“Termine a difesa” al nuovo avvocato sempre concedibile, anche in caso di reato ormai accertato

Salvi i casi di imminente prescrizione del reato, di scarcerazione dell’imputato o di evidente abuso dello strumento ex art. 108 c.p.p., a fini dilatori del processo. La Cassazione pone una interpretazione favorevole alla difesa non costituisce eccezione alla concessione di termine a difesa un accertamento penale privo di particolari complessità.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 51567/16, depositata il 2 dicembre. Il fatto processuale. Per fatti di possesso ingiustificato di chiavi alterate o strumenti da scasso ex art. 707 c.p. veniva condannato imputato già recluso. Nel corso del processo d’appello questi nomina nuovo difensore di fiducia appena il giorno prima l’udienza fissata. Il nuovo legale incaricato chiedeva congruo termine ex art. 108 c.p.p. negato dal giudice che concedeva un mite differimento dell’udienza di soli quaranta minuti, ritenuta la faccenda processuale poco complessa e già definita nei tratti sostanziali. Il legale ad ogni modo contestava in Cassazione violazione di legge ex art. 108 c.p.p. – il quale fissa in giorni sette il termine dilatorio minimo, salvo urgenze di prescrizione del reato o di imminente scarcerazione dell’imputato – che avrebbe consentito al nuovo legale di prendere al meglio cognizione degli atti processuali. La Cassazione accoglie, sulla scorta di una interpretazione letterale e formale della prescrizione di legge. E sette giorni siano”, anche in caso di situazioni processuali sostanzialmente ormai definite. La Cassazione aderisce ad una interpretazione del disposto ex art. 108 c.p.p. aderente al testo di legge, al di là delle vicende sostanziali e processuali particolari sulla necessità o meno per il difensore di avere più tempo per prendere visione degli atti. Anche per situazioni processuali ormai definite, i sette giorni vanno comunque concessi. In caso di concessione di termine minore, oltre le eccezioni di legge previste dalla norma, matura una nullità rilevabile di ordine intermedio ex art. 108, lett. c , c.p.p., in quanto incidente sull’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. La nullità va però tempestivamente eccepita. Il limite dell’abuso processuale. L’orientamento nomofilattico pone però un limite alla concessione del termine a difesa l’abuso processuale della richiesta ex art. 108 c.p.p. Da individuare in ogni caso in cui emerga una volontà meramente dilatoria della difesa dell’imputato, quali la reiterazione di più nuovi fiduciari legali nell’imminenza dell’udienza ai fini della concessione di più termini a difesa, la proposizione di più vizi processuali in sequenza o di più istanze di ricusazione giudiziale. In particolare quando si tratta di iniziative proposte nelle fasi processuali conclusive. Nel caso in commento, in verità, la Cassazione pare aderire ad una applicazione del disposto ex art. 108 c.p.p più favorevole alla difesa, ritenuto che la semplicità del caso processuale – l’accertamento penale per il pacifico rinvenimento in capo all’imputato di attrezzi da scasso - non possa ostare alla concessione del termine a difesa prescritto. In breve, pare voler esulare da considerazioni sostanziali sul reato, ai fini della concessione di una facoltà tipicamente processuale. L’eccezione il termine ex art. 108 c.p.p. non va concesso al difensore di fiducia appena nominato, in caso di assenza del legale di fiducia. Quando il giudice provvede alla nomina di difensore d’ufficio ex art. 97, quarto comma, c.p.p., perché il difensore nominato è assente o ha opposto un legittimo impedimento non riconosciuto dal giudice, il nuovo difensore nominato non ha diritto alla concessione di termine ex art. 108 c.p.p., al pari del sostituto di fiducia del legale originariamente incaricato. Questi infatti assistono l’imputato solo quali vicari del difensore, di cui assumono diritti ed oneri ex art. 102 c.p.p.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 novembre – 2 dicembre 2016, n. 51567 Presidente Fumu – Relatore Filippini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 18.12.2015, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pisa del 19.2.2013, con la quale D.N. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 707 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di riconoscimento della responsabilità dell’imputato ed in punto di trattamento sanzionatorio con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame 2.1. