Il regime dell’art. 41-bis non fa differenza tra figli nati fuori e dentro il matrimonio

Il regime dell’art. 41-bis limita anche il diritto dei genitori all’istruzione ed educazione dei figli indipendentemente dal matrimonio il diritto di educarli è comunque compresso.

Un detenuto soggetto al regime dell’art. 41- bis ord. pen. ne solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alle limitazioni dei colloqui telefonici con i propri familiari. Il ricorrente ritiene che il summenzionato articolo sia discriminatorio nei confronti dei detenuti con figli nati fuori dal matrimonio. Il ricorso, con sentenza n. 47939/2016, viene rigettato dalla Corte di Cassazione. Il caso. Un detenuto solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 41- bis ord. pen. al regime del quale egli è sottoposto, ravvisandone una violazione degli artt. 3, 29 e 30 Cost. in quanto, da un lato, discriminatoria nei confronti dei detenuti con figli nati al di fuori del matrimonio, e, dall’altro lesiva del diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli. La compressione di tali diritti deriverebbe, secondo il ricorrente, dalla limitazione ad un solo colloquio telefonico mensile, come disposto dal summenzionato articolo. Egli si trova quindi nell’impossibilità di contattare telefonicamente il figlio minore, nato fuori dal matrimonio, residente in Spagna. Il ricorso va rigettato. Le questioni di legittimità costituzionale. La Cassazione, infatti, ritiene generico e fuori luogo il richiamo all’art. 3 Cost., non configurandosi nessuna discriminazione tra i genitori di figli nati fuori o dentro il matrimonio in realtà, si dice nella sentenza, la condizione del ricorrente è analoga a quella di altri detenuti con numerosi figli nati da un unico matrimonio e anche a quella di detenuti con numerosi figli nati al di fuori di ogni rapporto matrimoniale . Per quanto attiene, invece, alla presunta violazione degli art. 29 e 30 Cost., le speciali e gravose esigenze di ordine e sicurezza garantite dalla normativa penitenziaria sono giustificative della limitazione all’esercizio del diritto genitoriale all’istruzione ed educazione dei figli.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 ottobre – 11 novembre 2016, n. 47939 Presidente Siotto – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste rigettava il reclamo proposto avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Udine che aveva respinto la richiesta di P.G., detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., di autorizzazione a colloqui telefonici con il figlio minore G.V. e alla di lui madre, dimoranti in Spagna. Il Magistrato di Sorveglianza aveva ricordato che la limitazione ad uno dei colloqui telefonici mensili è direttamente disposta dall'art. 41 bis ord. pen., cosicché il detenuto aveva soltanto la possibilità di scegliere con quale dei familiari effettuare il colloquio. Il reclamante aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis ord. pen., per violazione degli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un numero di colloqui maggiori per i detenuti che abbiano figli nati fuori dal matrimonio tale è la condizione del figlio minore G.V. il ricorrente ha anche figli nati all'interno del matrimonio . Il Tribunale riteneva la questione irrilevante in quanto formulata in via meramente ipotetica in effetti, il reclamante aveva effettuato più volte, contestualmente, colloqui mensili con i figli nati all'interno o fuori dal matrimonio la reale ragione per cui il detenuto chiedeva l'autorizzazione ai colloqui telefonici con il figlio minore G.V. era costituita dalle difficoltà logistiche derivanti dall'essere egli dimorante in Spagna si trattava quindi, di ragioni del tutto personali. L'ordinanza ricordava, inoltre, che il regime dei colloqui disposto dall'art. 41 bis ord. pen. aveva superato il vaglio di costituzionalità. In definitiva, il Tribunale non ravvisava alcuna violazione di diritto soggettivo dei detenuto. 2. Ricorre per cassazione il difensore di P.G., deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta irrilevanza e non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis ord. pen Il fatto che P. avesse avuto colloqui visivi con i figli - sia con quelli nati nel matrimonio sia con quello nato fuori del matrimonio - non escludeva la fondatezza della questione, poiché la normativa, non distinguendo il caso in cui il detenuto ha più figli, tra cui alcuni nati fuori dal matrimonio, comprime e viola i diritti di uguaglianza tra i coniugi, di esercizio dei diritti all'interno della famiglia e di uguaglianza tra i figli. In effetti, il ricorrente fa parte di due nuclei familiari ben distinti, che vivono in luoghi diversi ed è costretto a scegliere con quale figlio avere un colloquio visivo e con quale avere quello telefonico. In ogni caso, la norma, ponendo il limite di un colloquio al mese, violava il disposto dell'art. 30 della Costituzione, secondo cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, cui viene assicurata ogni tutela giuridica e sociale. Il ricorrente conclude perché questa Corte rimetta gli atti alla Corte Costituzionale. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto dei ricorso. Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente si limita a riproporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis ord. pen., non contestando l'interpretazione della norma adottata dal Magistrato di Sorveglianza prima e dal Tribunale di Sorveglianza poi, nel senso della non derogabilità dei numero dei colloqui indicato dal comma 2 quater. Oltre ad essere irrilevante per la motivazione esposta nell'ordinanza impugnata - poiché l'effettuazione di colloqui visivi con i figli, sia con quelli nati all'interno del rapporto matrimoniale, sia con quello nato dal legame instaurato in Spagna dimostra che i limiti posti dalla norma non impediscono affatto al detenuto di mantenere i rapporti familiari - la questione è anche manifestamente infondata. Il richiamo all'art. 3 della Costituzione appare generico e fuori luogo. Il ricorrente pretende di evidenziare una disparità di trattamento tra i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis cit. che hanno soltanto figli nati all'interno del matrimonio e quelli che hanno anche figli nati da relazioni extra matrimoniali ma, evidentemente, se la questione è quella della possibilità di avere colloqui telefonici con tutti i figli, il criterio differenziale non è quello della loro nascita all'interno o fuori dal rapporto matrimoniale, ma quello del loro numero cosicché, sotto questo profilo, la condizione del ricorrente è analoga a quella di altri detenuti con numerosi figli nati da un unico matrimonio e anche a quella di detenuti con numerosi figli nati al di fuori di ogni rapporto matrimoniale. Ben si comprende che è impossibile stabilire un criterio differenziale ad esempio, un detenuto può avere solo due figli, magari nati all'interno dello stesso matrimonio, ma che vivono in luoghi diversi e con i quali, pertanto, è impossibile fare una conversazione telefonica unitaria. Risulta manifestamente infondato anche il riferimento agli articoli 29 e 30 della Costituzione. Eliminata la rilevanza dei criterio differenziale tra figli nati all'interno del rapporto matrimoniale e figli nati al di fuori di un tale legame, resta la limitazione dei colloqui telefonici ad uno al mese, valida per tutti i detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. ma, appunto - come sottolineato dall'ordinanza impugnata - la norma ha ripetutamente superato il vaglio di legittimità in considerazione delle esigenze di ordine e di sicurezza che giustificano le limitazioni previste. Pertanto, anche l'esercizio del diritto dei genitori di istruire ed educare i figli è legittimamente limitato - senza essere cancellato - in ragione delle gravi esigenze poste a base del provvedimento ministeriale di applicazione del regime in esame. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.