Se l’imputato straniero non comprende le conseguenze della scelta processuale, il rito speciale va revocato

La richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, quando non consapevolmente assunta, è ab origine viziata e comporta la revoca del rito speciale perché l’atto unilaterale a contenuto negoziale dell’imputato non può dirsi legittimamente formato nel caso di specie l’accusato avrebbe compreso che si trattava di un rito che consentiva un abbattimento di pena, ma non invece che lo stesso comportava la rinuncia al contraddittorio, ritenuto invece indispensabile per l’esame dei testi a carico e di quelli a discolpa .

Questo l’importante ed innovativo il principio di diritto affermato dal gup del Tribunale di Catania chiamato a pronunciarsi in un procedimento che vedeva un uomo imputato associazione con finalità di terrorismo internazionale art. 270- bis c.p. il quale, in sede di udienza preliminare, chiedeva espressamente la revoca della richiesta di ammissione al rito abbreviato incondizionato formulata dopo la notifica del decreto di giudizio immediato richiesta formulata nel termine di 15 giorni previsto dall’art. 458, comma 1, c.p.p. . Fino a quando è possibile la revoca? La Suprema Corte pacificamente ritiene che la richiesta di giudizio abbreviato, se è revocabile fino all’adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell’art. 438 c.p.p., laddove, invece, è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata solo fino alla adozione, ai sensi dell’art. 458, comma 2, c.p.p., del decreto di fissazione dell’udienza per la ammissione del procedimento speciale Cass. n. 21568/15 . Se la richiesta è revocabile dall’imputato che l’ha presentata fino a che non abbia prodotto i propri effetti e cioè finché non sia stato emesso dal giudice il provvedimento dispositivo del rito, la conseguenza è che viene considerata abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi eccezionalmente previsti di contestazione suppletiva Cass. n. 17716/14 e 22480/13 . Deroga eccezionale”. L'ordinamento processuale non contempla infatti la possibilità di revocare il giudizio abbreviato, già ammesso, al di fuori dell'unico caso previsto espressamente dalla legge, ovvero quello di cui all’art. 441- bis , comma 4, c.p.p., che prevede un’ipotesi di revoca obbligatoria dell’ordinanza, su richiesta dell'imputato, in presenza di nuove contestazioni ai sensi dell’art. 423 c.p.p Tale previsione si inquadra nel più generale principio per cui la regressione non è consentita dal legislatore per la comprovata esigenza difensiva insorta, senza profili di colpa per l’agente, successivamente alla prima scelta. Confermata anche per l’abbreviato condizionato”. In tale senso si sono pronunciate le Sezioni Unite, chiamate ad occuparsi del caso simili dell’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, ritenendola non revocabile nel caso in cui l’acquisizione della prova dedotta in condizione divenga impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte Sez. Un. n. 41461/12 . Ciò in quanto il vincolo di subordinazione, insito nella richiesta condizionata, debba ritenersi utilmente assolto con l’instaurazione del rito e l’ammissione della prova sollecitata dall’imputato. Infatti, il vincolo discendente dalla condizione posta dall'imputato con la richiesta di accesso al giudizio abbreviato riguardi l’ammissione dell’integrazione probatoria invocata, ma che, una volta disposto il rito con la condizione chiesta dall’imputato, non possa configurarsi una sorta di retroattiva perdita di efficacia dell'atto d’impulso qualora la prova non venga concretamente assunta per cause indipendenti dalla volontà del giudice. Contrasto apparente. La decisione del gup etneo sembra quindi in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte, ma non è così. Come si evince dal percorso motivazionale, l’ipotesi considerata è diversa da quella che si inserisce nel solco della collaudata giurisprudenza di legittimità e si riferisce ad un momento ontologicamente e cronologicamente differente. Mentre nei casi decisi dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, si presuppone una adesione al rito abbreviato consapevolmente formulata dall’imputato il quale ha chiare tutte le conseguenze della sua scelta , quello preso in considerazione dal gup di Catania si pone in nel momento genetico di formazione del consenso, il quale risulta essere viziato”. Mancata comprensione