Lancia un gavettone dal secondo piano causando la morte di un anziano: condannato

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte è imputabile alla responsabilità dell’autore della condotta sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.

Così la Cassazione con la sentenza n. 47979/16 depositata il 14 novembre. Il caso. Il ricorrente si rivolge alla Cassazione per l’annullamento della sentenza con cui la Corte d’appello dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 586 c.p. perché estinto per prescrizione, confermando la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili. La sentenza impugnata ha sostanzialmente eluso i temi posti in sede rescindente circa a la causa del decesso della vittima b la concreta prevedibilità dell’evento. In relazione al primo profilo, il rapporto di causalità materiale tra l’evento letale e la condotta – ossia il lancio di una busta di plastica piena d’acqua contro la vittima -, lamenta la mancata piena applicazione dei criteri di accertamento giudiziale stabilita dalla sentenza Franzese. Quanto al secondo profilo, lamenta che le conclusioni della Corte territoriale si fondano da un lato, su presupposti fattuali non solo mai processualmente verificati – quali l’altezza della finestra da cui è stato effettuato il lancio, il peso della busta, la posizione della vittima, il suo effettivo attingimento – ma in contrasto con la rilevata assenza di segni sul corpo della vittima, dall’altro su considerazioni puramente congetturali. Il nesso causale. La S.C. analizza innanzitutto il nesso di causalità intercorso tra la condotta, ossia il lancio della busta piena d’acqua, e la morte della vittima, persona di 86 anni affetta da pregressa cardiovascolopatia sclerotica, occorsa due ore più tardi per insufficienza acuta cardio-respiratoria. Non vi sono dubbi né sul fatto che l’imputato abbia volontariamente lanciato la busta della finestra della propria abitazione posta al secondo piano del palazzo, al fine di intimorire la vittima che si trovava seduta davanti al portone di casa propria e che fu anche colpita né sul fatto che la vittima soffrisse di cardiovascolopatia sclerotica né sulla causa immediata del decesso. In base a massime di esperienza, la Corte d’appello aveva affermato che l’essere attinti improvvisamente da un involucro contenente dell’acqua che si rompa al contatto con il corpo del destinatario determina conseguenze di aritmia, è fenomeno naturale , massima confermata anche dalla relazione del CT del pm in termini scientifici. Condotta omissiva o commissiva? Il giudizio controfattuale si atteggia diversamente a seconda che l’evento sia imputabile a condotta omissiva o commissiva dell’imputato. Nella causalità per omissione, l’agente può solo intervenire sul processo causale, impedendolo sul nascere, ovvero interrompendolo o deviandolo, con l’azione doverosa, verso il risultato atteso. Egli è in ogni caso estraneo” al rapporto causale nel quale si potrebbe solo inserire per esercitare il suo dominio. Ma se non lo fa, la condotta omessa non appartiene all’esperienza sensibile perché semplicemente non esiste in rerum natura . In questo caso, per potersi addebitare l’evento all’agente, è dunque necessario che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, si possa affermare con elevato grado di credibilità razionale che l’evento non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva. Servirà un criterio rigoroso e non meramente statistico che guidi il giudice nella ricostruzione di un fatto mai esistito. Nella causalità commissiva, invece, l’agente è parte attiva del rapporto causale che innesca lui stesso o in cui si inserisce indirizzandolo positivamente verso l’evento. In questo caso, il cd. giudizio controfattuale si basa su ogni elemento che scientificamente può spiegare l’evento realmente accaduto, costituendone una sua potenziale causa, preesistente, concomitante o successiva all’azione dell’autore. Non vi è dubbio, nel caso di specie, che l’azione dell’imputato abbia innescato un meccanismo potenzialmente idoneo a provocare, alla luce delle concause preesistenti e dell’età della vittima, il decesso di quest’ultima. Resta da verificare se sul decorso causale che ha condotta all’evento hanno interferito ulteriori e diversi fattori che, ex art. 41, comma 2, c.p., possano aver determinato in modo autonomo l’evento spezzando il rapporto di causalità con l’azione del colpevole. Il periodo di tempo intercorso prima dell’evento morte. Non risulta da allegazioni difensive che in tale arco di tempo si siano inseriti meccanismi autonomi di sovrapposizione al decorso causale, poiché, anzi, tale spazio temporale è del tutto fisiologico al suo