Non luogo a procedere: la legittimazione ad impugnare spetta solo alla persona offesa

La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.

Così la S.C. con la sentenza n. 52537/16 del 12 dicembre. Usura. A seguito della dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti degli imputati per il reato di usura, le parti civili propongono ricorso per cassazione. Il ricorso è però inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, il ricorso è stato presentato dai difensori delle parti civili privi di procura speciale, infatti la stessa non è allegata al ricorso e gli stessi difensori si qualificano solo come difensori di fiducia . La legittimazione. Inoltre, la legittimazione ad impugnare spetta ex art. 428, comma 2, c.p.p. alla sola persona offesa costituita parte civile e non alla parte danneggiata costituita parte civile. Viene dunque dichiarato inammissibile il ricorso con la pronuncia del seguente principio di diritto La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. Di conseguenza, il ricorso va ritenuto inammissibile ove presentato dal fideiussore della società vittima di usura o dal soggetto – già legale rappresentante della suddetta società – al quale sia succeduto, a seguito del fallimento, il curatore fallimentare, in quanto entrambi rivestono la qualifica di persone danneggiate .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 novembre – 12 dicembre 2016, n. 52537 Presidente Cammino – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/10/2015, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Salerno, dichiarava, ex art. 425 cod. proc. pen., il non luogo a procedere per il reato di usura 1.1. nei confronti di M.G., V.A., F.F., V.P.L. e G.F. - funzionari dei Monte dei Paschi di Siena - perché il fatto non sussiste 1.2. nei confronti di C.A., S.P., C.A., P.R., D.F.F., Z.D.C. e S.A. - funzionari del Credito Italiano - perché il fatto non costituisce reato. L'imputazione di usura riguardava il periodo antecedente il 31/12/2009 e poneva la problematica se il Tasso effettivo globale TEG dovesse essere calcolato ricomprendendovi o meno anche la Commissione di Massimo Scoperto CMS . Il giudice, dopo avere analizzato la normativa succedutasi nel tempo, ha così motivato il non luogo a procedere - per quanto riguarda i funzionari del MPS facendosi applicazione della formula vigente all'epoca dei fatti e, quindi, procedendosi a calcolare il tasso usurario senza CMS, in relazione ai rapporti intrattenuti dai denuncianti con il MPS, così come evidenziato dal consulente della difesa, non emergono superamenti del tasso medesimo, onde si perviene all'assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto - per quanto riguarda, invece, i funzionari del Credito Italiano avendo in questo caso il consulente del P.M., verificato il superamento del tasso soglia anche laddove si faccia applicazione dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, deve, altresì, considerarsi che, per il conto corrente n. 10494199, il superamento del tasso soglia riguarda cinque trimestri e per minime differenze +2,169, +0,339, + 1,204, + 1,020, + 0,969 , per il conto corrente n. 10494269 il superamento del tasso soglia riguarda un solo trimestre ed una minima differenza +0,162 , circostanze queste, che non sono certo sintomatiche di una volontà dolosa che sola può integrarela condotta di reato contestata . 2. Contro la suddetta sentenza, C.S. e P.L.M. - parti civili costituitesi nel processo - hanno proposto un unico ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza deducendo 2.1. VIOLAZIONE DELLA L. 2/2009 sostengono i ricorrenti che il giudice, in punto di diritto, si sarebbe espressamente pronunciato contro la giurisprudenza di legittimità Cass. 28743 e 12028/2010 la quale ritiene che gli operatori economici dovevano computare nel TEG anche la CMS, in quanto tale dovere si evinceva espressamente dall'art. 644/4 cod. pen. Invece, secondo il giudice dell'udienza preliminare, tale obbligo sarebbe stato introdotto solo con l'art. 2 bis della L. 02/2009. Inoltre, il giudice dell'udienza preliminare aveva erroneamente fatto leva sulla carenza dell'elemento psicologico in quanto alla fine significa quasi discutere di errore sulla legge penale o su quella legge che integra il precetto penale, operazione non consentita come stabilito sempre dalla giurisprudenza di legittimità 2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 425 COD. PROC. PEN. i ricorrenti, ritengono che la sentenza di proscioglimento sarebbe insufficientemente motivata in quanto non sarebbero state spiegate le ragioni per cui il successivo giudizio dibattimentale non avrebbe potuto consentire ulteriori approfondimenti tecnici e soprattutto una diversa valutazione dell'accadimento. 3. Gli imputati M., S., C., P., D.F., Z. e S., a mezzo dei rispettivi difensori, hanno depositato memorie chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per una duplice ragione. Innanzitutto, perché il ricorso è stato presentato dai difensori delle parti civili privi di procura speciale atteso che la medesima non risulta allegata al ricorso e gli stessi difensori si qualificano solo come difensori di fiducia ex plurimis Cass. 5238/2014 Rv. 258719. In secondo luogo, perché la legittimazione ad impugnare spetta, a norma dell'art. 428/2 cod. proc. pen. alla sola persona offesa costituita parte civile e, non, quindi, alla parte danneggiata costituita parte civile. Nel caso di specie, unica persona offesa , va ritenuta la società Karma srl, titolare del conto corrente in ordine al quale è sorta controversia in terminis Cass. 12028/2010 riv 246728. Al contrario, la ricorrente S. risulta essere solo fideiussore del debitore principale Karma srl e, quindi, solo parte danneggiata. II M., a sua volta, essendo stata la suddetta società dichiarata fallita, ha perso la qualifica di amministratore unico che in essa rivestiva, essendo subentrato quale legale rappresentante, il curatore fallimentare quindi, anche il suddetto ricorrente, avendo perso la qualifica di amministratore della società persona offesa , va considerato, al più, come mero danneggiato. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. Di conseguenza, il ricorso va ritenuto inammissibile ove presentato dal fideiussore della società vittima di usura o dal soggetto - già legale rappresentante della suddetta società - al quale sia succeduto, a seguito del fallimento, il curatore fallimentare, in quanto entrambi rivestono la qualifica di persone danneggiate . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle Ammende.