di tutti” gli effetti dell’abbreviato. Infatti, nel caso di specie, l’imputato avrebbe compreso in quanto spiegatogli dal difensore che si trattava di un rito che consentiva di avere uno sconto di pena in caso di condanna, ma non comprendendo che lo stesso comportava la rinuncia al contraddittorio dallo ritenuto dall’accusato indispensabile per l’esame dei testi a carico e di quelli a discolpa. In tal senso, anche nell’ottica della formazione della prova in sede dibattimentale, l’imputato si era già attivato con i familiari per acquisire della documentazione ritenuta indispensabile per dimostrare la sua non colpevolezza. Per tali ragioni chiedeva di essere giudicato con un processo che esprimesse la pienezza del contraddittorio, sentendo testimoni, producendo documenti, revocando la richiesta di abbreviato non consapevolmente assunta. Il richiamo alla CEDU. Il gup accoglie la richiesta di revoca argomentando come quella del rito abbreviato sia una delle scelte più delicate che presuppone l’esatta comprensione dei termini dell’accusa perché la riduzione di pena viene controbilanciata dalla cospicua riduzione di garanzie si ricordi che vengono sanate le inutilizzabilità patologiche e le nullità non assolute, senza possibilità di eccepire indeterminatezza del capo di imputazione che rimane cristallizzato anch’esso, come il quadro probatorio, allo stato degli atti, salvo le pericolose metamorfosi della piattaforma probatoria in caso di poteri integrativi ex officio . Ma – ecco il punto fondamentale – come ricorda la Corte EDU, sempreché l’istante è stato in grado indubitabilmente di rendersi conto delle conseguenze delle conseguenze della sua richiesta di adozione della procedura abbreviata sentenza del 18.10.2006, Hermi contro Italia . Il diritto all’interprete. Il gup di Catania richiama anche l’art. 6, § 3, lett. e CEDU che prevede il diritto all’assistenza gratuita di un interprete che riguarda non solo le dichiarazioni in udienza ma anche gli scritti e la fase istruttoria. In verità, proprio la sentenza Hermi richiamata prima dal Giudice, afferma che la norma convenzionale non esige la traduzione scritta della notifica dell’accusa e di ogni altro atto ufficiale, prevedendo il diritto all’assistenza gratuita di un interprete, e non di un traduttore principio pacifico, affermato anche da CEDU, sez. II, 29.4.2008, Kajolli contro Italia, per la quale un’assistenza linguistica orale possa soddisfare le esigenze della Convenzione . Tuttavia, in materia il quadro normativo si è arricchito negli ultimi anni, soprattutto con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 di attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali , che ha riscritto l’art. 143 c.p.p. prevedendo che l’assistenza gratuita di un interprete è indipendente dall’esito del procedimento e riguarda espressamente anche lo svolgimento delle udienze cui prende parte l’imputato. Si è quindi sancito inequivocabilmente la natura del diritto alla comprensione e traduzione degli atti processuali come vero e proprio presupposto processuale, dovendosi intendere improcedibile il giudizio in assenza di un pieno riconoscimento della tutela linguistica dell’imputato alloglotta, distinguendo i due momenti dell’interpretazione degli atti e della traduzione degli stessi. In questo senso il richiamo testuale della norma allo anche lo svolgimento delle udienze non sembra lasciare dubbi nemmeno in merito all’applicazione della garanzia dell’imputato tanto all’udienza pubblica quanto alla camera di consiglio Antinucci . Consenso viziato. Ed è stato proprio il diritto all’interprete anche all’udienza dinanzi al gup che ha consentito all’imputato di non comprendere, né parlare o scrivere la lingua italiana e di spiegare le ragioni del suo viziato consenso alla richiesta di giudizio abbreviato. Il Giudice ha pertanto ritenuto che la richiesta di definizione del processo con le forme del giudizio abbreviato, che l’imputato in sede di udienza preliminare ha espressamente e con l’ausilio di un interprete revocato, anche se non revocabile alla luce della giurisprudenza di Cassazione nel caso di specie non può assumersi dallo stesso non consapevolmente e, in sostanza, viziata insanabilmente ab ovo . Ciò in quanto l’atto unilaterale a contenuto negoziale dell’imputato non può dirsi legittimamente formato. Acclarata la revoca del rito abbreviato ha ridisposto la citazione dinanzi alla Corte di Assise etnea.

