Se a Flipper serve un nuovo custode

Considerate le implicazioni connesse agli obblighi di custodia di cui all'art. 259 c.p.p. e le conseguenze penali della loro violazione artt. 334 e 335 c.p. , la sostituzione del soggetto su cui grava l'onere di custodia del bene deve essere valutata dal giudice procedente, con esclusione della natura privatistica del provvedimento derivante.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48597/16, depositata il 17 novembre. Il caso. Nel corso di un procedimento per gli illeciti di cui agli artt. 544- ter maltrattamento di animali e 727 abbandono di animali c.p. , veniva disposto, dall'Autorità giudiziaria competente, il sequestro preventivo di quattro delfini che, dopo aver subito trattamenti inidonei e pericolosi per la loro salute, venivano trasferiti presso un differente acquario. Il legale rappresentante del delfinario, coinvolto nel procedimento, proponeva istanza per ottenere il trasferimento degli animali sequestrati in struttura diversa tanto da quella di provenienza, quanto da quella di successiva collocazione , ma il giudice monocratico respingeva la richiesta. Il tribunale del riesame, adito successivamente, dichiarava inammissibile l'appello cautelare reale presentato nell'interesse del legale rappresentante di cui sopra. Quest'ultimo ricorreva per cassazione, lamentando erronea applicazione dell'art. 322- bis c.p.p. sequestro preventivo, appello . In particolare, eccependo dei potenziali rischi per la salute dei delfini sequestrati presso la loro nuova sistemazione, il ricorrente evidenziava come il provvedimento impugnato esorbitasse dall'ambito di applicazione dell'art. 322- bis c.p.p., dal momento che le statuizioni relative alla gestione e alla custodia degli animali sequestrati erano provvedimenti di natura amministrativa, appartenenti alla fase esecutiva della misura reale. La sostituzione del custode. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Gli Ermellini hanno evidenziato che, nel caso di specie, non si è al cospetto di un'attività di natura sostanzialmente amministrativa. Il Collegio ha precisato che l'istanza del ricorrente era rivolta ad ottenere il trasferimento dei delfini in una struttura ritenuta maggiormente idonea e, pertanto, un atto giuridico relativo alla gestione dei beni in sequestro la sostituzione del custode. I Giudici del Palazzaccio hanno chiarito come un provvedimento che abbia ad oggetto la sostituzione del custode non possa essere ricompreso tra quelli di natura amministrativa, caratterizzanti la fase esecutiva della misura cautelare e di autorizzazione al compimento di atti giuridici di carattere privatistico relativi alla gestione ordinaria dei beni sequestrati. Date le implicazioni connesse agli obblighi di custodia di cui all'art. 259 c.p.p. e le conseguenze penali della loro violazione artt. 334 e 335 c.p. , la sostituzione del soggetto su cui grava l'onere di custodia del bene deve essere valutata dal giudice procedente, con esclusione della natura privatistica del provvedimento derivante. A chiosa di quanto sopra affermato, il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, in materia di sequestro preventivo, sono impugnabili ex art. 322- bis c.p.p. quegli atti che esorbitano dalla gestione del bene sequestrato e implicano una modifica del vincolo cautelare. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 ottobre – 17 novembre 2016, n. 48597 Presidente Di Nicola – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 12/05/2016, depositata in pari data, il tribunale del riesame di RIMINI dichiarava inammissibile l’appello cautelare reale presentato nell’interesse del G. , legale rappresentante della società omissis s.r.l., avverso il provvedimento con cui il giudice monocratico del predetto tribunale in data 15/04/2016 aveva rigettato l’istanza dal medesimo G. proposta volta ad ottenere il trasferimento dei delfini sequestrati con provvedimento del GIP di Rimini in data 21/09/2013 giova premettere per migliore intelligibilità dell’impugnazione, che il sequestro preventivo era stato disposto in quanto si procede nei confronti di M.M. e B.C. per il reato di cui all’art. 544 e all’art. 727 c.p., poiché gli stessi, n.q. indicate nell’imputazione cautelare, sottoponevano quattro delfini ospitati nel predetto delfinario a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche e quindi incompatibili con la loro natura anche sottoponendoli a trattamenti idonei a procurare un danno alla salute degli stessi con conseguenti gravi sofferenze detti delfini, con il medesimo provvedimento di sequestro, venivano trasferiti presso l’Acquario di [] di proprietà della Costa Edutainment s.p.a 2. Ha proposto ricorso per cassazione il G. , a mezzo di difensore fiduciario cassazionista, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in particolare evocando il vizio di cui all’art. 606, lett. c ed e , c.p.p. sotto il profilo dell’inosservanza o erronea applicazione dell’artt. 322 bis c.p.p. e correlato triplice vizio di motivazione. In sintesi la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostiene il ricorrente, il tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere che la materia trattata nel provvedimento appellato avesse natura sostanzialmente amministrativa la vicenda in esame si innesta infatti sul vincolo cautelare imposto su esemplari di delfino Tursiops Truncatus, sicché il tribunale attesa la delicatezza della vicenda avrebbe dovuto valutare con attenzione la questione con rigorosa applicazione delle norme processuali dalle consulenze agli atti, si osserva, emergerebbe l’esistenza di potenziali rischi per la salute dei cetacei si richiama quanto affermato dal c.t. Bo. , sia quanto alla presenza di rake marks ossia di graffi cutanei su un delfino che avrebbero potuto comportare gravi infezioni ed aggressioni di altri esemplari sia il caso di una gravidanza di un delfino che avrebbe potuto procurare gravi ed irreparabili danni al mammifero nonché la violazione delle norme riguardanti la capienza del sito che attualmente ospita i delfini in sequestro nel senso che il volume complessivo del padiglione cetacei dell’acquario di [] avrebbe un volume compatibile con la presenza al massimo di 10 delfini, laddove ve ne sarebbero attualmente 11 ciò avrebbe determinato la reiterata violazione dei doveri di custodia, donde il tribunale del riesame avrebbe dovuto provvedere a rivalutare la questione dedotta con l’istanza del G. , tenuto peraltro conto che la giurisprudenza citata dal tribunale del riesame con riferimento all’art. 322 bis c.p.p. indica chiaramente che tra gli atti suscettibili di appellabilità vi sono quelli diretti alla consistenza e sopravvivenza dei beni che implicano una modifica del vincolo, nella specie assicurata dalla sostituzione delle modalità del sequestro, ossia dalla collocazione dei cetacei in diverso ambiente con diverse prescrizioni, nella specie indicato nelle Zoo Marine di Roma quanto sopra avrebbe quindi inficiato l’ordinanza impugnata per evidente contraddittorietà ed illogicità. 3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 8/07/2016, il P.G. presso la S.C. di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in particolare, deduce il P.G., le censure rivolte all’ordinanza impugnata secondo cui il provvedimento appellato esorbitava dall’ambito di applicabilità dell’art. 322 bis c.p.p., in quanto la decisione sulle modalità di gestione dei delfini sequestrati e la loro custodia doveva ritenersi rientrare tra i provvedimenti di natura amministrativa caratteristici della fase esecutiva della misura reale, essendo stato nel caso in esame sollecitato il compimento di un atto giuridico inerente proprio la gestione e cura degli animali in sequestro, invocando la sostituzione della custodia con altra più idonea sarebbero generiche, non essendo state rappresentate doglianze tali da indurre revisioni critiche all’attribuzione all’istanza respinta di una funzione diversa da un intervento di ordinaria amministrazione di quanto in sequestro. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. 