Atto notarile e falso ideologico

La Corte di Cassazione si sofferma sul reato di falso ideologico affrontando un caso con riflessi sull’attività notarile.

La vicenda. In particolare, nel caso di specie sentenza n. 47525/16, depositata il 10 novembre il ricorso per cassazione viene proposto da due imputati condannati in quanto ritenuti responsabili del reato di falso ideologico sia per avere uno dei due aver dato lettura ad un comparente del contenuto di una procura speciale alla vendita di un terreno, predisposta dall’altro imputato, redigendo un’attestazione di conformità manoscritta in calce alla procura stessa nella quale si affermava falsamente che il notaio, in realtà in permesso di assenza all’epoca, aveva provveduto al rilascio dell’atto. Inoltre, la sentenza impugnata aveva riformato quella di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto uno dei due imputati responsabile del concorso nel reato di cui all’art. 468 c.p., commesso anteriormente a quello contestato, facendo uso di un sigillo contraffatto dell’Agenzia delle Entrate territoriale, la cui impronta era apposta a margine della procura speciale, con declaratoria di non doversi procedere per detto reato in quanto estinto per prescrizione. Le anomalie della procura speciale. Le doglianze della difesa si soffermano su diversi aspetti tra i quali rilevano l’assenza di una specifica confutazione delle argomentazioni dalla difforme decisione di primo grado, principio affermato come necessario anche dalla giurisprudenza comunitaria. Inoltre, la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa non sarebbe stata valutata con il necessario rigore, giustificandone illogicamente – così testualmente nella sentenza in commento – il mendacio su talune circostanze con l’esercizio di una strategia difensiva e omettendo di valutarne l’interesse derivante dalla costituzione di parte civile, nonché i contrasti con altre risultanze processuali e l’inattendibilità dell’affermazione di non aver compreso la natura dell’atto che aveva sottoscritto . In buona sostanza, per la difesa tali dichiarazioni, reiteratamente assertive della mera circostanza di non aver letto il contenuto della procura, sarebbero state illogicamente considerate dal giudice di merito come dimostrative del diverso dato della mancata esposizione del contenuto dell’atto da parte dell’imputato in base al solo riferimento all’assenza del notaio rogante alla stesura dell’atto, che confonderebbe il momento di tale stesura con quello della lettura. Infine, ulteriori riscontri vengono posti in discussione dalla difesa del ricorrente, come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni della persona offesa nell’annotazione della procura nel repertorio del notaio come primo atto del giorno dei fatti, laddove il documento risultava rogato nel pomeriggio di quel giorno successivamente ad altri circostanza che non terrebbe conto che la legge notarile non prescrive per la tenuta del repertorio un ordine orario, imponendo unicamente il rispetto di una cronologia giornaliera. I riscontri effettuati sulle dichiarazioni della persona offesa. Gli Ermellini non possono far altro che dichiarare infondato il ricorso, in quanto – come si legge nella sentenza – alle conclusioni, riferite anche a dati testimoniali e documentali esterni alla narrazione della persona offesa, il ricorrente oppone valutazioni alternative di merito che non ne evidenziano vizi logici rilevabili in sede di legittimità. Inoltre, con riferimento alle anomalie della procura speciale anche nel raffronto fra l’originale del documento e le copie dallo stesso estratte, si deve rilevare che l’originale depositato presso lo studio del notaio recava un falso timbro dell’Agenzia delle Entrate, un numero di repertorio non corrispondente a quello assegnato dalla stessa Agenzia e un’attestazione di revoca della procura priva di data e sottoscrizione e che una copia conforme della procura risultava rilasciata dal notaio in una data nella quale il notaio era in permesso di assenza e riportava un numero di registrazione che non compariva su altra copia conforme. Tali operazioni erano successivamente inserite in un contesto diretto a favorire la vendita del terreno ad un prezzo inferiore a quello di mercato con l’immediato trasferimento del possesso dell’immobile senza che lo stesso fosse versato. Infine, quanto alla sentenza impugnata, risulta del tutto infondata la censura relativa all’assunzione nel giudizio di appello delle deposizioni della persona offesa e del difensore della stessa, viceversa imposte nella prospettiva di una diversa valutazione in secondo grado sull’attendibilità delle dichiarazioni del comparente. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 settembre – 10 novembre 2016, n. 47525 Presidente Palla – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania del 24/01/2013, appellata dal Procuratore della Repubblica in sede, D.G. , coadiutore temporaneo del notaio Ca.Ma. , e C.A. , collaboratore presso lo studio del predetto notaio, erano ritenuti entrambi responsabili del concorso nel reato di falso ideologico commesso in omissis attestando il D. di aver dato lettura al comparente A.A. del contenuto di una procura speciale alla vendita di un terreno in omissis in favore di S.R. , predisposta dal C. , e che l’A. aveva approvato e confermato l’atto ed il C. era ritenuto altresì responsabile del reato di falso ideologico commesso in data anteriore al omissis redigendo un’attestazione di conformità manoscritta in calce alla procura speciale nella quale si affermava falsamente che il notaio Ca. , in realtà all’epoca in permesso di assenza, aveva provveduto il omissis al rilascio di copia dell’atto. La sentenza di primo grado era riformata, nella parte in cui aveva ritenuto il C. responsabile del concorso nel reato di cui all’art. 468 cod. pen., commesso il omissis facendo uso di un sigillo contraffatto dell’Agenzia delle Entrate di la cui impronta era apposta a margine della procura speciale, con declaratoria di non doversi procedere per detto reato in quanto estinto per prescrizione. Gli imputati ricorrono sui punti e per motivi di seguito indicati. 1. Il ricorrente D. , con due atti di impugnazione presentati dai difensori, deduce 1.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità la sentenza impugnata non rispetterebbe il principio della necessità di una specifica confutazione delle argomentazioni della difforme decisione di primo grado, affermato da giurisprudenza anche comunitaria ampiamente richiamata nel ricorso, risolvendosi in una generica qualificazione di quella decisione come superficiale e sommaria, in una serie di asserzioni apodittiche e in una sorta di indagine psicologica sulla personalità della parte offesa, anche in violazione della regola del ragionevole dubbio la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa non sarebbe stata valutata con il necessario rigore, giustificandone illogicamente il mendacio su talune circostanze con l’esercizio di una strategia difensiva e omettendo di valutarne l’interesse derivante dalla costituzione di parte civile, i contrasti con altre risultanze processuali e l’inattendibilità dell’affermazione di non aver compreso la natura dell’atto che aveva sottoscritto dette dichiarazioni, reiteratamente assertive della mera circostanza di non aver letto il contenuto della procura, sarebbero state illogicamente considerate come dimostrative del diverso dato della mancata esposizione del contenuto dell’atto da parte dell’imputato in base al solo riferimento all’assenza del notaio rogante alla stesura dell’atto, che confonderebbe il momento di tale stesura con quello della lettura l’individuazione di un riscontro alle dichiarazioni della persona offesa nell’annotazione della procura nel repertorio del notaio Ca. come primo atto del giorno dei fatti, laddove il documento risultava rogato nel pomeriggio di quel giorno successivamente ad altri, non terrebbe conto che la legge notarile non prescrive per la tenuta del repertorio un ordine orario, imponendo unicamente il rispetto di una cronologia giornaliera ulteriori riscontri sarebbero stati identificati in ritenute contraddizioni fra le dichiarazioni degli imputati, talune delle quali inutilizzabili, anche nell’ambito del rito abbreviato, per essere state rese in sede di sommarie informazioni testimoniali successivamente alla querela dell’A. e, quanto a quelle del D. , anche nel corso di una deposizione nel procedimento a carico di S.R. e S.A. che non veniva interrotta nonostante fossero emersi indizi di reità a carico dell’imputato, contraddizioni che comunque non toccavano la costante affermazione dell’imputato di aver letto all’A. il contenuto della procura speciale la sentenza impugnata sarebbe altresì contraddittoria, in tema di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, nell’attribuire in alcune parti e in altre negare tale valenza alle iniziative giudiziarie intraprese dall’A. sarebbe stata omessa la valutazione, ai fini del giudizio sull’attendibilità delle dichiarazioni di quest’ultimo, delle decisioni di archiviazione ed assoluzione pronunciate nei procedimenti a carico dei coimputati non vi sarebbe motivazione sulle ragioni per le quali l’imputato avrebbe omesso la lettura del contenuto della procura speciale e sul consapevole apporto del predetto alla condotta, nel momento in cui il D. era estraneo alle parti in causa e l’assoluzione in primo