Il proscioglimento non è assoluzione: quello che il gup può e non può dire

Trattando un caso di truffa aggravata che porta al proscioglimento dell’imputato, la Corte di Cassazione si sofferma su funzione, portata e nozione della sentenza di non luogo a procedere.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 51324/16 depositata il 1° dicembre. Il caso. Il primario di un ospedale era stato sottoposto a giudizio con l’accusa di truffa aggravata continuata, per l’incompatibilità della sua posizione lavorativa con la presunta gestione di fatto di una società di emodialisi convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Per la configurazione del reato di truffa servono le due componenti dell’ingiusto profitto e dell’artificio o raggiro tramite i quali esso si ottiene seguendo il quadro accusatorio, l’artificio sarebbe costituito dall’aver occultato l’effettiva titolarità della summenzionata società, ufficialmente attribuita alla sorella. Questa condotta avrebbe così indotto in errore l’ASL, che avrebbe corrisposto, ingiustamente, l’intera retribuzione e l’ indennità di rapporto esclusivo con la pubblica amministrazione all’imputato questo sarebbe l’ingiusto profitto. Il gup aveva emesso sentenza di non luogo a procedere, avverso la quale la parte civile, cioè l’ASL, ricorreva per Cassazione. La nozione di sentenza di non luogo a procedere. A questo punto la Suprema Corte chiarisce un aspetto molto importante della sentenza di n.l.p., la quale, ex art. 425, comma 3, c.p.p., può essere pronunciata quando il materiale probatorio è assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio , venendo così a mancare le condizioni per pervenire ad una prognosi favorevole all’accusa. Il giudizio prognostico del gup è a proposito dell’inutilità del dibattimento, ovvero della probabilità o meno che, sulla base del quadro probatorio esistente, vi possa essere un’evoluzione del processo in senso favorevole all’accusa. non è sull’innocenza dell’imputato. La sentenza di non luogo a procedere svolge quindi funzione di filtro per l’accesso alla macchina processuale e deve essere fondata su una valutazione di natura processuale, non di merito. Non è, infatti, compito di questo giudice fare valutazioni sul merito della vicenda, come, ad esempio, sull’innocenza dell’imputato. E’ questo il motivo per il quale la Corte di Cassazione ha escluso che si possa prosciogliere un imputato in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie ex multis in questo senso, Cass. n. 40406/08 . Nel caso di specie. Posto quanto appena detto, la sentenza oggetto d’esame presenta prima facie un allarme rosso” nel senso dell’erroneità della valutazione del gup parlando dell’allegata interposizione fittizia tra l’imputato e la sorella, si legge che non vi sarebbero elementi probatori per ritenerla dimostrata con certezza” . All’orecchio della Suprema Corte questo suona come una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito , con surrettizia sostituzione del gup al giudice ordinario in un compito a lui non spettante. Analizzando la fattispecie si passano in rassegna gli elementi di fatto, considerabili come indizi, proposti dalla società ricorrente, tra i quali l’acquisto ad opera dell’imputato sul terreno su cui sorge l’attuale società e la successiva cessione del medesimo terreno alla società di emodialisi le dichiarazioni testimoniali dalle quali emergerebbe l’interesse economico dello stesso per i pazienti della società, e quelle in cui si dichiara che avesse determinato lui la composizione dello staff sanitario. Secondo la Corte di Cassazione, l’intera congerie istruttoria non suffragherebbe la tesi dell’interposizione fittizia di persona che è alla base dell’imputazione contestata . Ciononostante, essendo comunque in presenza di prove valutabili in modo diverso in dibattimento, la decisione del gup doveva essere nel senso del rinvio a giudizio. Per questi motivi, la sentenza viene annullata con rinvio al giudice a quo .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 novembre – 1 dicembre 2016, n. 51324 Presidente Prestipino – Relatore Pazzi Ritenuto in fatto Il G.U.P. presso il Tribunale di Benevento, con sentenza in data 13 giugno 2016, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di R.R. per il reato di truffa aggravata continuata previsto dagli artt. 110, 81 cpv. e 640, 2° c., n. 1, c.p. perché il fatto non sussiste. R.R., primario dell' U.O.C. emodialisi dell'ospedale di Ariano Irpino, era stato tratto a giudizio quale gestore di fatto della società Emodialisi Irpina s.r.l., compagine in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, per averne occultato l’effettiva titolarità tramite la fittizia interposizione della sorella C.R., socio di maggioranza in tesi accusatoria l’imputato, tramite un simile artificio, avrebbe indotto in errore l’ASL di Avellino dal luglio 1985 al settembre 2014, procurandosi l’ingiusto profitto della percezione dell' intera retribuzione e dell' indennità di rapporto esclusivo con la pubblica amministrazione. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile costituita, deducendo la violazione degli artt. 125, 30 c., 192, 1° e 2° c., 426, 1° c., lett. d c.p.p. in relazione all’art. 606, lett. c ed e c.p.p., in quanto la statuizione di proscioglimento avrebbe non adeguatamente considerato gli elementi di prova a carico rilevanti ai fini dei necessario approfondimento dibattimentale. In particolare secondo il ricorrente il giudice dell' udienza preliminare, mutuando la motivazione già adottata dal G.I.P. dei medesimo Tribunale per rigettare una precedente richiesta di sequestro preventivo, non avrebbe esposto i motivi di fatto e di diritto su cui la decisione era fondata, ricorrendo a mere tautologie e non fornendo alcuna effettiva motivazione circa l’idoneità delle prove a carico a costituire un quadro indiziario meritevole di approfondimento dibattimentale. L'azienda sanitaria ricorrente assume poi che la sentenza di proscioglimento arriverebbe immotivatamente a escludere la rilevanza di alcune fonti di prova la cui più approfondita valutazione avrebbe certamente offerto soluzioni favorevoli all’ipotesi accusatoria. In secondo luogo la parte civile ricorrente si duole della violazione della disciplina di settore relativa al rapporto di lavoro dei personale medico e dei disposto degli artt. 640 c.p., 2126 c.c., 125, 3° c., 192, 1° e 2° c., 426, 1° c., lett. d c.p.p. in relazione all’art. 606, lett. b , c ed e c.p.p., in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe fatto buon governo delle disposizioni normative dettate in materia di comparto sanitario, le quali, sancendo il principio di unicità dei rapporto di lavoro dei personale medico con la struttura sanitaria, impediscono ai medici che non abbiano optato per l’esercizio della libera professione intra moenia di svolgere alcuna altra attività sanitaria il Dott. R., pur avendo formalmente optato per un rapporto esclusivo, avrebbe invece indebitamente percepito l’intera retribuzione nonché l’indennità di rapporto esclusivo, la retribuzione variabile di posizione e la retribuzione di risultato. La difesa dell' imputato ha depositato una memoria sostenendo come dall' assoluzione con sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di uno dei due concorrenti nel medesimo reato discenda l’impossibilità di proseguire l’azione penale per lo stesso fatto nei confronti dell'altro imputato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. In diritto, va premesso, che, in base all’art. 425, 3° c., c.p.p., il giudice dell' udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a provvedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio e cioè quando mancano le condizioni per una prognosi favorevole all’accusa il giudizio del G.U.P. quindi dev'essere di mera valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell' imputato, giudizio che compete solo al giudice dei dibattimento La previsione di cui all’art. 425, comma terzo, cod. proc. pen. - per la quale il G.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori - è qualificata dall'ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, dei materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere Sez. 5, n. 22864 del 15/05/2009 - dep. 03/06/2009, P.G. in proc. Giacomin, Rv. 24420201 negli stessi termini Cass. 45046/2008 riv 242222- Cass. 14034/2008 rv 239514 - Cass. 13163/2008 rv 239701 - Cass. 45275/2001 . Il giudice dell' udienza preliminare infatti ha una funzione di filtro e, nel rispetto di questa funzione, gli spetta solo decidere se il materiale probatorio offerto dal pubblico Ministero e dalla parte civile sia o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio giudizio prognostico che, con tutta evidenza, è però di natura processuale e non di merito, sicché dev'essere escluso il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell'imputato si prestino a soluzione alternative o aperte o, comunque, che possano essere diversamente rivalutate Attesa la funzione di filtro svolta dall' udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito [In motivazione, la S.C. ha precisato che il proscioglimento deve essere escluso in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie] Sez. 2, sentenza n. 46145 del 05/11/2015 Cc. - dep. 20/11/2015 rv. 265246 nello stesso senso Cass. sez Il 8/10/2008 n° 40406 -Cass. 35178/2008 Rv. 242092 Cass. 13922/2012. Nel caso di specie il G.U.P. non è passato in rassegna, partitamente, agli elementi di fatto di valore indiziario il cui rilievo è stato sottolineato dalla parte civile nel ricorso in esame costituiti dall' acquisto ad opera dell' imputato dei terreno su cui sorge l’attuale sede della società, dalla successiva cessione del medesimo terreno a favore di Emodialisi Irpina, dalle dichiarazioni testimoniali rese dall' amministratore della società, a dire del quale l’imputato avrebbe determinato l’organico dell' area sanitaria del centro di analisi, dalle dichiarazioni testimoniali rese dal personale sanitario sentito a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza da cui emergerebbe l’interesse economico avuto dall' imputato per i pazienti che giungevano presso il centro di dialisi irpino e dal rinvenimento presso l’abitazione del R. di una