completamento con conseguente insostenibilità anche astratta di una possibile spiegazione alternativa alla morte della vittima. La concreta prevedibilità dell’evento. In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte è imputabile alla responsabilità dell’autore della condotta sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto la prevedibilità in concreto della condotta avuto riguardo alla sua portata lesiva e allo spavento che ne sarebbe derivato, al rapporto di conoscenza pluriennale con l’imputato che era in grado di apprezzare o stato di declino fisico, all’età avanzata della vittima. Il ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 settembre – 14 novembre 2016, n. 47979 Presidente Fiale – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. U.L. ricorre per l’annullamento della sentenza del 05/02/2014 della Corte di appello di Roma che, decidendo in sede rescissoria ed in riforma della sentenza del 06/03/2003 del Tribunale di Latina, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 586, cod. pen. così riqualificato quello di cui all’art. 589, cod. pen., originariamente contestato , commesso in omissis , perché estinto per prescrizione, ed ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili. 1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 623 e 634, cod. proc. pen., 40 e 586, cod. pen., e vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria con riferimento alla deposizione resa dal consulente tecnico del PM all’udienza del 06/02/2003. Deduce, a tal fine, che la sentenza impugnata ha sostanzialmente eluso i temi posti in sede rescindente circa a la causa del decesso di D.L.G. b la concreta prevedibilità dell’evento. Quanto al primo profilo, il rapporto di causalità materiale tra l’evento letale e la condotta il lancio di una busta di plastica piena d’acqua contro la vittima , lamenta la mancata piena applicazione dei criteri di accertamento giudiziale stabiliti dalla nota sentenza Franzese. La Corte di appello, afferma, ha sostanzialmente attinto a piene mani alla sentenza di primo grado effettuando un vero e proprio salto logico rispetto alle conclusioni rassegnate al riguardo dal CT del PM che si era espresso in termini sostanzialmente dubitativi circa il grado di probabilità con il quale poter ricondurre l’evento alla condotta che l’aveva cronologicamente preceduta, convenendo con la difesa che se ne fosse stato all’oscuro avrebbe attribuito la morte a cause naturali. Sicché, conclude sul punto, la Corte di appello ha coperto il gap informativo ricorrendo al dato della contiguità temporale, definito come suggestivo dallo stesso medico legale. Quanto al secondo profilo la prevedibilità dell’evento lamenta che le conclusioni della Corte di appello si fondano da un lato su presupposti fattuali non solo mai processualmente verificati quali l’altezza della finestra dalla quale è stato effettuato il lancio, il peso della busta, la posizione della vittima, il suo effettivo attingimento , ma in contrasto con la rilevata assenza di segni sul corpo del D.L. , dall’altro su considerazioni puramente congetturali, non potendosi logicamente far derivare dal rapporto di conoscenza con l’anziana vittima, la conoscenza delle patologie cardiache di cui si assume che soffrisse, congetture superate dal richiamo a massime di esperienza che rischiano di attrarre nella sfera della colpevolezza ogni comportamento che possa ingenerare stress emozionali come, per assurdo, anche il suono di un clacson . Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato. 3.Per motivi di ordine logico è necessario esaminare le questioni relative al nesso di causalità tra la condotta il lancio della busta piena d’acqua e la morte del D.L. persona di 86 anni affetta da pregressa cardiovascolopatia sclerotica occorsa due ore più tardi per insufficienza acuta cardio-respiratoria. 3.1.Non v’è dubbio che l’imputato ha volontariamente lanciato la busta dalla finestra della propria abitazione, posta al secondo piano del palazzo in cui abitava, al fine di intimorire la vittima che si trovava in quel momento seduta davanti al portone di casa propria e che fu anche colpita. La chiara presa di posizione sul punto della Corte di appello, suffragata dal richiamo testuale a fonti di prova testimoniale di cui trascrive anche i passaggi significativi, non sono oggetto di contestazione. 2.4.Non v’è nemmeno contestazione sul fatto che la vittima soffrisse di cardiovascolopatia sclerotica né sulla causa immediata del decesso l’insufficienza acuta cardio-respiratoria. 