grado dall’imputazione di estorsione, contestata nell’aver costretto l’A. a sottoscrivere la procura, aveva privato l’accusa di falso ideologico del fondamento costituito dalla mancanza del consenso della persona offesa al rilascio dell’atto la Corte territoriale avrebbe disposto nel giudizio di appello nuove deposizioni della persona offesa e del difensore della stessa in assenza dei presupposti di assoluta necessità 1.2. violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante teleologica per il reato di falso nell’attestazione di lettura del contenuto della procura posto che detta aggravante era contestata nella finalità di eseguire il falso commesso dal C. e dal Ca. nel rilascio di copia conforme della procura, la stessa presupporrebbe una non dimostrata ed inverosimile conoscenza in capo al D. dei propositi dei coimputati, e comunque difetterebbe la motivazione sul punto l’equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla residua aggravante della natura fidefacente dell’atto determinerebbe di conseguenza l’intervenuta prescrizione del reato. 2. Il ricorrente C. deduce 2.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità sarebbe mancata la necessaria verifica sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sarebbe stato omesso l’esame dei rilievi difensivi in merito dall’esame di dette dichiarazioni, analizzate nel ricorso, risulterebbero smentite le conclusioni della sentenza impugnata sulla costanza delle affermazioni accusatorie le stesse dichiarazioni contrasterebbero con le risultanze processuali dettagliatamente esposte nel ricorso, in ordine sia alla vicenda del rilascio della procura speciale che alle modalità della promessa in vendita del terreno in cui la stessa si inseriva, essendo di conseguenza insussistente, ed avendo anzi valenza contraria, il riscontro individuato dai giudici di merito nella documentazione in atti anche le asserite anomalie della procura speciale, indicate dalla Corte territoriale come ulteriori elementi di riscontro, sarebbero inesistenti in base alle specifiche considerazioni svolte dal ricorrente e non esaminate nella sentenza impugnata sarebbero state valutate a carico degli imputati contraddizioni in dichiarazioni assunte a sommarie informazioni testimoniali successivamente alla presentazione della querela della persona offesa, e pertanto inutilizzabili non sarebbero state invece considerati gli elementi favorevoli all’imputato indicati dalla difesa nell’assoluzione per insussistenza del fatto del Ca. , di S.R. e di S.A. con sentenza del Tribunale di Catania del 08/01/2015 nell’esito di altri procedimenti e nella circostanza per la quale lo stesso A. riferiva che i S. lo minacciavano per costringerlo a tacere nello studio del Ca. prima di entrarvi, tanto implicando che anche il C. non doveva sapere nulla dei fatti 2.2. violazione di legge e vizio motivazionale sul mancato proscioglimento nel merito in ordine al prescritto reato di cui all’art. 468 cod. pen. il delitto, come ritenuto nella sentenza separatamente pronunciata nei confronti del Ca. , sarebbe insussistente nell’apposizione dell’impronta di un timbro che costituiva solo un modulo utilizzato dal notaio per evitare di trascrivere di volta in volta gli estremi fissi della registrazione, al quale nella specie erano aggiunti dati esatti tali circostanze escluderebbero comunque la responsabilità del C. . Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto dal D. è infondato. 1.1. Sull’affermazione di responsabilità dell’imputato, la motivazione della sentenza impugnata si diffondeva ampiamente nell’esame del tema dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che la Corte territoriale aveva avuto modo di apprezzare direttamente a seguito della riassunzione della deposizione della stessa disposta nel giudizio di appello tema che veniva correttamente individuato come centrale nella decisione assolutoria pronunciata in primo grado, fondata su una valutazione negativa in ordine alla credibilità di quelle dichiarazioni per le contraddizioni che le avrebbero caratterizzate e per l’interesse processuale dell’A. quale parte civile costituita. L’argomentazione della Corte d’Appello si sviluppava di conseguenza nell’evidenziare per un verso l’irrilevanza delle denunciate contraddizioni, e per altro l’esistenza di elementi di riscontro, non adeguatamente valorizzati dal Tribunale, che superavano i dubbi indotti dalla possibile incidenza dell’interesse sopra indicato. Tanto rende in primo luogo infondato il rilievo del ricorrente per il quale la necessaria critica delle considerazioni della sentenza di primo grado sarebbe stata condotta in termini meramente generici ed apodittici e si sarebbe ridotta ad un’indagine