Rinvenuti 16 chili di bulbi di papavero essiccati: condanna per droga

Fermati due uomini, originari dell’India. Un controllo permette di scoprire oltre sedici chili di bulbi, pari a circa 153 grammi di morfina. Vacilla l’ipotesi del fatto di lieve entità. Possibile un aumento della pena.

‘Pollice verde’ assai particolare. Due stranieri, originari dell’India, vengono beccati in possesso di oltre 16 chilogrammi di bulbi essiccati di papavero, contenenti circa 153 grammi di morfina. Consequenziale la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti. Possibile, però, un aumento della pena decisa in appello vacilla, difatti, l’ipotesi del fatto di lieve entità . Cassazione, sentenza n. 47301, sezione Terza Penale, depositata il 10 novembre 2016 Dosi. Nessun dubbio sulla ricostruzione dell’intera vicenda. Due uomini sono stati fermati e sottoposti a un controllo che ha permesso di scovare cinque involucri in plastica contenenti oltre 16 chilogrammi di bulbi essiccati di papavero, contenenti 153 grammi di morfina , pari a 6.125 dosi giornaliere . Consequenziale l’accusa di avere importato in Italia e detenuto sostanza stupefacente. Il materiale probatorio raccolto è sufficiente, secondo il Giudice dell’udienza preliminare, per una condanna, con pena fissata in due anni di reclusione e 3mila euro di multa . A rendere meno grave la posizione dei due uomini, originari dell’India, la valutazione compiuta dal gup, secondo cui la loro condotta è valutabile come lieve . Proprio quest’ultimo elemento è contestato dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello. Ecco spiegato il ricorso in Cassazione, centrato sulle caratteristiche della sostanza e sul fatto che le dosi medie giornaliere calcolate sono pari a oltre settecento volte il livello massimo fissato, a suo tempo, dalla legge per il consumo personale . Come è possibile, chiede il Procuratore Generale, parlare di fatto di lieve entità ? E questa domanda è condivisa anche dai magistrati della Cassazione, che, di conseguenza, riaffidano la vicenda ai giudici del Tribunale di Udine. A loro il compito di valutare con attenzione il peso della condotta dei due stranieri, soprattutto alla luce del quantitativo di morfina rinvenuto in loro possesso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 settembre – 10 novembre 2016, n. 47301 Presidente Ramacci – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Udine in data 31 marzo 2015 di applicazione della pena di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa nei confronti di A.A.V. e S.H. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per avere importato in Italia e detenuto cinque involucri in plastica contenenti kg. 16,487 di bulbi essiccati di papavero contenenti grammi 153,12 di morfina pari a 6.125 dosi medie giornaliere. 2. Lamenta il ricorrente la erronea qualificazione giuridica del fatto e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. deduce in particolare l'erroneo inquadramento della fattispecie a fronte dei parametri della quantità e della qualità della sostanza stupefacente. Infatti, si tratta di sostanza inserita nella tabella I e contenente 6.125 dosi medie giornaliere, ovvero oltre 700 volte il livello massimo a suo tempo fissato dalla legge per il consumo personale. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Va premesso che, pur risultando il fatto commesso in data anteriore alle modifiche apportate al comma 5 dell'art. 73 cit. rispettivamente dal d. I. n. 146 del 2013 e dal d. I. n. 36 del 2014 convertiti con modificazioni dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79 , la richiesta di applicazione della pena, avanzata successivamente a tali modifiche, risulta essere stata formulata dalle parti e recepita dal giudice sulla base della corretta considerazione, più volte posta in rilievo anche da questa Corte quale innegabile frutto della nuova normativa, della fattispecie dei fatto di lieve entità come fattispecie autonoma di reato e non più come circostanza attenuante tra le altre, Sez. 4, n. 47296 del 11/11/2014, Careddu, Rv. 260674 la natura della nuova disciplina come normativa sicuramente più favorevole rispetto alla precedente in virtù del più mite trattamento sanzionatorio, comporta, infatti, per la necessità di applicare nella sua intera globalità la nuova norma, che abbia a retroagire anche la nuova qualificazione come fattispecie, appunto, di