Quando l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione non è sanzionabile

La Corte di Cassazione decide sul ricorso del pm avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nei confronti di due imputati, che egli ritiene responsabili del reato di abuso di ufficio, per aver permesso al terzo imputato di occupare temporaneamente il suolo pubblico senza autorizzazione.

Così la Cassazione con la sentenza n. 50114/16 depositata il 25 novembre. Il caso. Il gip pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tre imputati, accusati di abuso di ufficio. Il pm ricorre avverso tale decisione deducendo che due degli imputati, il primo in qualità di consigliere comunale e componente della giunta municipale, il secondo in qualità di vigile urbano, procuravano intenzionalmente al terzo imputato un ingiusto vantaggio patrimoniale, consentendogli l’occupazione temporanea di suolo pubblico con interruzione della circolazione stradale, per effettuare lavori alla propria abitazione in mancanza di autorizzazione. Il giudice riteneva che nulla dimostrava che vi fosse stata l’occupazione di suolo pubblico, dato che la verifica della sussistenza dell’autorizzazione avveniva un mese dopo il fatto riteneva inoltre che, trattandosi tale autorizzazione di un provvedimento gratuito, non vi poteva essere alcun vantaggio patrimoniale per il privato. Abuso di ufficio? Il ricorso è però dichiarato inammissibile la Suprema Corte ritiene la decisione del giudice assolutamente corretta. Per ciò che riguarda nello specifico i motivi di ricorso del pm, il primo motivo, con cui si lamenta vizio di legge e di motivazione non essendovi stata alcuna prognosi sulla sostenibilità dell’accusa in giudizio, la S.C. rileva che il giudice ha osservato che, in base all’atto della polizia giudiziaria che dimostra che la verifica dell’occupazione della strada è stata fatta un mese dopo, risulta del tutto sfornita di prova tale fondamentale circostanza di fatto. Il pm infatti sostiene che il controllo fu fatto il giorno dopo, ma non fornisce elementi per chiarire l’errore materiale dell’atto. Anche il secondo motivo, con cui il pm lamenta che il giudice abbia valutato –o sopravvalutato l’apporto probatorio proveniente dalla difesa degli imputati , ritenendo il pm che le stesse dimostrino la necessità dell’autorizzazione, è manifestamente infondato. Il giudice non ha infatti negato che nelle conversazioni telefoniche intercettate tra gli imputati emergesse la teorica necessità dell’autorizzazione anche per la minima occupazione, ma ha invece negato che fosse necessaria l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e il pagamento di una somma di denaro. Infine, a fronte della deduzione anche da parte del ricorrente dell’esiguità della somma da pagare, pur a ritenere sanzionabile la volontà di risparmio burocratico” in forma di abuso di ufficio, sarebbe stato necessario valutare se un caso talmente minimo, ma tale da integrare il fatto tipico, raggiungesse la soglia dell’offensività. Già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 139/2014 aveva affermato che occorre ricordare che questa Corte ha già precisato che resta precipuo dovere del giudice di merito apprezzare – alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta” – se essa, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati . Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 ottobre – 25 novembre 2016, n. 50114 Presidente Carcano – Relatore Di Stefano Ritenuto in fatto 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino il 5 febbraio 2016 ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di varie persone, tra cui V.E. , C.P. e N.P. , in ordine a numerose contestazioni di abuso di ufficio ed altro. 1.1 Il PM ha presentato ricorso avverso il proscioglimento nei confronti dei tre predetti imputati limitatamente al capo di imputazione n. 128. Secondo l’accusa, V.E. , nella qualità di consigliere comunale e componente della giunta municipale del Comune di XXXXXXX, C.P. , nella qualità di vigile urbano del Comune di XXXXXXX, nello svolgimento delle funzioni e del servizio, in violazione di norme di legge e di regolamento, procuravano intenzionalmente a N.P. un ingiusto vantaggio patrimoniale, poiché consentivano allo stesso l’occupazione temporanea di suolo pubblico con interruzione della circolazione stradale, in OMISSIS , a causa del posizionamento sulla sede stradale di un mezzo meccanico per effettuare lavori alla propria abitazione, in mancanza di qualsiasi autorizzazione e del pagamento dell’importo stabilito, come previsto dalla legislazione in materia assicurando allo stesso N. che, in caso di intervento da parte dei Carabinieri di Solofra, avrebbero predisposto il titolo autorizzativo ex post. In OMISSIS . 