psicologica sulla personalità della parte offesa essendo viceversa quelle considerazioni oggetto di specifica confutazione con riguardo sia alla decisività degli elementi ritenuti pregiudizievoli dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dell’A. , sia all’omessa individuazione dei riscontri. Per quanto concerne il primo degli aspetti appena indicati, si osservava nella sentenza impugnata che il riferimento dell’A. nella sola fase dibattimentale alle minacce ricevute da S.R. , per costringerlo a stipulare il contratto preliminare in favore del S. e la procura speciale di cui all’imputazione, non rappresentava una significativa immutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva costantemente riferito di aver subito dai S. pressioni e vessazioni per costringerlo alla vendita del terreno e di essere stato indotto a sottoscrivere una procura speciale già redatta senza averla letta, e d’altra parte che la scelta iniziale di non menzionare le minacce trovava spiegazione in una strategia difensiva che aveva trovato conferma nelle dichiarazioni del legale civilista dell’A. e nella documentazione acquisite sulle iniziative giudiziarie intraprese dallo stesso, dalla quale risultava comunque la persistenza della posizione dell’A. nell’affermare di non aver letto la procura e di non aver mai avuto intenzione di sottoscrivere il contratto preliminare. A queste conclusioni, riferite per quanto detto anche a dati testimoniali e documentali esterni alla narrazione della persona offesa, il ricorrente oppone valutazioni alternative di merito che non evidenziano vizi logici rilevabili in questa sede. Nessuna illogicità è altresì ravvisabile nelle ulteriori osservazioni della Corte territoriale, per le quali l’asserzione dell’A. di non aver mai letto la procura implicava quella di non aver mai avuto lettura del contenuto del documento da parte del rogante, tenuto conto anche della costante dichiarazione della persona offesa per la quale al momento della sottoscrizione del contratto preliminare e della procura non era presente il D. , ma vi erano solo i S. e la persona che poi l’A. apprendeva identificarsi nel C. . Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna confusione veniva in tal modo a verificarsi fra i distinti aspetti dell’autonoma lettura del contenuto dell’atto da parte dell’A. e dell’esposizione allo stesso di tale contenuto ad opera di altri, ovvero fra quelli della lettura, della stesura e della sottoscrizione dell’atto ma si ragionava invece coerentemente in termini di significatività delle affermazioni dell’A. di non aver letto la procura e di averla sottoscritta in assenza del D. ai fini della prova dell’omessa lettura dell’atto da parte del D. . Venendo agli elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, la sentenza impugnata esaminava innanzitutto a questi fini le risultanze del registro cronologico dello studio notarile. Come osservato dal difensore del ricorrente all’odierna udienza, la motivazione redatta sul punto alle pagg. 40 e 41 della sentenza presenta dei refusi grafici che ne rendono difficile la comprensione l’argomento veniva tuttavia ripreso alla successiva pag. 55, e qui riassunto nel senso che la presenza, fra quelli stipulati nella giornata a cui fa riferimento l’imputazione, di sei atti rogati presso istituti di credito e quindi in orario mattutino, portava a ritenere che la procura in esame, pur se registrata come primo atto della giornata, fosse stata redatta in un momento diverso della stessa. Si menzionavano poi le anomalie della procura speciale anche nel raffronto fra l’originale del documento e le copie dallo stesso estratte rilevandosi in proposito che l’originale depositato presso lo studio del notaio Ca. recava un falso timbro dell’Agenzia delle Entrate, un numero di repertorio non corrispondente a quello assegnato dalla stessa Agenzia e un’attestazione di revoca della procura priva di data e sottoscrizione, e che una copia conforme della procura risultava rilasciata dal notaio Ca. il 17/05/2006, data nella quale il notaio era in permesso di assenza, e riportava un numero di registrazione che non compariva su altra copia conforme. Si osservava ancora che la copia conforme della procura speciale, per quanto detto solo apparentemente rilasciata dal notaio Ca. il 17/05/2006, veniva utilizzata dal S. il 24/10/2006, giorno successivo a quello in cui allo studio notarile era notificata la revoca della procura, il che dava spiegazione della contraffazione della copia nella finalità di concludere rapidamente la compravendita dell’immobile nell’urgenza creata dalla revoca della procura. Questi elementi venivano poi inseriti nel contesto di una serie di operazioni dirette a favorire i