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c in relazione all’art. 108 cod. proc. pen., per essere nulla l’ordinanza con la quale è stato concesso al difensore di ufficio un termine a difesa inferiore alle 24 ore. 2.2. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c in relazione all’art. 108 cod. proc. pen., per essere nulla la sentenza per nullità derivata derivante dalla inadeguatezza del termine a difesa concesso. Considerato in diritto Il ricorso deve essere accolto. 1. In relazione al primo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione del termine previsto dall’art. 108 cod.proc.pen., si evince dal verbale dell’udienza in data 18.12.2015 della Corte di appello di Firenze che, per l’imputato D.N. , sino a quel momento difeso dall’avvocato di fiducia Nicola Gribaldi, si presentava l’avv. Marco Meoli, depositando atto di nomina a difensore, risalente al giorno precedente, con revoca di ogni altro patrocinio alla richiesta del termine a difesa, attesa la rappresentata impossibilità di adeguata preparazione della stessa, il collegio di appello rispondeva concedendo un differimento di circa 40 minuti della trattazione effettiva del caso, attesa la non complessità del procedimento. L’avv. Meoli, pur dando corso al mandato ricevuto, eccepiva immediatamente la violazione delle garanzie difensive. 2. Osserva questo Collegio che l’art. 108 cod. proc. pen. prevede la concessione di un congruo termine a difesa, con riferimento alle situazioni di difensore nominato d’ufficio o di fiducia in sostituzione del precedente nei casi di rinunzia, revoca o incompatibilità . La prescrizione non è espressamente accompagnata da una specifica sanzione di nullità in caso di sua violazione ciò non di meno, l’eventuale violazione determina, secondo orientamenti consolidati, una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall’art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., in quanto incide sull’assistenza dell’imputato. Nel caso di specie, la relativa eccezione risulta tempestivamente sollevata. Secondo gli insegnamenti delle SS.UU. di questa corte, cui il Collegio intende aderire cfr. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251497 , deve ritenersi che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non integrino nullità qualora la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva, bensì ci si trovi in presenza di un c.d. abuso delle facoltà processuali per tale intendendosi l’utilizzo arbitrario di strumenti giuridici, tale da trasmodare in patologia processuale, dunque in abuso, in mero strumento di paralisi o di ritardo avente come scopo non la difesa nel processo, ma dal processo ciò in contrasto e a pregiudizio dell’interesse obiettivo dell’ordinamento e di ciascuna delle parti a un giudizio equo celebrato in tempi ragionevoli . Al di fuori di tali eccezionali casi, invece, il presidio garantista del termine a difesa, previsto dalla norma in questione, non pare invero revocabile in dubbio. Nella vicenda di specie, a fronte di una nomina a difensore risalente ad un giorno prima dell’udienza con le comprensibili esigenze di preparazione della difesa che comporta , nessuna strategia diretta ad abusare del processo è stata rilevata dalla Corte di appello, limitatasi ad assegnare un termine difforme dal dettato legislativo, palesemente del tutto incongruo rispetto alla adeguata preparazione di qualsiasi difesa, con il semplice richiamo alla non complessità del procedimento, per giunta in assenza di esplicitate ragione di urgenza né all’epoca del giudizio di secondo grado la prescrizione poteva certo dirsi imminente . 3. Neppure la prevista ultrattività del precedente mandato difensivo desumibile dal tenore dei commi 2 e 3 dell’art. 107 cod.proc.pen. può rilevare nella fattispecie, attesa l’assenza del vecchio difensore fiduciario e la mancata nomina di sostituti dello stesso. 4. Dalle considerazioni che precedono deriva la nullità dell’ordinanza dibattimentale che ha concesso al difensore di fiducia un termine non congruo per la preparazione del processo, oltre alla nullità derivata della sentenza impugnata a tali dichiarazioni consegue il rinvio del processo ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.