2.5.Quanto alla riconducibilità dell’evento alla condotta, la Corte di appello, da un lato, fa proprie le considerazioni del Tribunale che, utilizzando massime di esperienza, aveva affermato che l’essere attinti improvvisamente da un involucro contenente dell’acqua che si rompa al contatto con il corpo del destinatario determina conseguenze di aritmia, è fenomeno naturale che ciascuno può sperimentare su di sé , dall’altro, però, richiama e trascrive la relazione del CT del PM che aveva spiegato in termini scientifici il meccanismo provocato da uno stimolo emozionale intenso sul sistema endocrino che, a livello della ghiandola surrenalica aumenta la produzione di adrenalina e noradrenalina. Detto ormoni, immessi in circolo, aumentano il consumo di ossigeno del cuore e la frequenza del battito cardiaco a tale situazione di stress dovrebbe corrispondere un aumento della conduzione elettrica del cuore ed un miocardio alterato dalla fibrosclerosi, e quindi con un diminuito e meno efficiente patrimonio di miocellule, aumenta oltremodo la possibilità che uno stimolo elettrico possa innescare un evento aritmico ridondante quest’ultimo può esitare in un arresto improvviso del battito per la contemporanea refrattarietà delle miocellule ancora efficienti tutto ciò è probabile che si sia realizzato nel caso in discussione nel quale si riscontrano tutti gli elementi stress emozionale, miocardiopatia sclerotica marcata e sopratutto stretta connessione temporale tra il fatto traumatico e la morte del soggetto . L’elemento cronologico - spiega la Corte di appello, citando ancora una volta il CT del PM - ha, secondo la letteratura scientifica, anche in ambito statistico, dignità causale a pieno titolo concorrente nella produzione letale dell’evento. Non rileva, ed è fuorviante, precisano i Giudici distrettuali, la affermazione resa dal CT in sede dibattimentale allorquando è parso attribuire alla connessione cronologica valenza causale esclusiva e suggestiva. In realtà, affermano, quel che conta è che la condotta dell’agente, date le circostanze di tempo e di luogo, ha effettivamente scatenato la reazione causale che ha portato alla morte in arco di tempo ritenuto compatibile anche dalla difesa, in assenza dell’attribuzione dell’evento ad altre cause concorrenti. 2.6.Le censure del ricorrente che in parte attingono inammissibilmente al materiale probatorio sono perciò infondate. 2.7.Anche se è vero che il giudizio controfattuale governa sempre l’accertamento di sussistenza del rapporto di causalità, è altrettanto vero che tale giudizio si atteggia diversamente a seconda che l’evento sia imputabile a condotta omissiva ovvero commissiva dell’imputato. 2.8.Nel primo caso causalità per omissione l’agente può solo intervenire sul processo causale, impedendolo sul nascere, ovvero interrompendolo o deviandolo, con l’azione doverosa, verso il risultato atteso. Per utilizzare una metafora che renda più efficace il concetto, egli può solo cambiare la storia del fatto evitando che si avveri ovvero piegando il corso degli eventi verso un approdo che preservi il bene tutelato dalla lesione cui andrebbe altrimenti incontro. Egli è in ogni caso estraneo al rapporto causale nel quale si potrebbe solo inserire per esercitare il suo dominio. Ma se non lo fa, la condotta omessa non appartiene all’esperienza sensibile perché semplicemente non esiste in rerum natura . Sicché in questo caso, per poter attribuire l’evento all’agente è necessario che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, si possa affermare con elevato grado di credibilità razionale che l’evento non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva così Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138 . In questi casi, nel giudizio controfattuale l’azione, che non appartiene al mondo sensibile, può essere solo immaginata, ipotizzata, così come può esserlo l’evento non verificatosi. Di qui la necessità di un criterio rigoroso e non meramente statistico l’elevato grado di credibilità razionale che guidi il giudice nella ricostruzione di un fatto mai esistito, di una realtà alternativa e parallela, oltre ogni ragionevole dubbio, a quella reale. 2.9.Nel secondo caso rapporto di causalità commissiva l’agente è parte attiva del rapporto causale che innesca lui stesso o nel quale si inserisce indirizzandolo positivamente verso l’evento. In questo caso egli è nella storia del fatto, la sua azione è parte dell’esperienza sensibile realmente percepita come tale dai protagonisti del fatto e da chi è chiamato a ricostruirlo. Il giudice, in questo caso, non deve impegnarsi nella ricostruzione di un fatto immaginario perché mai esistito, ma deve addentrarsi nel fatto stesso, ripercorrendone ogni singolo passaggio egli è lo storico del fatto. In questo caso, diversamente dal primo, il cd. giudizio controfattuale non si deve basare su criteri probabilistico/statistici perché qui non si ipotizza un evento solo immaginabile, diverso da quello storicamente verificatosi qui l’evento è solo quello realmente accaduto, sicché ogni elemento che scientificamente può spiegarlo è una sua potenziale causa, sia essa preesistente, concomitante o successiva all’azione dell’autore. Per cui, una volta acclarata l’attitudine dell’azione posta in essere dall’imputato a innescare un meccanismo lesivo dell’incolumità fisica è sufficiente astrarre tale azione dal contesto in cui è stata posta in essere per poter affermare che senza di esso tale meccanismo non si sarebbe attivato. 