S. nell’acquisto del terreno, rivelato dalla previsione nel contratto preliminare di un prezzo inferiore a quello di mercato e dell’immediato trasferimento del possesso dell’immobile senza che lo stesso fosse versato versamento che gli stessi S. confermavano non essere avvenuto. Quest’ultimo profilo evidenzia l’infondatezza della censura di carenza motivazionale sul consapevole apporto dell’imputato al reato contestato essendo implicito nell’argomentazione della Corte territoriale il riferimento al coinvolgimento del D. nel descritto progetto finalizzato a consentire ai S. il vantaggioso acquisto dell’immobile, alla realizzazione del quale il falso era strumentale. Per il resto, le conclusioni della sentenza impugnata sull’idoneità degli elementi sopra indicati a riscontrare nel loro complesso le dichiarazioni della persona offesa si sottraggono a rilievi di illogicità né diversamente può opinarsi in base alle censure del ricorrente, che si soffermano solo su taluni degli elementi in esame, proponendo in particolare valutazioni di merito sull’efficacia probatoria dei dati del repertorio notarile, trascurandone altri e comunque non attingendo la convergenza delle risultanze. Le doglianze sulla validità delle contraddizioni fra gli imputati, anche alla luce della dedotta inutilizzabilità di talune di esse, e delle iniziative giudiziarie dell’A. , sono prive di decisività, trattandosi di elementi marginali nel complesso argomentativo della sentenza impugnata ed ugualmente non decisivo è il peraltro generico riferimento a decisioni assunte in altri procedimenti a carico di coimputati. Mentre manifestamente infondata è la censura relativa all’assunzione nel giudizio di appello delle deposizioni della persona offesa e del difensore della stessa, viceversa imposte nella prospettiva di una diversa valutazione in secondo grado sull’attendibilità delle dichiarazioni dell’A. Sez. U, 28/04/2016, Dasgupta . 1.2. I motivi dedotti sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante teleologica per il reato di falso nell’attestazione di lettura del contenuto della procura investono una questione che non veniva posta all’attenzione della Corte territoriale in esito alla discussione nel giudizio di appello e comunque il già evidenziato richiamo della sentenza impugnata all’inserimento della condotta dell’imputato nel complessivo disegno tendente a favorire i S. nell’acquisizione dell’immobile implica una coerente conclusione in termini positivi sulla configurabilità dell’aggravante. 2. Anche il ricorso del C. è infondato. 2.1. Sull’affermazione di responsabilità, le censure del ricorrente attingono profili, concernenti la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offese e l’efficacia dei riscontri individuati nella sentenza impugnata, sostanzialmente coincidenti con quelli oggetto del ricorso del D. , e per i quali è stata evidenziata al punto precedente l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, in base a considerazioni alle quali non può che farsi richiamo. Per il resto, il ricorso si risolve in valutazioni di merito, con diretto richiamo ad atti processuali ed alla loro corrispondenza con la motivazione impugnata, il cui esame è precluso nel giudizio di legittimità ove è consentito unicamente dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel solo caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una determinata prova che si riveli insussistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, e che sollecita un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza di detti elementi Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 . 2.2. Sul mancato proscioglimento nel merito in ordine al prescritto reato di cui all’art. 468 cod. pen., la relativa decisione era congruamente motivata nella sentenza impugnata in considerazione della mancanza, nel timbro dell’Agenzia delle Entrate apposto sulla procura speciale, del logo della Repubblica Italiana, dell’assenza del timbro sulle due copie conformi della procura e della difformità del riportato numero di repertorio da quello assegnato dall’Agenzia mentre la tesi difensiva sul costituire il timbro un semplice manufatto creato dallo studio notarile per le esigenze della registrazione telematica era esaminata e ritenuta infondata alla luce delle contraddizioni emerse sul punto nelle dichiarazioni del teste Greco, e comunque tale da non escludere la falsità. Ed a fronte di ciò il ricorso si risolve nella riproposizione degli argomenti a difesa già valutati. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla contenuta dimensione dell’impegno processuale si liquidano in Euro 2.000 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000 oltre accessori di legge.