Tribunale di Catania, sez. giudice per le indagini preliminari, ordinanza 15 luglio 2016 GUP Dott. Cascino Il Giudice dell’Udienza Preliminare, Valutata la richiesta in data odierna, con ausilio di interprete formulata personalmente da E.G.M. nato in Siria il , con cui lo stesso formula espressa revoca della richiesta di ammissione a rito abbreviato avanzata in data 29.04.16 a seguito della notifica di giudizio immediato del 22.04.16. Valutato che a seguito di conforme istanza di giudizio abbreviato, non condizionato. a seguito di notifica di giudizio immediato. è stata dal GIP fissata l'odierna udienza ex art. 458 e. 2° c.p.p. per la formale ammissione al chiesto rito. Rilevato che la detta richiesta di revoca pone un duplice ordine di questioni quello della ammissibilità. in generale. della revoca della richiesta di ammissione al rito abbreviato e quello della tutela di particolari diritti dell'imputato, che possano ritenersi lesi o pregiudicati nell'esercizio di diritti processuali personalissimi dello stesso così definiti da Cass. pen. 41880/08 . Ciò premesso, osserva E' incontestato che la giurisprudenza di legittimità sia, in via del tutto maggioritaria, concorde nel ritenere che l'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 441 bis c.p.p., sia provvedimento abnorme che comporta la nullità, altresì, di tutti gli atti conseguenti Sez. 3. Sentenza il. 9921 del 12.11.2009 Ud. dep. 11/03/2010 il principio stato, nella sostanza, avallato dalle Sezioni Unite. nella sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. dep. 24/10/2012 Rv. 253212. secondo cui l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato in specie tuttavia non ancora adottata non può essere revocata, salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis c.p.p., Va poi in particolare valutato se l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato non condizionato sia equiparabile, ai finì della detta irrevocabilità. a quella prevista dall'art. 458 c.p.p., comma 2 con la quale, a seguito della formalizzazione della richiesta di rito abbreviato da parte dell'interessato, viene fissata con decreto l'udienza per il rito speciale. La giurisprudenza di legittimità da ultimo Cass. Sez. 5. Sentenza n. 21568 del 19/03/2015 Ud. dep. 22/05/2015 , ha da ultimo fornito risposta affermativa, dal momento che la richiesta di giudizio abbreviato deve ritenersi irrevocabile tutte le volte in cui ha prodotto i propri effetti giuridici determinando, nel caso normale dell’art. 438 c.p.p., di regola all'interno della udienza preliminare, la adozione della ordinanza con la quale il giudice dispone il giudizio abbreviato e, nel caso dell'art. 458 c.p.p., comma 2 - ossia a seguito di decreto di giudizio immediato - la adozione del decreto con il quale viene fissata l'udienza destinata alla celebrazione del rito abbreviato a ciò conducendo l'ulteriore argomento del richiamo, nel corpo dello stesso art. 458. comma 2, dell'art. 441 bis ossia dello speciale caso di revoca dell'ordinanza con cui è stato disposto il giudizio abbreviato per l'ipotesi della sopravvenienza delle contestazioni previste dall'art. 423 c.p.p., comma 1 . L'unico distinguo operato nella giurisprudenza di legittimità a SS.UU. n. 30200 del 2001 tra provvedimento di ammissione del rito abbreviato previsto dall’art. 438 c.p.p., comma 4 e decreto di fissazione della udienza per il rito abbreviato previsto dall'art. 458 c.p.p., comma 2, ha invero riguardato il diverso profilo relativo all'atto dal quale far decorrere il termine di custodia cautelare, atto che l'art. 303 c.p.p., comma 1. lett. b bis individua nella ordinanza con citi il giudice dispone il giudizio abbreviato . Ebbene, in tale limitata prospettiva si è affermato, da parte delle SSUU, che l'ordinanza in questione, nella procedura ex art. 458 c.p.p., comma 2, non possa essere identificata nel decreto di fissazione della udienza sollecitata con la richiesta di rito abbreviato, ma nella ordinanza dispositiva del rito che, per quanto non espressamente prevista nella norma citata, deve intendersi implicitamente necessaria, non fosse altro che in ragione del fallo che ne è prevista la revoca nella norma stessa. In altri termini, la sentenza delle Sezioni unite ha inteso prendere posizione soltanto ed a fini di computo della custodia cautelare sulla identificazione dell'atto introduttivo del rito speciale ordinanza del giudice , ma non ha anche negato che prima della emissione di quella ordinanza revocabile nei casi sopra indicati sia possibile ritenere che la richiesta di rito speciale a seguito di immediato, abbia prodotto i propri effetti giuridici cioè quelli di provocare la emissione del decreto di fissazione della udienza per la trattazione del rito abbreviato , irrevocabilmente una volta emesso il decreto di citazione. Infine è da rilevare che la legge disciplina, e solo all'art. 441 bis c.p.p., la