositata il 16 dicembre. Il caso. Il Tribunale rigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza con cui veniva disattesa la richiesta di autorizzazione dell’istante, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a svolgere attività lavorativa. La pronuncia si fondava sulla mancanza di autocertificazione idonea a dare valenza legale alle dichiarazioni di impossidenza dell’interessato e della convivente, e sul luogo di lavoro indicato, nella piazza del mercato del pesce, ritenuto inidoneo al controllo da parte delle forze dell’ordine. Il soccombente ricorre per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 284, comma 3, c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale riteneva assente la certificazione ISEE senza tener conto dell’effettivo stato di indigenza emergente anche dall’ammissione al gratuito patrocinio, e per aver inoltre considerato ostativa al beneficio l’incapacità delle forze dell’ordine di effettuare adeguati controlli in occasione dei mercati. Il regime di arresti domiciliari. In tema di autorizzazione dell’imputato soggetto ad arresti domiciliari ad assentarsi dall’abitazione per svolgere attività lavorativa, la valutazione del giudice in relazione all’assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata a criteri di particolare rigore nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che tale indigenza non era in alcun modo documentata, atteso che non solo le dichiarazioni del ricorrente non presentavano i requisiti di cui al d.P.R. n. 445/00 necessari per poterle valutare in termini di autocertificazione, ma difettava anche la produzione di certificazione ISEE comunque idonea a comprovare l’impossidenza, e non era stato nemmeno prodotto uno stato di famiglia idoneo a dimostrare l’assenza di familiari conviventi con disponibilità finanziarie. Il secondo motivo di ricorso risulta altrettanto privo di fondamento, atteso che la concessione dell’autorizzazione a recarsi al lavoro non è un diritto del detenuto soggetto agli arresti domiciliari, posto che consentire attività lavorative in situazioni difficilmente controllabili snaturerebbe il regime di custodia domestica e, dunque, la valutazione ai fini della concessione del beneficio di cui all’art. 284, comma 3, c.p.p. deve essere improntata a criteri di particolare rigore anche con riferimento alla valutazione della compatibilità dell’attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva. Il ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 settembre – 16 dicembre 2016, n. 53646 Presidente Diotallevi – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 01/06/2016 il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di C. S. avverso l'ordinanza con la quale il 12/4/2016 la Corte di Appello di Catania aveva disatteso la richiesta di autorizzazione dell'istante, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a svolgere attività lavorativa. Il provvedimento si è fondato sulla mancanza di autocertificazione idonea a dare valenza legale alle dichiarazioni di impossidenza dell'interessato e della convivente, e sul luogo di lavoro indicato, nella piazza del mercato del pesce, ritenuto inidoneo a consentire adeguati controlli da parte delle forze dell'ordine. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il C., a mezzo del suo difensore, lamentando la violazione dell'articolo 284 comma 3 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto il Tribunale determinante l'assenza di certificazione ISEE senza tener conto dell'effettivo stato di indigenza emergente anche dall'ammissione al gratuito patrocinio, ed altresì per aver considerato ostativa al beneficio l'incapacità delle forze dell'ordine di effettuare adeguati controlli in occasione dei mercati rionali. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. 1. E' privo di fondamento, in particolare, il primo motivo di impugnazione, in quanto in tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi dall'abitazione per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, pur non potendo questi spingersi tesino al punto di pretendere una sorta di prova legale estranea al nostro ordinamento dello stato di assoluta indigenza del nucleo familiare dell'indagato mediante produzione di una autocertificazione attestante la impossidenza dei redditi necessari a soddisfare le ordinarie esigenze di vita sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, Rv. 262775 nel caso di specie, in particolare, il Tribunale non ha rilevato la mancanza di prove legali della dedotta impossidenza del ricorrente, bensì ha rilevato che questa non era in alcun modo documentata, atteso che non solo le dichiarazioni del C. erano prive dei requisiti di cui al d.p.r. n. 445/2000 necessari per poterle valutare in termini di autocertificazione, ma difettava anche la produzione di certificazione ISEE comunque idonea a comprovare l'impossidenza, e non era stato prodotto nemmeno uno stato di famiglia, tale da dimostrare l'assenza di familiari conviventi con disponibilità finanziarie, né può ritenersi determinante la circostanza dell'ammissione del C. al gratuito patrocinio, poi dedotta a sostegno dei ricorso, atteso che l'articolo 284, comma 3, cod. proc. pen., richiede il riconoscimento di una situazione di assoluta indigenza da valutare in termini di indispensabilità e di assolutezza , sicché deve escludersi che possano valere come termini di raffronto, i presupposti, dei tutto diversi, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti sez. 3, n. 3649 del 17/11/1999, Rv. 215522 . 2. Altrettanto privo di fondamento è, poi, il secondo motivo dei ricorso, in quanto non vi è dubbio che - come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte - la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, posto che consentire attività lavorative in situazioni difficilmente controllabili snaturerebbe il regime della custodia domestica sez. 3, n. 3472 del 20/12/2012, Rv. 254428 e, pertanto, la valutazione ai fini della concessione del beneficio di cui all'articolo 284 cod proc. pen., comma 3 deve essere improntata a criteri di particolare rigore anche con riferimento alla valutazione della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015, Rv. 263237 sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, Rv. 262775 sez. 6, n. 12337 dei 25/02/2008, rv. 239316 conseguentemente, deve ritenersi immune da censure il rigetto dell'istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa nella piazza del mercato dei pesce, luogo frequentato da una moltitudine di soggetti tale da indurre legittimamente a ritenere che l'obiettiva impossibilità di controlli da parte delle forze dell'ordine svuoterebbe la misura del proprio significato. 3. Al rigetto del ricorso, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.