reato autonomo. Ciò posto, la mutata configurazione del fatto non può comportare, però, il venir meno della fondatezza dell'indirizzo di questa Corte che già si era formato sulla vecchia norma secondo cui, in sede di patteggiamento, la motivazione sulla concessione della allora circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 poteva considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risultasse a prima vista privo di gravità, mentre il giudice doveva motivare adeguatamente il suo convincimento qualora né le modalità dell'azione, né la quantità rinvenuta fossero tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione del fatto come di lieve entità da ultimo, tra le altre, Sez. 6, n. 16596 dei 13/03/2013, P.G. in proc. Lanzillotti, Rv. 256146 Sez. 4, n. 4217/13 del 28/11/2012, Lanzo ed altri, Rv. 254462 Sez. 4, n. 4104 dei 12/11/2008, P.G. in proc. Corazzini, Rv. 242829 Sez. 4, n. 20651 dei 03/03/2005, P.G. in proc. Farruggia ed altri, Rv. 231782 . La variazione del profilo di valutazione che il giudice del patteggiamento deve oggi effettuare, non più, infatti, dato dalla correttezza della applicazione della circostanza, bensì dalla qualificazione giuridica del fatto, non sposta l'onere dello stesso giudice di dare motivazione circa la inquadrabilità della fattispecie all'interno del comma 5 laddove, appunto, la lieve entità del fatto non possa essere desunta ictu oculi dalla quantità e qualità dello stupefacente, né dagli altri parametri normativi considerati quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione. Va del resto ricordato come, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 5 del 19/01/2000, P.G. in proc. Neri, Rv. 215825, questa Corte abbia costantemente riconosciuto la possibilità di denuncia dell'erronea qualificazione giuridica dei fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto detta qualificazione è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b cod. proc. pen. cfr., successivamente, Sez. 5, n. 14314 del 29/01/2010, Sinatra e altri, Rv. 246709 Sez. 4, n. 39526 del 17/10/2006, P.G. in proc. Santoro, Rv. 235389 Sez. 4, n. 33313 del 08/07/2002, P.G. in proc. Dapi, Rv. 222659 e come, sulla scorta di ciò, si sia poi affermata in particolare la ricorribilità laddove sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati tra le altre, Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153 Sez. 6, n. 15009/13 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865 Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, P.G. in proc. Hernandez, Rv. 246394 , eventualità appunto ricorrente ove gli elementi fattuali indiscussi non appaiano immediatamente conciliabili con i presupposti della lievità del fatto e, dunque, con l'inquadramento della fattispecie all'interno del comma 5 dell'art. 73 cit Di qui, anche, la recessività, per contro, dell'orientamento che, nel regime anteriore alle recenti modifiche normative, aveva invece riconosciuto il sindacato della Corte sulla applicazione dei fatto di lieve entità unicamente laddove la pena fosse configurabile come illegale cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, P.G. in proc. Elmezieni, Rv. 257152 Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047 Sez. 5, n. 5210/00 del 28/10/1999, P.M. in proc. Verdi, Rv. 215467 , in tal modo, peraltro, conducendo, da un lato, ad una sostanziale insindacabilità del parametro, pur considerato espressamente dall'art. 444 cod. proc. pen. come necessario oggetto di valutazione del giudice del patteggiamento, della correttezza della applicazione delle circostanze , e, dall'altro, ad una non chiara distinzione del profilo dell'attenuante da quello puramente sanzionatorio la cui necessaria congruità , peraltro, non poteva attenere se non alla pena legale . 4. Tanto premesso, nella specie, a fronte di una contestata detenzione di sedici chilogrammi di bulbi essiccati di papavero contenenti grammi 153,12 netti di morfina pari a 6.125 dosi medie giornaliere, la sentenza impugnata si è limitata, in violazione dei principi appena ricordati, a dare atto, con formula di stile, della esattezza della qualificazione giuridica del fatto senza spendere ulteriori argomenti e senza dunque un consapevole ed effettivo riferimento al fatto. La sentenza va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Udine. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine.