Se la messa alla prova ha esito positivo, il giudice non può disporre la sospensione della patente

A seguito della pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova e di passaggio in giudicato della sentenza, la cancelleria deve trasmettere gli atti al Prefetto competente per l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria, venendo meno la competenza del giudice a pronunciarsi in tema dopo il proscioglimento dell’imputato.

E’ il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 47991/16 depositata il 14 novembre. La vicenda. Il Tribunale di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale, per estinzione del reato in seguito all’esito positivo della messa alla prova, disponendo al contempo la sospensione della patente di guida per due anni. L’imputato ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nonostante l’esito positivo della messa alla prova e il conseguente proscioglimento. Sanzioni amministrative accessorie. La doglianza prospettata trova condivisione da parte dei Giudici di legittimità che ricordano come l’art. 168- ter c.p., introdotto dall’art. 3, comma 11, l. n. 67/2014, prevede che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge. Nel caso della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, la competenza all’irrogazione della stessa a seguito di esito positivo della messa alla prova deve essere individuata in capo al Prefetto, ex art. 224, comma 3, cds, distinguendosi in ciò dall’istituto del lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 186, comma 9- bis e 187, comma 8- bis cds. Messa alla prova e lavoro di pubblica utilità. Le due fattispecie, pur integrando una causa di estinzione del reato e riferendosi alla medesima sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, si differenziano per il fatto che la messa alla prova prescinde dall’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, mentre il lavoro di pubblica utilità presuppone una condanna dell’imputato. Ne discende dunque che, nel caso in esame, non può trovare applicazione la procedura di cui agli artt. 186, comma 9- bis e 187, comma 8- bis cds, bensì la disposizione di carattere generale di cui all’art. 224, comma 3- bis , cds che individua la competenza nel Prefetto. Trasmissione degli atti al Prefetto. In conclusione, il giudice che abbia pronunciato sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ex art. 168- ter , comma 2, c.p., non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara . Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia della presente sentenza al competente Prefetto.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 ottobre – 14 novembre 2016, n. 47991 Presidente Blaiotta – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano con sentenza 15/12/2015 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.G.J.R. - in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, accertato in OMISSIS ed aggravato dall’aver provocato un incidente in occasione della suddetta guida - per estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova ed ha disposto nei confronti del predetto la sospensione della patente per un periodo di anni due. 2.Avverso la suddetta sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l’imputato, articolando due profili di doglianza. 2.1. Nel primo, il ricorrente deduce violazione della legge 67/2014 e dell’art. 224 del d. lgs. 30/4/1992, n. 285. Precisamente, secondo il ricorrente, il Giudice di primo grado, a seguito della conclusione positiva della messa alla prova e del conseguente proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, avrebbe erroneamente applicato nei suoi confronti la sospensione della patente di guida. Ciò in quanto, in assenza di una disposizione specifica, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione generale di cui all’art. 224 comma 3 CdS, che individua la competenza nel Prefetto. 2.2. Nel secondo motivo, articolato in via subordinata, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua penale responsabilità. Precisamente, secondo il ricorrente, il Giudice di primo grado avrebbe anche erroneamente applicato l’art. 186 CdS, in quanto, in assenza di prove empiriche effettuate con l’etilometro e comunque di altro accertamento strumentale, il fatto a lui contestato come violazione dell’art. 186 comma 2 lettera C avrebbe dovuto essere qualificato come violazione dell’art. 186 comma 2 lettera A. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Milano, se mai avesse avuto il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previa qualificazione del fatto come violazione dell’art. 186 comma 2 lettera A, avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa nella durata prevista da detta ultima disposizione, notevolmente inferiore a quella applicata. Considerato in diritto 1.Il primo motivo di ricorso, articolato in via di principalità, è fondato. 1.1. Come è noto, con l’art. 3 comma 11 della legge 67/2014, è stato introdotto nel codice penale l’art. 168-ter. Detto articolo, al secondo comma, prevede espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge. Si tratta, peraltro, di una previsione necessaria, in quanto il nuovo istituto della messa alla prova - che può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzione del reato come si ricava inequivocabilmente proprio dal tenore del comma 2 dell’art. 168-ter, laddove la norma si riferisce agli effetti dell’esito positivo della prova - si caratterizza, tuttavia, dalle altre cause di estinzione del reato per il suo carattere di strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formulazione dell’accusa verso l’imputato o con l’inizio dell’indagine da parte del PM. Non prevede, in altri termini, un preventivo accertamento di penale responsabilità. 1.2. Orbene, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che, nel caso della sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva messa alla prova e dell’estinzione del reato, vada individuata, ai sensi dell’art. 224 co. 3 Cds in capo al Prefetto sent. n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819, il cui iter argomentativo viene qui ripercorso per condivise ragioni . La norma in questione prevede, infatti, testualmente, che La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva 3 alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria . 1.3. In senso contrario, non deve trarre in inganno la diversa previsione di cui agli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del medesimo codice della strada, benché costituisca. presupposto indefettibile del nuovo istituto la prestazione di lavoro di pubblica utilità la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità . Invero, l’istituto della messa alla prova, previsto dall’art. 168 bis c.p., ha in comune con l’istituto del lavoro di pubblica utilità, previsto dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis C.d.S. il fatto che entrambi integrano una causa di estinzione del reato ed il fatto che entrambi si riferiscono alla medesima sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Tuttavia, i due istituti si distinguono tra loro, in quanto l’istituto della messa alla prova prescinde dall’accertamento di una penale responsabilità ed ha come finalità quella di pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, mentre l’istituto del lavoro di pubblica utilità, presuppone l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato tramite la celebrazione del giudizio in forma dibattimentale, oppure con lo svolgimento del rito abbreviato, o, comunque, la sua definizione con l’adozione dell’applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. o anche con decreto penale di condanna non opposto e la condanna dello stesso ad una pena, che viene poi convertita nella forma alternativa di espiazione, costituita per l’appunto dal lavoro di pubblica utilità. Dunque, si ribadisce, per l’applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità, è necessario il previo accertamento della responsabilità dell’imputato. E, nel caso di positivo esito del lavoro di pubblica utilità, si verifica, oltre all’effetto estintivo del reato, anche un effetto favorevole sull’entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In tal caso, infatti, il giudice fissa una udienza ad hoc nella quale emette sentenza con la quale dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato . Qualche perplessità potrebbe destare la circostanza che, a fronte di un accertamento di penale responsabilità, gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis Cod. strada prevedano espressamente una riduzione della metà della sanzione amministrativa, mentre analoga riduzione non è stata prevista nel caso di estinzione del reato ex art. 168-bis c.p. laddove manca l’accertamento di responsabilità. Tale differente disciplina, tuttavia, è frutto di una legittima scelta del legislatore che, come si è premurato di scrivere l’art. 168-ter del codice penale per precisare che l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge, ben avrebbe potuto prevederne anche una riduzione. E se non l’ha fatto, evidentemente, è perché ha considerato l’assorbente vantaggio, per chi richiede la messa alla prova, pur a sanzione amministrativa accessoria inalterata, di poter pervenire all’estinzione del reato senza alcun accertamento di penale responsabilità a suo carico. 1.4. La sostanziale differenza dei suddetti due istituti induce a ritenere che non possa trovare applicazione nel caso in esame la procedura prevista dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis Cod. strada competenza che lascia al giudice, in deroga alla previsione generale di cui al citato art. 224 co. 3 Cds, la competenza, previa fissazione di apposita udienza, a statuire la sanzione amministrativa della sospensione della patente . Dunque - in difetto di assimilabilità dell’istituto della messa alla prova all’istituto del lavoro di pubblica utilità - si torna alla previsione di carattere generale di cui all’art. 224 comma 3 bis Cod. strada, che individua la competenza nel Prefetto. 1.5. Tale conclusione, peraltro, si pone in continuità con le condivisibili conclusioni cui in passato era pervenuta questa Sezione della Corte di legittimità in relazione all’estinzione del reato per intervenuta oblazione cfr., tra le tante, la sent. n. 41818 del 10/7/2009, Alibrandi, Rv. 245455 e la sent. n. 34293 del 16/3/2004, De Luca, Rv. 229384 . In quei casi si era affermato che il giudice penale, che aveva dichiarato l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 Cds., comma 2 per intervenuta oblazione, non poteva applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimessa, ai sensi dell’art. 224 Cds., comma 3, al Prefetto, che avrebbe dovuto procedere all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e 219 C.d.S., nelle parti compatibili. Tale conclusione è coerente anche con la previsione di cui all’art. 186 co.2 Cds che vuole che la sanzione amministrativa accessoria evidentemente quella che applica il giudice, vista la previsione per l’estinzione del reato di cui al successivo art. 224 co. 3 Cds segua l’accertamento del reato . Peraltro, il secondo comma dell’art. 221 C.d.S. prevede espressamente l’ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità , nel qual caso la competenza del giudice penale in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa viene espressamente a cessare perché lo prevede la stessa disposizione di legge. Il ben diverso accertamento , effettuato in sede amministrativa della violazione amministrativa - che va sottoposto al procedimento di accertamento specifico, incidenter tantum, nell’ambito del processo penale nel caso ipotizzato dall’art. 221 co. 1 Cod. strada - riprenderà dunque capacità di spiegare effetti autonomi allorché in sede penale si sia esclusa l’esistenza di un reato che dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato con la conseguenza che gli atti vengono restituiti per riprendere il loro corso nella naturale sede amministrativa. Tale conclusione, infine, si pone in continuità con quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 , secondo la quale p.15 quando manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento - come per l’appunto si verifica nel caso di specie - le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all’istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino . In definitiva, il giudice il quale - come nel caso in esame - pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter co. 2 cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara ex art. 224, co. 3, Cds . L’art. 223 comma 4 Cds, dispone strumentalmente anche a tale finalità - che le sentenze ed i decreti, una volta divenuti irrevocabili, vengano trasmessi al Prefetto entro i successivi quindici giorni a cura del cancelliere competente. 2. Per le ragioni che precedono - risultando assorbito il secondo motivo di ricorso, articolato in via subordinata - la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata. E, conseguentemente, deve disporsi la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza al competente Prefetto di Milano, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 224/3 C.d.S. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Milano per quanto di competenza.