Truffa online: quale il foro territorialmente competente?

Nel caso di solutio avvenuta tramite bonifico bancario, nell’ipotesi di truffa contrattuale, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.

In questo senso si è espressa la S.C. con la sentenza del 14 novembre 2016, n. 48027. Il caso. Condannata per una truffa online, propone l’imputata ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello denunciando violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p., poiché la Corte aveva erroneamente ritenuto competente territorialmente il Tribunale di Trento ove le vittime effettuarono un bonifico bancario sul conto corrente intestato all’imputata invece del Tribunale di Palmi ove l’imputata riscosse le suddette somme o, in via residuale, il luogo di residenza dell’imputata in cui ella aveva incassato materialmente il denaro Tribunale di Locri . Truffa con pagamento online. Il ricorso è fondato. Secondo la tesi difensiva, il Tribunale competente dovrebbe essere o quello di Palmi nel cui circondario era stato sottoscritto il contratto ed acceso il conto corrente o quello di Locri ove era posta la sede dell’ufficio postale dove l’imputata aveva materialmente conseguito la disponibilità del denaro accreditato . La S.C. richiama il principio secondo cui nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni e il conseguente pagamento online, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa Cass. n. 7749/15 . Il suddetto principio è risalente e trova la sua motivazione nell’osservazione secondo cui il reato di truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimoni del soggetto passivo e, dunque si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Il bonifico bancario. Essendo avvenuta la solutio tramite bonifico bancario, la peculiarità di tale mezzo di pagamento comporta che chi effettua il pagamento perde subito il denaro il beneficiario non consegue il profitto solo quando riscuote il denaro presso la sede o una filiale dell’ufficio bancario o postale dove ha accesso il conto corrente sul quale la somma è stata accreditata. Anche in questo caso si applicherà dunque il suddetto principio di diritto. Dunque, il Tribunale competente in prima battuta è quello del luogo in cui la somma fu materialmente riscossa, ma, poiché nel caso di specie non è noto il luogo di consumazione, si devono applicare le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p. ossia il giudice del luogo ove è avvenuta parte dell’azione o dell’omissione o, infine, il giudice della residenza, dimora o domicilio dell’imputato. Principio di diritto. Viene dunque accolto il ricorso e affermato il seguente principio di diritto Nell’ipotesi di tuffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, ove il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto correte dell’agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l’ingiusto profitto riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell’ipotesi in cui non vi sia prova del luogo di riscossione si applicano le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p. .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 ottobre – 14 novembre 2016, numero 48027 Presidente Davigo – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. M.V. - condannata per una truffa on line - ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Trento in epigrafe deducendo 1.1. Violazione degli artt. 8-9 cod. proc. penumero per avere la Corte erroneamente ritenuto la competenza territoriale del tribunale di Trento circondario nel quale le vittime effettuarono un bonifico bancario sul conto corrente postale intestato all'imputata ed acceso presso l'ufficio postale di Taurianova e non quello dove l'imputata riscosse le suddette somme ossia Taurianova, con conseguente competenza del Tribunale di Palmi , ovvero, in via residuale, il luogo di residenza dell'imputata nel quale essa presso il locale ufficio postale aveva incassato materialmente il denaro Marina di Gioiosa Ionica, e quindi, il Tribunale di Locri 1.2. Violazione dell'art. 192 cod. proc. penumero per avere la Corte ritenuto la responsabilità dell'imputata pur non essendo risultata certa la riferibilità ad essa delle attività truffaldine poste in essere ai danni delle parti offese 1.3. Violazione degli artt. 62 numero 4 - 62 bis - 133 cod. penumero in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto 1. Violazione degli artt. 8-9 cod. proc. penumero la censura è fondata per le ragioni di seguito indicate. E' pacifico in atti che - l'imputata risulta residente a Marina di Gioiosa Ionica rientrante nel circondario del tribunale di Locri - l'imputata aveva acceso un conto corrente postale presso l'ufficio postale del Comune di Taurianova rientrante nel circondario del Tribunale di Palmi - le due parti offese, effettuarono i rispettivi bonifici bancari presso il suddetto conto corrente postale. Secondo la tesi difensiva, il tribunale competente dovrebbe essere o il Tribunale di Palmi in quanto nel suddetto circondario era posto l'ufficio postale di Taurianova dove era stato sottoscritto il contratto ed acceso il c/c numero 8826666 o il Tribunale di Locri in quanto nel suddetto circondario, e cioè a Marina di Gioiosa Ionica - luogo di residenza dell'imputata - era posta la sede dell'ufficio postale