2. Si tratta di una vicenda emersa nel corso delle intercettazioni telefoniche disposte per le altre accuse per le quali vi è stato proscioglimento non risulta impugnazione , così ricostruita nella sentenza il OMISSIS V. riceveva una telefonata da N.P. che gli chiedeva se fosse necessario un permesso dei vigili urbani per l’occupazione temporanea della sede stradale con un mezzo pesante in quanto il giorno successivo doveva eseguire dei lavori presso la propria abitazione mettere la pompa in mezzo alla strada . V. , quindi, telefonava al comando dei vigili urbani e chiedeva informazioni all’agente C. questi gli diceva che bastava una semplice autorizzazione del comandante, ottenibile in breve tempo trattandosi di una occupazione di un paio di ore al massimo. V. , in una successiva telefonata, riferiva al N. che, se il giorno dopo avesse avuto necessità di iniziare i lavori prima dell’apertura degli uffici del Comune, avrebbe potuto comunque iniziare i lavori e, in caso di controllo da parte dei carabinieri, telefonare successivamente ai vigili e farsi rilasciare l’autorizzazione sul momento. A distanza di un mese il giorno dopo secondo il PM, come dopo si precisa , i carabinieri accertavano che non esisteva agli atti del Comune alcuna autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico in favore di N.P. . Inoltre, in questa occasione, rilevavano la presenza di un mezzo meccanico parcheggiato in strada nel luogo cui facevano riferimento le intercettazioni. 2.1 Il giudice, sulla scorta di tali premesse, osservava innanzitutto, in fatto, che nulla dimostrava che vi fosse stata la occupazione di suolo pubblico non essendo certamente ciò dimostrato dalla ispezione effettuata il mese successivo. Inoltre, valutato il contenuto della documentazione della difesa, osservava come il regolamento comunale per la occupazione di suolo pubblico e la determinazione della relativa tassa andasse interpretato nel senso che, per le occupazioni occasionali o di breve durata, non fosse affatto previsto il pagamento della tosap . In definitiva, ragione del proscioglimento per il capo 128 era, innanzitutto, la assenza di prova dello stesso fatto storico e, comunque, pur essendo necessaria, secondo il codice della strada, una autorizzazione per le modifiche temporanee alla circolazione laddove imposte dalla occupazione della strada con mezzi per l’esecuzione di lavori, trattandosi di un provvedimento gratuito, non vi poteva essere alcun vantaggio patrimoniale per il privato. 3. Con il ricorso, il PM innanzitutto premette la trascrizione delle conversazioni intercettate risultando in particolare l’espressione e che ci fate autorizzare a fare, non vi preoccupate, facciamo solo le carte avanti indietro e, alla osservazione delle possibili contestazioni dei carabinieri, il v.u. rispondeva che poteva, in tale caso, chiedere l’autorizzazione che sarebbe stata rilasciata subito . Inoltre, osserva che la verifica della presenza di un mezzo meccanico parcheggiato in via Sant’Andrea, tale da occupare la strada, era stata fatta il giorno successivo al colloquio intercettato e non il mese successivo, trattandosi di un evidente errore materiale nell’indicazione della data. 3.1 Deduce quindi - con primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione non essendovi stata alcuna prognosi sulla sostenibilità dell’accusa in giudizio, ben potendo risolversi in fase di dibattimento l’incertezza probatoria in merito alla data del controllo effettuato. - Con secondo motivo la illogicità della motivazione e la violazione di legge per aver il giudice valutato - o sopravvalutato - l’apporto probatorio proveniente dalla difesa degli imputati . Ritiene che le stesse conversazioni dimostrino che vi fosse necessità dell’autorizzazione e che il pagamento per tale tipo di occupazione andasse desunto dal tariffario delle occupazioni per l’esercizio di attività edilizia, fissate a metro quadrato. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ritenendo che sia stato dimostrato che fosse dovuto un pagamento, ancorché esiguo, tale da comportare il vantaggio patrimoniale per il privato. 4. Il difensore di C. ha presentato memoria a sostegno di una decisione di inammissibilità ovvero rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza della decisione ed osservando in particolare la decisione è corretta, tenuto conto delle evidenti lacune investigative in quanto il pubblico ministero chiedeva di rinviare alla fase del dibattimento l’accertamento di presupposti essenziali quali la ubicazione della abitazione di N.P. , lo svolgimento di lavori presso la stessa, l’utilizzo della betoniera, l’occupazione della strada in guisa da imporre la deviazione del traffico, laddove un normale accertamento avrebbe dimostrato che in quella strada, per la sua larghezza, la sosta della betoniera non avrebbe affatto impedito il transito di pedoni e veicoli. Corretta è anche la valutazione del giudice per le indagini preliminari laddove rileva che l’autorizzazione comunale è necessaria soltanto per l’occupazione di carreggiata che imponga un itinerario alternativo al traffico, il che non è, e che l’allegato richiamato dal pubblico ministero in tema di occupazioni realizzate per l’attività edilizia fa riferimento a ponteggi ed altri impianti e non alla sosta del mezzo di trasporto. Infine, a parte la gratuità della autorizzazione se del caso necessaria, in alcun modo si prospettava l’esistenza di un dolo intenzionale di