2.10.Non v’è dubbio, pertanto, che l’azione dell’imputato ha innescato un meccanismo potenzialmente idoneo a provocare, alla luce delle concause preesistenti la patologia cardiologica e dell’età della vittima, il decesso di quest’ultima. Quel che va ulteriormente verificato è se sul decorso causale che ha condotto all’evento hanno interferito fattori ulteriori e diversi che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. pen., possano aver determinato in modo autonomo l’evento spezzando il rapporto di causalità con l’azione del colpevole. 2.11.È in questo contesto che si inserisce la questione del periodo di tempo intercorso prima della morte del D.L. . 2.12.Sennonchè non risulta nemmeno dalle allegazioni difensive che in tale arco di tempo si siano inseriti meccanismi autonomi di sovrapposizione al decorso causale, che anzi, come si legge nella sentenza, tale spazio temporale è del tutto fisiologico al suo completamento con conseguente insostenibilità anche astratta di una possibile spiegazione alternativa della morte del D.L. . 2.13.L’esclusione della interferenza di decorsi causali alternativi, tra l’altro, deve essere frutto di una valutazione che tenga conto del criterio di giudizio fornito dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280 Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449 Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763 Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Manickam, Rv. 243801 . Criterio la cui validità trova ulteriore fondamento sulla circostanza che, come già detto, nel caso di causalità commissiva un’ipotesi astratta e non verificabile non può espungere dal fatto un dato concreto e realmente verificatosi. La ragionevolezza del dubbio è un predicato che esclude dall’ambito delle regole di giudizio l’attitudine dell’ipotesi astratta a porsi come strumento di ricostruzione alternativa del fatto. 2.14.Quanto alla concreta prevedibilità dell’evento, soccorre il principio di diritto ricordato anche dalla Corte di appello , autorevolmente ribadito anche in caso di morte quale conseguenza di cessione di sostanze stupefacenti, secondo cui in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte è imputabile alla responsabilità dell’autore della condotta sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale diversa dalla norma che incrimina la condotta delittuosa del reato-base e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381 . Come affermato da questa Corte, la responsabilità dell’autore del reato-base deve essere esclusa quando la morte risulti in concreto imprevedibile perché intervenuta per effetto di fattori non noti o non rappresentabili dall’agente. 2.15.La Corte di appello ritiene la prevedibilità in concreto della condotta avuto riguardo alla sua portata lesiva e allo spavento che ne sarebbe derivato il lancio dal secondo piano di una busta piena d’acqua che ha persino colpito la vittima , all’età avanzata di quest’ultima più che ottuagenaria , al rapporto di conoscenza pluriennale con l’imputato che era in grado di apprezzare lo stato di declino fisico. 2.16.Le censure del ricorrente si appuntano decisamente sui presupposti fattuali di tale conclusione la cui sussistenza contesta piuttosto che sulla tenuta logica e correttezza giuridica del ragionamento sui cui si fonda. Premesso che è estranea alla regiudicanda ogni possibile diversa ricostruzione del fatto, così facendo lo stesso ricorrente indirettamente valida il giudizio della Corte di appello che passa indenne al vaglio di questa Suprema Corte. 2.17.Non è manifestamente illogico trarre dalla dinamica del fatto, dal contesto in cui si è verificato, dall’età della vittima e dai rapporti personali con l’imputato, la conclusione della prevedibilità in concreto dell’evento, che cioè il lancio improvviso e violento di una busta piena d’acqua, posto in essere a fini intimidatori, potesse cagionare reazioni fisiche prevedibilmente pregiudizievoli per la salute di una persona anziana. 2.18.Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.