Beccati mentre provano a rubare cosmetici: no all’arresto

I ladri sono entrati in un supermercato per rubare alcune confezioni di cosmetici, per un valore di appena 107 euro. Essi sono stati colti sul fatto, ma per i giudici non è legittimo l’arresto. Decisiva la tenuità del danno patrimoniale per la struttura commerciale.

Colpo maldestro. Due ladri vengono fermati mentre provano a portare via alcune confezioni di cosmetici da un supermercato. Pur se colti sul fatto, però, viene ritenuto non legittimo l’arresto operato dagli uomini delle forze dell’ordine. Decisiva la non gravità del danno patrimoniale per la società proprietaria della struttura commerciale. Cassazione, sentenza n. 46703, sez. Quinta Penale, depositata l’8 novembre 2016 Valore. A sorprendere è la decisione con cui i giudici del Tribunale non convalidano l’arresto di due uomini, entrambi originari dello Sri Lanka, fermati per tentato furto in un supermercato. Ricostruito l’episodio, è certo che gli stranieri sono stati sorpresi mentre stavano provando a portar via dalla struttura commerciale cinque confezioni di cosmetici . Per i giudici, però, è decisivo lo scarso peso del danno patrimoniale arrecato ai proprietari del supermercato. E questa valutazione viene condivisa ora dai magistrati della Cassazione. Inutile l’obiezione mossa dal Procuratore della Repubblica, e centrata non solo sul valore di 107,25 euro delle confezioni di cosmetici prese di mira dai due uomini, ma anche sul fatto che esse non sono certo catalogabili come beni di prima necessità . Corretta, quindi, la decisione con cui in Tribunale si è deciso di non convalidare l’arresto dei due stranieri.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 settembre – 8 novembre 2016, n. 46703 Presidente Palla – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con il provvedimento impugnato non veniva convalidato l'arresto di N.C.S.K.W. e F.K.W. per il reato di tentato furto aggravato di cinque confezioni di cosmetici, commesso il 31/01/2016 presso il supermercato Carrefour di Novara, ritenuta la ravvisabilità dell'attenuante dei danno patrimoniale di speciale tenuità e la conseguente facoitatività dell'arresto, per insussistenza dei presupposti per l'esercizio di tale facoltà. Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell'attenuante le difformi valutazioni formulate nel verbale di arresto, in considerazione del valore di € 107,25 degli oggetti che si tentava di sottrarre e del non costituire gli stessi beni di prima necessità, sarebbero sufficienti per ravvisare l'obbligatorietà dell'arresto nella prospettiva degli agenti operanti, in cui la stessa deve essere valutata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Nel provvedimento impugnato, la configurabilità dell'attenuante, determinativa della facoltatività dell'arresto, era valutata con specifico riferimento al valore dei beni dei quali era tentata la sottrazione. A questa conclusione, il ricorrente si limita ad opporre una diversa valutazione di merito dello stesso elemento, che non evidenzia vizi logici in quella, difforme, del Tribunale né è conferente il riferimento alla prospettiva degli agenti operanti, che rileva ai fini dell'esercizio della facoltà di arresto, i cui presupposti non sono oggetto dei motivi di ricorso, e non a quelli della sussistenza dei requisiti per l'obbligatorietà dell'arresto, quale la non ricorrenza dell'attenuante in discussione, la valutazione sui quali compete al giudice della convalida. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.