Non luogo a procedere: anche per i minori esiste un interesse al proscioglimento nel merito

Esiste una incompatibilità sostanziale tra gli effetti della sentenza di non luogo a procedere, automaticamente” pronunciata nei confronti di imputati minorenni, e l’applicabilità nei confronti di questi ultimi delle misure cautelari ex art. 224 c.p

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49603/16 depositata il 22 novembre, offre una interpretazione costituzionalmente orientata. Il caso. Due minori erano stati accusati dei reati di atti osceni in luogo pubblico, ingiuria e minaccia commessi ai danni di un’altra minore e, a causa della condizione anagrafica, veniva immediatamente pronunciata sentenza di non luogo a procedere, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 26 del d.P.R. n. 488/1988. Il difensore di uno dei due minori, però, ricorre per cassazione e mette in risalto la non totale equivalenza tra sentenza di n.l.p. e quella di proscioglimento nel merito, specificatamente in considerazione degli effetti e delle conseguenze che ne derivano. Un’ incompatibilità sostanziale tra le due norme. La sentenza ex art. 26 summenzionato non può essere considerata ampiamente liberatoria , a causa dell’iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza, da una parte, e in vista della possibile applicazione di misure di sicurezza ex art. 224 c.p.p. , dall’altra. Il risultato, secondo la Suprema Corte, è quello del permanere nell’ordinamento di una irragionevole situazione di contrasto e di stallo, con evidenti implicazioni circa la sospetta costituzionalità dell’una o dell’altra norma o del loro combinato disposto , poiché il giudice, in questi casi, deve, contemporaneamente, dichiarare immediatamente non luogo a provvedere e conoscere il merito e scandagliare” la personalità del minore, allo scopo di valutare la necessità di applicare la misura di sicurezza . La lettura costituzionalmente orientata. L’unica interpretazione possibile, a questo punto, è quella che imporrebbe al giudice di verificare se vi sia la possibilità, per l’infraquattordicenne, di aspirare ad un proscioglimento nel merito , prima di applicare il disposto dell’art. 26 di cui sopra, al fine di tutelare l’interesse del minore ad una rapida fuoriuscita dal circuito processuale , il quale, però, deve comunque essere caratterizzato dalle stesse garanzie esistenti nel processo penale. Un’interpretazione diversa, dice la Corte, non sarebbe possibile non solo per contrasto col dettato costituzionale, ma anche con norme sovranazionali, quali l’art. 40 della Convenzione di New York e l’art. 6 CEDU. Per questi motivi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni, in diversa composizione. Tale decisione, naturalmente, afferisce anche alla sentenza emanata nei confronti dell’altro minorenne accusato di concorso nei reati, ex art. 587, comma 1, c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza anche nei suoi confronti .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 settembre – 22 novembre 2016, n. 49603 Presidente Rosi – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. II Giudice delle indagini preliminari del Tribunale dei minorenni di Napoli, con sentenza del 26/02/2015, depositata in pari data, dichiarava non luogo a proce dere, trattandosi di minore non imputabile, nei confronti di E.F. questi era accusato, unitamente ad altro minore D.A. , non ricorrente in questa sede, dei reati di atti osceni in luogo pubblico, ingiuria e mi naccia commessi ai danni di una minore, fatti commessi in data 16/03/2013. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore fiduciario cassazionista dell'E.F. chiedendone l'annullamento e deducendo due motivi di ricorso a l'inosservanza degli artt. 26 e 31, d.P.R. n. 488 del 1988, dell'art. 178 c.p.p. nonché degli arti. 3, 24, 27, 11, 112 Cost. e 6 Convenzione e.d.u., per essere stata l'impugnata sentenza resa de plano, senza la previa fissazione di udienza, in violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa art 606, lett c , c.p.p. si censura la sentenza anzitutto per non essere stata mai notificata all'E. né agli esercenti la responsabilità genitoriale in secondo luogo, si duole il ricorrente in quanto il GIP, pur dichiarando n.l.p. per difetto di imputabilità nei confronti dell'E. in quanto minore inferiore agli anni 14, ne avrebbe accertato la re sponsabilità in assenza di esercizio dell'azione penale e senza la previa fissazione dell'udienza preliminare, o di un'udienza camerale, così violando il diritto di difesa e il principio del contraddittorio sul punto, osserva il ricorrente, se è ben vero che parte della giurisprudenza di legittimità ritiene possibile l'adozione della pronuncia di n.l.p. in presenza di un difetto di imputabilità non consentendo detta pronuncia alcun accertamento di responsabilità, è tuttavia altrettanto vero che la sentenza sarebbe stata assunta in violazione di legge nella parte in cui conterrebbe illegit timamente l'accertamento della responsabilità del minore si aggiunge, inoltre, che la più recente giurisprudenza di questa Corte afferma che la formula termina tiva prevista dall'art. 26, d.P.R. n. 488 del 1988, non può essere considerata am piamente liberatoria, alla stessa stregua di quelle di cui all'art. 129 c.p.p., ciò sia in vista della possibile applicazione di misure di sicurezza ex art. 224 c.p.p. sia in considerazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza la pronuncia della sentenza ex art. 26 citato, dunque, non potrebbe presidente da un accerta mento della responsabilità del minore e dalla indicazione delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito, quali indispensabili presupposti per la declaratoria di non imputabilità sul punto, si sostiene, la più recente giurisprudenza di questa Corte impone che, ai fini della pronuncia della sentenza di n.l.p., il giudice è tenuto a fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà genitoriale da qui, dunque, la evidente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa b il vizio di carenza assoluta di motivazione art. 606, lett. e , c.p.p. la sentenza sarebbe totalmente priva di motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti dalla attribuibili degli stessi al ricorrente la formula impiegata dal giudice - secondo cui non potrebbe porsi in dubbio la responsabilità alla luce delle emergenze della que rela, della documentazione fotografica e delle dichiarazioni della p.o. - sarebbe assolutamente inidonea a dar conto delle ragioni di fatto e di diritto poste a fon damento del convincimento di responsabilità, e non sarebbe garanzia di effettiva e ponderata valutazione delle risultanze investigative sul punto, osserva il ricor rente, non risulterebbero essere state sottoposte ad attenta verifica di attendibilità le dichiarazioni della minore, in sede di s.i.t. rese in data 13/06/2013 - sulla cui attendibilità il ricorrente manifesta riserve, attesi i profili molteplici di contraddit torietà ed inverosimiglianza che emergerebbero dalla stessa lettura delle dichia razioni della p.o., emergendo essersi trattato di fermi immagine tratti dal video girato automaticamente dalle telecamere di sorveglianza dell'abitazione - ma, so prattutto, non sarebbe dato evincere alcuna operazione logico - giuridica diretta ad appurare se i fatti denunciati fossero effettivamente riconducibili nell'ambito applicativo delle fattispecie contestate si sarebbe quindi in presenza di una moti vazione meramente apparente, essendo disancorata la motivazione da qualsiasi disamina degli elementi indicati. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 4. Questo Collegio ritiene di dover dare continuità al condivisibile orientamento giurisprudenziale di cui sono espressione, da ultimo, Sez. 5, n. 18052 del 17/01/2012 - dep. 11/05/2012, B. e altro, Rv. 253758 nonché Sez. 5, n. 24696 del 23/04/2014 - dep. 11/06/2014, L., Rv. 260572 contra, da ultimo Sez. 5, n. 49863 del 25/11/2009 - dep. 29/12/2009, `saggini e altro, Rv. 245815 , secondo il quale la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988, per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di respon sabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito, do vendosi peraltro precisare come tale interpretazione della norma richiamata sia l'unica in grado di garantirne la compatibilità con il disposto dell'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile rite nuto pericoloso . Ed invero, la previsione di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26, impone al giudice di dichiarare immediatamente, con sentenza, in ogni stato e grado del procedi mento, non luogo a procedere, quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale, che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infra quattordicenne. Conseguentemente, al giudice non sarebbe consentito il preven tivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attri buibilità dello stesso al minore imputato, prima della pronuncia di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione a un fatto che la legge non consente di perseguire. Proprio in applicazione del principio di cui sopra, questa Corte in precedenti occasioni, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, minore degli anni quattordici al momento del fatto, ricorso volto a censurare il mancato compimento, prima della sentenza di non luogo a procedere, di attività processuali, preordinate a dimostrare la propria estraneità ai fatti oggetto di imputazione. L'assunto sarebbe incondizionatamente da condividere, se nel vigente codice pe nale, non fosse tuttora presente ed operante pur dopo la parziale sterilizza zione operata dalla Corte costituzionale l'art. 224, che prevede la possibilità di applicare la misura di sicurezza del riformatorio o della libertà vigilata per il minore non imputabile, se pericoloso. Questa stessa Corte, tuttavia, con altre pronunzie - di poco anteriori a quella sopra ricordata Sez. 5, n. 42507 del 04/11/2008 - dep. 13/11/2008, S. e altro, Rv. 241935 Sez. 5, n. 40550 del 23/09/2008 - dep. 30/10/2008, P.G. in proc. J. e altro, Rv. 241722 - ha sostenuto che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscio glimento nel merito, ragioni che possono - per la verità- trovare anche motivazione implicita. Ebbene, ritiene questo Collegio che tale seconda indicazione giurisprudenziale sia da seguire a preferenza della prima e, di poco, più recente , atteso che essa appare correttamente orientata secundum Constitutionem. Invero, la formula ter minativa di cui al D.P.R. n. 448 del 1948, art. 26, come correttamente sostenuto dalla difesa del ricorrente, non può essere considerata ampiamente liberatoria, alla stessa stregua di quelle di cui all'art. 129 c.p.p. Conseguenza ne è la eventuale applicazione dell'art. 224 c.p. Si profila, pertanto, una sostanziale incompatibilità tra il dettato del predetto art. 26 e quello del ricordato art. 224 c.p., atteso che il primo pretende che, preso atto della età infraquattordicenne della persona nei cui confronti le indagini sono state promosse o dovrebbero esserlo, il giudice emani sentenza di non luogo a provve dere, omettendo o sospendendo - secondo tale lettura - qualsiasi eventuale ac certamento nel merito, mentre il secondo lascia aperta la possibilità, a seguito della decisione sopra indicata, della applicazione di provvedimenti anche forte mente incisivi sulla libertà personale o, quantomeno, su quella di movimento. E ciò anche dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 20/71, ha eliminato l'automatismo di cui all'art. 224 c.p., comma secondo anzi, a ben vedere, proprio l'abolizione di tale automatismo rende ancor più problematico il coordinamento tra le due norme, atteso che, da un lato, il giudicante deve immediatamente dichiarare non luogo a provvedere, una volta effettuato il semplice accertamento anagra fico , dall'altro, dovrebbe essere in grado di conoscere il merito e di scandagliare la personalità del minore, allo scopo di valutare la necessità di applicare la misura di sicurezza. Conseguentemente, sembrerebbe permanere nell'ordinamento una irragionevole situazione di contrasto e di stallo, con evidenti implicazioni circa la sospetta costituzionalità dell'una o dell'altra norma o del loro combinato disposto. L'interprete è dunque obbligato ad adottare l'interpretazione conforme a Costitu zione, vale a dire quella che impone che il giudice, prima di applicare l'art. 26 sopra ricordato, si ponga in condizione di escludere che l'infraquattordicenne possa legittimamente aspirare ad un proscioglimento nel merito. Invero, se suprema lex, nella materia in esame, è l'interesse del minore ad una rapida fuoriuscita dal cir cuito processuale, nondimeno va osservato che tale percorso deve, comunque, essere effettuato con le cadenze, i tempi e, sopratutto, con le garanzie che carat terizzano il processo penale. Diversamente opinando, oltretutto, l'art. 26 del D.P.R. citato finirebbe per entrare in contrasto, non solo cori il dettato costituzionale art. 3, art. 26 comma secondo, artt. 111, 112, 76, 10, 117 , ma anche con norme sovranazionali in particolare con l'art. 40 della convenzione di New York e con l'art. 6 CEDU . Invero esso con sentirebbe, oltretutto, in base all'interpretazione che questo Collegio respinge, l'e missione di un provvedimento giurisdizionale in materia penale senza che l'inda gato o l'imputato sia informato del contenuto dell'accusa. 5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale per i mi norenni di Napoli, altro giudice, per nuovo esame, il quale dovrà applicare l'art. 26 sopra ricordato, solo dopo aver accertato che entrambi i minori non siano merite voli di un proscioglimento nel merito quanto ai reati sub a , b e c . Ed infatti, in virtù del principio estensivo dell'impugnazione dettato dall'art. 587, comma primo, c.p.p., trattandosi di concorso di più persone nei predetti reati, il ricorso proposto dall'E., in quanto non fondato su motivi esclusivamente personali il motivo proposto, infatti, riguarda la violazione della legge processuale per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per le ragioni dianzi indicate , giova anche al D.A., non ricorrente, con conseguente annullamento della sentenza anche nei suoi confronti. Non rileva, infine, l'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 527, c.p. contestato nella forma semplice e non aggravata di cui al co. 2 dell'art. 527, c.p. , a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 che ha trasformato l'ipotesi del co. 1 in illecito amministrativo prevedendo la soia sanzione amministrativa pecuniaria. Ed invero, la rilevanza dell'abolitio criminis non può essere valutata da questa Corte in questa sede di legittimità, essendosi accertata la violazione, pro dromica ad una valutazione della sussistenza dei reati oggetto di contestazione, dei diritto di difesa e al contraddittorio, ed essendovi quindi interesse per ambedue gli imputati a far rilevare, anche per il reato depenalizzato, l'esistenza di cause di proscioglimento nel merito più favorevoli rispetto a quella prevista dal d. lgs. n. 8 del 2016 fatto non previsto dalla legge come reato , tenuto conto anche delle conseguenze pregiudizievoli che una pronuncia di annullamento senza rinvio da parte di questa Corte potrebbe determinare nei confronti dei medesimi, atteso l'obbligo di trasmissione degli atti al Prefetto che ne deriverebbe per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ora prevista per l'art. 527 c.p. come prescritto dall'art. 9 dei citato d. lgs. n. 8/2016, da individuarsi in base all'art. 7, co. 2, del predetto decreto, nei Prefetto di Avellino , non essendo ancora interve nuta l'estinzione del reato per prescrizione. Solo quindi all'esito della complessiva valutazione dei fatti da parte del giudice minorile, in contradditorio tra le parti, potrà valutarsi l'eventuale proscioglimento per il reato sub a per l'intervenuta depenalizzazione. 6. L'accoglimento del primo motivo esime il Collegio dall'esame del residuo motivo di ricorso, da ritenersi evidentemente assorbito, attesa la necessità da parte del giudice del rinvio di procedere alga preliminare valutazione, una volta garantito il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa, della esistenza o meno di elementi fondanti un convincimento di attobuibilità del fatto ai minori non imputabili. 7. Poiché i ricorrenti sono minorenni, deve farsi luogo al c.d. oscuramento dei dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di E. F. e, ai sensi dell'art. 587, comma 1, c.p.p., nei confronti del coimputato non ricorrente D.A., con rinvio al Tribunale per i minorenni di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 20 settembre 2016 Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati -- sia apposta a cura della cancelleria, sull'o riginale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.