Colpisce la partner e le prende l’auto: sotto accusa per rapina

La donna si è rifiutata di dargli la vettura perché ha visto che era ubriaco. Spropositata la reazione dell’uomo. E quella condotta non può essere considerata non punibile solo perché il veicolo, di proprietà della donna, era utilizzato abitualmente dal compagno.

Lui ubriaco, lei prudente. Così, utilizzando il buon senso, la donna nega una sera al compagno l’utilizzo dell’automobile, che, per la cronaca, è intestata a lei. Proprio quest’ultimo elemento rende plausibile il reato di rapina, vista l’assurda condotta tenuta dall’uomo, che ha colpito con un pugno la partner e si è impossessato del veicolo Cassazione, sentenza n. 48920/2016, Sezione Seconda Penale, depositata il 18 novembre . Bene. Ricostruito in dettaglio l’episodio. Nessun dubbio sulla condotta dell’uomo. A sorpresa, però, il Gup opta per l’assoluzione a suo avviso non si può parlare di rapina . Ciò alla luce del frequente utilizzo del veicolo , intestato alla donna, da parte del compagno. Quest’ultimo elemento, però, secondo i magistrati della Cassazione, non fa venire meno l’altruità del bene . Esso è secondario rispetto a un altro dato indiscutibile il bene è risultato essere di proprietà della donna . Cambia completamente, quindi, la prospettiva in cui guardare l’episodio. Giustamente la proprietaria della vettura si è fermamente opposta all’utilizzo dell’automobile da parte del convivente , visto lo stato di ebbrezza in cui lui versava quella sera. Di conseguenza, la reazione dell’uomo, consistita nel colpire la donna e nell’impossessarsi del veicolo, è catalogabile come rapina . Assolutamente incomprensibile, quindi, l’assoluzione decisa dal Gup. Difatti, i magistrati della Cassazione sanciscono la necessità di un nuovo giudizio in Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 ottobre – 18 novembre 2016, n. 48920 Presidente Diotallevi – Relatore Filippini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 20/11/2015 il GUP dei Tribunale di Brescia assolveva G.E. dal reato di rapina e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di lesioni, esclusa l'aggravante teleologica, per remissione di querela. Il fatto è relativo al violento impossessamento di una vettura da parte dell'imputato che, la sera del 31.8.2013, in stato di ubriachezza, ha colpito con un pugno la convivente, J.E.M., proprietaria dell'auto, impossessandosi dei mezzo contro la volontà della compagna, che non voleva affidarglielo proprio per le condizioni di alterazione in cui versava il G 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, sollevando il seguente motivo di gravame violazione di legge in relazione al concetto di altruità del bene oggetto di rapina in particolare si segnala l'erroneità del giudizio formulato in punto di diritto dal giudice di merito che ha confuso la verosimile frequente facoltà d'uso della vettura con la titolarità di una signoria di diritto sulla cosa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Il GUP ha assolto l'imputato ritenendo che il frequente utilizzo del mezzo della convivente comportasse il venir meno della altruità del bene. Ciò sulla base delle risultanze istruttorie secondo le quali il G. era solito usare la vettura della compagna per le normali esigenze familiari. Rileva tuttavia il collegio che, come prospettato dal ricorrente, l'istruttoria esperita dal giudice ha pacificamente evidenziato come il bene fosse di proprietà della J. e che la sera del fatto la stessa si sia fermamente opposta all'utilizzo dell'auto da parte dei convivente a causa dello stato di ebbrezza in cui egli versava . In presenza di tali elementi, non può dubitarsi né in ordine alla ricorrenza del concetto di altruità del bene sottratto, né in ordine alla consapevolezza dell'imputato di impossessarsi dei veicolo contro la volontà di chi aveva il diritto di escludere altri dall'utilizzo dello stesso. 2. Ricorrendo gli elementi costitutivi del reato di rapina non può escludersi la sussistenza dell'aggravante teleologica contestata in relazione alle lesioni, sicchè l'intervenuta remissione di querela non incide sulla procedibilità, che resta d'ufficio, delle stesse. 3. La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra esposte, annullata con rinvio al Tribunale di Brescia perché proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.