abuso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La decisione del gup è assolutamente corretta e nessuno dei motivi individua errori rilevanti in questa sede. 2. Va premesso che, con tutta evidenza, proprio perché il ricorrente ha voluto dare risalto al tenore delle conversazioni sulle quali fonda l’ipotesi di accusa, il vigile C. mostra una volontà di semplificazione del caso concreto trattandosi di una occupazione temporanea e minima, parlando di evitare una inutile attività meramente burocratica vi corrisponde il dato del possibile importo della tassa evasa che, se è nullo come riporta plausibilmente il gup, è comunque di pochi centesimi anche per il Pm che solo con il ricorso per cassazione cerca di dare un contenuto preciso alla contestazione indicando in concreto anche il presunto vantaggio. 2.1 Proprio quindi la diretta affermazione da parte dei soggetti intercettati della ragione della scelta semplificare la gestione di un caso di assoluto minimo impatto conseguente ad un temporaneo ingombro più che occupazione , dimostra già l’errore di qualificazione della vicenda come di rilevanza penale l’art. 323 cod. pen., difatti, non sanziona la cattiva amministrazione, sulla scorta peraltro di un concetto di buona amministrazione della AG, bensì l’ abuso di ufficio , ovvero una gestione che, violando norme etc., non sia più attività per l’amministrazione bensì attività diretta al vantaggio del privato. Quindi sarebbe stato sufficiente considerare che, per integrare l’abuso di ufficio, è necessario il dolo intenzionale in ordine all’evento del reato danno o vantaggio patrimoniale ingiusti Sez. 6, n. 34116 del 20/04/2011 - dep. 15/09/2011, Pg in proc. Cuffaro, Rv. 25083301 , trasformandosi, altrimenti, l’art. 323 cod. pen. in una disposizione di controllo sulla attività amministrativa. 2.2 Correttamente, quindi, il gup tiene conto di queste regole in una decisione che rispetta appieno il ruolo di verifica in sede di udienza preliminare anche della manifesta infondatezza dell’accusa. 3. Quanto ai motivi specifici del ricorso 3.1 il primo motivo è del tutto inconsistente il gup osserva che, in base all’atto della pg che dimostra che la verifica della occupazione della strada è stata fatta un mese dopo, risulta del tutto sfornita di prova tale fondamentale circostanza di fatto. Il ricorrente sostiene, contro l’evidenza della nota della polizia giudiziaria, che il controllo fu fatto il giorno dopo ma ciò non fa offrendo elementi per chiarire l’errore materiale dell’atto, bensì affermando che, pur se i propri atti allo stato escludono la verificazione dell’occupazione della strada, andava disposto il rinvio a giudizio per vedere se, casomai, l’atto di pg fosse erroneo e, quindi, potesse dimostrarsi l’occupazione in questione, altrimenti priva di indizi. Ovvio che il gup non poteva o doveva procedere in tale modo, nè risulta dedotto che abbia indebitamente rifiutato al PM la possibilità di dimostrare l’errore materiale della data. 3.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il gup non ha certo negato che nelle conversazioni emergesse la teorica necessità della autorizzazione anche per la minima occupazione pur se non è il parere del vigile, che può anche sbagliare, la prova di ciò che, comunque, deve emergere da specifiche disposizioni il gup ha invece affermato che non era prevista l’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico e/o il pagamento di tosap . L’argomento del ricorrente che, non avendolo fatto nella sede propria della contestazione formale ove aveva genericamente riferito di una violazione della legislazione in materia , solo in sede di ricorso chiarisce, aderendo alle indicazioni del gup, quali fossero le normative violate, sostiene che vi fosse l’obbligo di pagare una tassa, è erroneo. Difatti dalla motivazione della sentenza e dagli ulteriori specifici argomenti della memoria difensiva, non contrastati dalla generica deduzione del ricorso, risulta come non sia applicabile al caso di ingombro temporaneo , rilevante nel caso di specie, la tassa per la occupazione temporanea, per un intervallo apprezzabile, con impalcature, anditi etc 3.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato perché non è dimostrata affatto l’onerosità del possibile provvedimento autorizzatorio. 4. Peraltro, a fronte della deduzione anche da parte del ricorrente della esiguità della somma da pagare ed in ipotesi indebitamente risparmiata dal privato , pur a ritenere sanzionabile la volontà di risparmio burocratico in forma di abuso di ufficio, sarebbe stato necessario valutare se un caso talmente minimo, ma tale da integrare il fatto tipico, raggiungesse la soglia della offensività si veda Corte Cost. sent. 139/2014 occorre ricordare che questa Corte ha già precisato che resta precipuo dovere del giudice di merito di apprezzare - alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta - se essa, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati si veda anche Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015 - dep. 09/02/2016, Pezzato e altro, Rv. 26564201 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.