dove l'imputata aveva materialmente conseguito la disponibilità del denaro accreditato . La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha disatteso la suddetta tesi adducendo la seguente testuale motivazione L'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata, va respinta. Erra certamente l'appellante nel ritenere cfr. memoria depositata all'udienza del 1-3-2013 competente il Tribunale del luogo di residenza dell'imputata non essendovi alcuna prova che ella abbia riscosso proprio nell'ufficio postale del comune di Marina di Gioiosa Ionica. Neppure è convincente la tesi che vorrebbe territorialmente competente l'ufficio giudiziario del luogo di apertura del conto corrente postale ossia il Tribunale di Locri poiché è semmai ove l'accredito è effettuato che l'imputata ha acquisito la disponibilità giuridica dei profitto del reato, ossia si è determinato il suo, indebito, accrescimento patrimoniale. La sede bancaria di attivazione del conto corrente è la destinazione finale di un'operazione che secondo i tipici automatismi bancari si è attivata altrove. Nè vale in senso contrario osservare che la somma perviene sul conto corrente del destinatario non in tempo reale e che l'accredito è, anche in ipotesi di versamenti on-line, ancora revocabile dopo l'ordine, seppur per brevissimo tempo, poiché, ove non revocato, è, si ripete, nel luogo in cui l'acquirente effettua l'accredito, che la somma entra, formalmente, nella sfera giuridica dell'agente che realizza così quell'ingiusto profitto costituente il momento consumativo del reato anche agli effetti della individuazione del giudice territorialmente competente . In punto di diritto, va ribadito il consolidato principio secondo il quale nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento on line , il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa Cass. 7749/2015 Rv. 264696. Va, infatti, osservato che il suddetto principio è risalente e trova la sua motivazione nell'osservazione secondo la quale il reato di truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimoni del soggetto passivo SS.UU. 1/1999 riv Rv. 212079 e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato SSUU 2/1969 Rv. 111418 SSUU 18/2000 Rv. 216429 Cass. 1136/1998 riv 209671 Cass. 10539/2000 riv 217308 Cass. 37855/2010 riv 248906 Cass. 42958/2010 Rv. 249282 Cass. 12795/2011, rv. 249861 Cass. 8438/2013 Rv. 255235 . Ora, nella fattispecie in esame, la solutio avvenne, pacificamente, come si è detto, tramite bonifico bancario. Pertanto, in punto di fatto, stante la peculiarità del suddetto mezzo di pagamento, il meccanismo che si verifica è il seguente chi effettua il pagamento nella specie le persone truffate perde subito il denaro anche se, fintanto che il beneficiario non lo riscuota, l'ordine può essere revocato con conseguente re impossessamento dei denaro da parte di colui che ha effettuato l'ordine il beneficiario nella fattispecie, l'imputato agente , consegue il profitto solo quando riscuote il denaro presso la sede o una filiale dell'ufficio bancario o postale dove ha acceso il conto corrente sul quale la somma è stata accreditata. Quindi, stante il suddetto meccanismo, anche per le ipotesi in cui la truffa si realizza a seguito di accredito a mezzo di bonifico bancario o postale da parte della vittima sul conto corrente dell'agente, si applica il principio di diritto di cui si è detto. Alla stregua dei suddetti principi, la motivazione della Corte è, quindi, errata nella parte in cui ha ritenuto la competenza del giudice del luogo in cui l'acquirente effettuò l'accredito Trento . Pertanto, non essendo, sicuramente competente il Tribunale di Trento circondario nel quale furono eseguiti i bonifici bancari , non resta che verificare quale sia il tribunale competente. Il tribunale competente, in prima battuta, per quanto detto, è il Tribunale del luogo in cui la somma fu materialmente riscossa ex art. 8/1 cod. proc. penumero questa Corte, peraltro, prende atto che, secondo la Corte territoriale, non vi è alcun prova dei luogo dove l'imputata riscosse la somma di denaro e cioè se presso l'ufficio postale di Taurianova, dove era stato acceso il conto corrente, o presso la filiale dell'ufficio postale di Marina Gioiosa Ionica . Di conseguenza, poiché non è noto il luogo di consumazione, si devono applicare le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. penumero ossia a il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione b il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Non è noto neppure il luogo sub a quindi, deve applicarsi la regola suppletiva di cui al punto b e dichiarare la competenza del tribunale di Locri alla stregua del seguente principio di diritto nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, ove il pagamento, da parte della parte offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell'agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l'ingiusto profitto riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell'ipotesi in cui, non vi sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. penumero Tutti gli altri motivi restano assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per incompetenza territoriale e DISPONE trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri per l'ulteriore corso.