polizza assicurativa costituente il presumibile vantaggio economico riconosciuto in favore della sorella per l’interposizione a cui si era prestata . Una simile scelta argomentativa pare fondarsi sul fatto che l’intera congerie istruttoria comprendente le risultanze di indagine che la parte civile ha inteso valorizzare non suffragherebbe la tesi dell' interposizione fittizia di persona che è alla base dell' imputazione contestata. Infatti non vi sarebbe alcuna certezza sulla riconducibilità al R. della titolarità di Emodialisi Irpina s.r.l., a cui partecipano due differenti soci e non la sola sorella dell' imputato, soggetti peraltro già operanti nello specifico settore dell'emodialisi anche tramite un' altra compagine. Il G.U.P. ha inoltre sottolineato come la presenza di un amministratore esterno alla partecipazione societaria e di un' organizzazione interna sotto il profilo medico non fornisce riscontri all’ipotesi investigativa in ordine a una gestione di fatto da parte dell' imputato della società in parola. Il procedimento seguito dal giudice dell' udienza preliminare deve ritenersi errato per un duplice ordine di motivi. Sotto un profilo motivazionale appare contraddittorio rilevare, da una parte, la presenza quasi quotidiana del R. presso Emodialisi Irpina s.r.l. per lo svolgimento di consulenze retribuite e constatare, dall'altra, che manca la prova della natura delle prestazioni svolte e dei compensi percepiti dall' imputato per attività compiute extra moenia. Allo stesso modo appare illogico far derivare da meri dati formali la cointestazione delle quote di Emodialisi Irpina o di per sé irrilevanti la presenza della medesima compagine sociale in un' altra società che si occupa di emodialisi e l’esistenza di un amministratore esterno alla partecipazione societaria e di un' organizzazione interna sotto il profilo medico la critica a un' ipotesi accusatoria che mira a dimostrare che simili circostanze costituiscono un' apparente facciata volta a mascherare la reale riconducibilità della compagine all’imputato. Sotto un profilo processuale va invece sottolineato che non rientra nelle competenze del suddetto organo procedere ad un vero e proprio giudizio di merito sugli elementi probatori offerti dall' accusa e quindi sostituirsi in modo surrettizio al Tribunale, al quale solo spetta, all’esito dei dibattimento, stabilire se l’imputato, sulla base delle risultanze dibattimentali, possa o meno ritenersi colpevole. Nel caso di specie, è sufficiente la lettura della sentenza impugnata per rendersi conto dell' erroneità della motivazione addotta dal giudice dell'udienza preliminare, laddove questi ha ritenuto che non vi sarebbero elementi per ritenere dimostrata con certezza l’interposizione fittizia addotta dal P.M. e dalla parte civile, pervenendo così ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito e sostituendosi in modo surrettizio alla valutazione del Tribunale, laddove, invece, avrebbe dovuto solo valutare se, sul piano processuale, il materiale probatorio fosse o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio. In presenza di valutazioni alternative aperte o comunque tali da poter essere diversamente valutate in dibattimento l’unico approdo possibile era il rinvio a giudizio. Ciò anche in presenza di elementi acquisiti a carico dell' imputato che il G.U.P. avesse valutato contradditori o insufficienti, giacchè il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l’innocenza dell' imputato, ma l’inutilità dei dibattimento. In vero l’inidoneità degli elementi probatori già acquisiti giustifica la pronunzia di una sentenza di non luogo a procedere soltanto quando - all’esito di un giudizio prognostico che si fondi in maniera argomentata sulle risultanze istruttorie piuttosto che su motivazioni di tenore apodittico o tautologico - a un tale quadro, insufficiente al momento a dimostrare la responsabilità dell' imputato, si accompagni la ragionevole previsione dell' impossibilità che in sede dibattimentale ai suddetti elementi se ne possano aggiungere di ulteriori. Non compete invece al G.U.P. formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato nè addivenire a una pronunzia di assoluzione ai sensi dell' art. 530, 2° c., c.p.p Poiché il ricorso proposto dalla parte civile deve intendersi come proposto agli effetti penali Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 all’art. 428 cod. proc. pen., esclusivamente agli effetti penali, sicché la Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il Gup che ha emesso la sentenza impugnata Sez. U, n. 25695 del 29/05/2008 - dep. 24/06/2008, P.C. in proc. D'Eramo, Rv. 23970101 la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti ad un diverso giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento per la celebrazione di un nuovo giudizio in coerenza con i principi sopra enunciati. Le spese sostenute dalla parte civile verranno liquidate al momento della definizione dei giudizio e in coerenza al suo esito. P.Q.M . Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento. Rinvia per la decisione sulle spese di parte civile all’eventuale fase del giudizio.