5. Ed invero, dalla lettura dell’impugnato provvedimento emerge all’evidenza la erroneità dell’apparato argomentativo dei giudici del riesame. Ed invero, non può ritenersi che nel caso in esame si verta in attività di natura sostanzialmente amministrativa. Si legge nell’impugnata ordinanza che l’istanza il cui rigetto è stato impugnato, era volta ad ottenere l’immediato trasferimento dei delfini presso altra struttura, diversa da quella che li ha attualmente in custodia, chiedendosi quindi il compimento di un atto giuridico concernente la gestione dei beni in sequestro sostanziantesi nella sostituzione dell’attuale custode con altro soggetto, cui affidare la gestione degli animali in sostituzione dell’acquario genovese, ritenuto inidoneo che l’istante nulla aveva eccepito in ordine al mantenimento del vincolo cautelare sulla cui legittimità, si noti, si è già pronunciata questa stessa Sezione, affermando che integra il reato di maltrattamento di animali il mantenimento in cattività di delfini in vasche con dimensioni e caratteristiche tecniche non conformi alle prescrizioni del D.M. 6 dicembre 2001 n. 469, integrando tale condotta un comportamento incompatibile con il benessere dell’animale e con le sue caratteristiche etologiche Sez. 3, n. 39159 del 27/03/2014 - dep. 24/09/2014, Muccini, Rv. 26029501 , non richiedendo la revoca, nemmeno parziale, quanto ad uno o più dei delfini in sequestro o chiedendo la modifica, parziale o totale, del vincolo o della sua applicazione che, ancora, anche volendo ritenere che le censure riguardino la condotta del custode attuale, le stesse si sostanzierebbero nella mera richiesta di sua sostituzione o di modifica delle modalità di esecuzione del sequestro, non risultando che l’acquario genovese voglia appropriarsi dei cetacei o che abbia animo di sopprimerli che, conclusivamente, non può ritenersi che la asserita inadeguatezza della struttura affidataria per le ragioni sostenute dal ricorrente abbiano inciso sulla consistenza o sulla sopravvivenza dei beni in sequestro, trattandosi di situazioni attinenti alle modalità esecutive del vincolo che, se pure possono avere riflessi sul benessere degli animali in sequestro, tuttavia non incidono sulla sostanza delle misura determinando l’inappellabilità del provvedimento. 6. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le censure del ricorrente appaiono, come detto, fondate. Ed invero, proprio le decisioni di questa Corte citate dal tribunale del riesame confortano le doglianze difensive, atteso che, nel caso di specie, sebbene le stesse non fossero rivolte alla nomina od alla revoca dell’attuale custode quindi non impugnabili, come affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte Sez. 5, n. 18777 del 18/12/2014 - dep. 06/05/2015, P.M. in proc. Giacomozzi e altri, Rv. 263674 contra, l’isolata, Sez. 2, n. 18061 del 30/04/2014, Aneli, Rv. 258914 , tendevano tuttavia a provocare un pronunciamento del tribunale del riesame su un aspetto che certamente non può essere ritenuto come rientrante nell’ordinaria amministrazione qual’é quello che, essendo fondato sull’inadeguatezza della struttura ospitante i quattro delfini in sequestro, tendeva a ottenere la sostituzione del custode attuale con altro ritenuto più idoneo. Il provvedimento di sostituzione del custode, infatti, non può ritenersi rientrare tra quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell’esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, atteso che la eventuale sostituzione del soggetto cui compete la custodia del bene - comportando anche implicazioni che sono legate agli obblighi di custodia ex art. 259 c.p.p. ed alle correlate responsabilità penali derivanti dall’eventuale loro violazione ex artt. 334/335 c.p. - non può che avvenire nel quadro di una procedura valutativa governata dal giudice procedente, con conseguente esclusione della natura privatistica dell’atto giuridico richiesto. A conferma di quanto sopra, si noti, la giurisprudenza di questa Corte ha del resto avuto modo di affermare che in tema di sequestro preventivo, sono impugnabili ai sensi dell’art. 322 - bis cod. proc. pen. i provvedimenti, che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa Sez. 1, n. 45562 del 15/09/2015 - dep. 16/11/2015, P.M. in proc. Arena, Rv. 265375 . E non vi è dubbio, che, nel caso di specie, l’istanza del ricorrente di trasferimento dei delfini in sequestro dall’attuale luogo di custodia a quello sopra indicato esorbitasse dalla mera gestione del bene sequestrato, comportando una modifica del vincolo cautelare. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, l’impugnata ordinanza di inammissibilità dev’essere annullata con rinvio al tribunale del riesame in diversa composizione, che valuterà nel merito l’istanza presentata dal G. . P.Q.M. La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di RIMINI per nuovo esame.