Se il giudice dimentica la condanna alle spese processuali…

Una vittima di furto ricorre per cassazione per la mancata menzione, nella sentenza di condanna, delle spese di giudizio in suo favore. Ciò dà l’occasione alla Cassazione di pronunciarsi a proposito dell’errore materiale ex art. 130 c.p.p

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50066/16 depositata il 24 novembre. Il caso. Una donna condannata per il delitto ex art. 624- bis si vedeva applicata la pena ad esso relativa su richiesta delle parti. La parte civile però ricorreva in Cassazione per l’omissione, all’interno della pronuncia di condanna, del pagamento delle spese in suo favore, risultandone la possibile sofferenza di un pregiudizio nel successivo giudizio civile per il risarcimento dei danni . La correzione dell’errore materiale. Quella contenuta nel fatto della sentenza è chiaramente un’omissione più che un errore, motivo per cui, prima facie , la disciplina dell’art. 130 c.p.p. non sarebbe applicabile ma la Corte di Cassazione richiama un precedente orientamento delle Sezioni Unite sentenza n. 7945/16 per cui dal summenzionato articolo non si evince affatto che il risultato dell’operanda correzione debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice , pur rimanendo fissi i limiti già considerati dalla lettera dello stesso nullità e modificazione essenziale dell’atto . Per questo motivo la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 ottobre – 24 novembre 2016, n. 50066 Presidente Sabeone – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con sentenza impugnata il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a L.G., su richiesta delle parti, la pena in relazione al delitto di cui all'art. 624 bis, cod. pen., commesso in danno di E. N., in Sciara, ìl 05/09/2012. 2.Con ricorso depositato il 09/02/2015 la parte civile E. N., a mezzo del difensore munito di procura speciale, Avv.to P.S., ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b ed e , cod. proc. pen., in relazione all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare la condanna dell'imputata al pagamento delle spese in favore della costituita parte civile che, conseguentemente, risulterebbe pregiudicata nel successivo giudizio civile per il risarcimento dei danni. 3. In data 06/07/2016 il Procuratore Generale, in persona del dott. M.F., ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata condanna alle spese sostenute dalla parte civile, con rinvio al giudice di merito. Considerato in diritto II ricorso è infondato. Va ricordato come il principio fissato dalle Sez. U. con sentenza n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426 - secondo cui in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse - sia stato l'esito di un'articolata motivazione basata sull'analitico esame della nozione di errore materiale nel processo penale. Secondo le Sezioni Unite, in sintesi, dal tenore dell'art. 130 cod. proc. pen., non si evince affatto che il risultato dell'operanda correzione debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice, richiedendosi solo che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale. La sentenza, in particolare, ha evidenziato quelle omissioni per le quali lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., evidenziando come tutte le situazioni analizzate siano accomunate dalla realizzabilità dell'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e conseguenziale. Quanto alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che ne abbia fatto richiesta, anche solo attraverso la presentazione della nota spese, essa è prevista dal penultimo periodo del comma 2 dell'art. 444 cod. proc. pen., come una conseguenza della sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti, che prescinde da qualsivoglia vaglio di merito della domanda concordata. Sulla natura accessoria della statuizione in parola, rispetto al thema decidendum della causa, attinente al recepimento dell'accordo fra imputato e pubblico ministero sulla pena, non possono nutrirsi dubbi, secondo l'assunto delle Sezioni Unite. La liquidazione si risolve in una mera operazione tecnico-esecutiva, ancorata a precisi presupposti e parametri oggettivi, e non priva, quindi, la statuizione del requisito del contenuto predeterminato. Consegue da tanto, alla stregua di quanto sopra rilevato, che alla sua omissione può porsi rimedio mediante la procedura della correzione di cui all'art. 130 c.p.p. Detta impostazione è pienamente condivisa anche dalla successiva giurisprudenza Sez. 5, sentenza n. 16499 del 02/03/2006, Minuto, Rv. 23445 e da questo Collegio, pur prendendosi atto delle pregevoli argomentazioni di segno contrario contenute nella sentenza Sez. 5, n. 13111 del 26/01/2016, P.C. in proc. Pellegrino, Rv. 267624. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.