diversa richiesta dell'imputato di prosecuzione del processo nelle forme ordinarie nei limitati casi in cui il pubblico ministero abbia inteso procedere a nuove contestazioni. Tale ultima previsione, tuttavia, pare inquadrarsi nel più generale principio per cui la regressione della procedura è consentita in ragione di una comprovata dal legislatore esigenza difensiva insorta, senza profili di colpa per l'agente, successivamente alla prima scelta. In parte motiva, enuncia espressamente Corte Cost. 237/12 che condizione primaria per l'esercizio del diritto di dofesa e che l'imputato abbici ben chiari i termini dell'accusa mossa nei suoi nfronti. La scelta di valersi del giudizio abbreviato è certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà defensionali, ulteriormente precisando che v. Corte Cost. 62/07 in motivazione l'imputato è infatti libero di valutare. secondo la propria strategia processuale, se sia conveniente chiedere il rito alternativa, consentendo al giudice di porre a basse della sua decisione il materiale probatorio formato dalla parte pubblica o accedere invece al giudizio ordinario, nel corso del quale le prove unilateralmente raccolte dal pubblico ministero potranno essere confutate attraverso il contraddittorio E peraltro nella medesima ottica si pone l'art. 99 c.p.p. regolando il caso della facoltà riconosciuta all'imputato di privare di effetti l'atto compiuto dal difensore sempre a condizione che in relazione all'atto stesso non sia intervenuto un provvedimento del giudice. Tuttavia, sempre in tema di giudizio abbreviato, e questa volta in termini generali, si è pure sancito che v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12954 del 09/03/2007 Ud. dep. 29/03/2007 La revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato è legittimamente disposta soltanto nel caso in cui detta ordinanza abbia violato norme inderogabili, nel caso in specie se pronunciata sulla base di una richiesta intempestiva . La giurisprudenza comunitaria. ad ulteriore dimostrazione e conferma del primario ruolo riconosciuto alla libera volontà dell'imputato, esige poi che le scelte difensive refluenti sulla condizione processuale dell’imputato, siano comunque da questo sempre consapevolmente assunte ed a questo congruamente partecipate. Ed in specie. la domanda di accesso al giudizio abbreviato rappresenta, infatti, l'espressione di una scelta consapevole e ponderata caratterizzata dalla volontaria accettazione della riduzione delle garanzie conseguente all'adesione al rito speciale, in cambio di una consistente riduzione della pena in caso di condanna sempre che l'istante, è stato indubitabilmente in grado di rendersi conto delle conseguenze della sua richiesta di adozione della procedura abbreviata Corte EDU 18/10/2006, Hermi comma Italia, § 78 . Tuttavia, per essere presa in considerazione sotto il profilo della Convenzione, tale rinuncia alle garanzie del rito ordinario, deve essere stabilita in maniera non equivoca ed essere accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua importanza Poltrimol comma Francia. 23 novembre 1993. § 31, serie A n. 277-A. e Hermi, già cit., § 73 Peraltro l’art. 446 comma 5° con disposizione relativa al patteggiamento, ma espressione di un principio generale, espressamente prevede che Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, disporne la comparizione dell'imputato . Orbene nel caso in specie, può ritenersi che tali garanzie non siano state adeguatamente preservate. E.G.M. ha palesato in udienza di non comprendere, né parlare o scrivere. la lingua italiana. Ha, tramite interprete, dichiarato di avere ricevuto dalla matricola del carcere un foglio dattiloscritto in lingua italiana allo stesso ignota e con ampia illustrazione di articoli di legge, che gli si sottoponeva per la firma in specie richiesta di giudizio abbreviato a sua firma , senza che lo stesso ben comprendesse le implicazioni del rito abbreviato. Il difensore, per quanto appreso nel corso delle dichiarazioni dell'imputato. avrebbe allo stesso spiegato che si trattava di un rito che consentiva un abbattimento di pena, ma il prevenuto non comprese mai che lo stesso comportava rinuncia al contraddittorio, dallo stesso invece ritenuto indispensabile per l'esame dei testi a carico e di quelli a discolpa lo stesso nel contempo prodigandosi piuttosto da subito per l'acquisizione dai suoi familiari di documentazione solo dopo acquisita, e che riteneva indispensabile per la prova di non colpevolezza. Per l'effetto domandava di essere giudicato in un processo con la piena possibilità di sentire testimoni e produrre le nuove prove documentali acquisite, revocando la richiesta di rito abbreviato a sua firma. mai consapevolmente assunta. I difensori si sono associati. Lo stesso art. 6 par. 3 CEDU lett. e , prevede il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, diritto che non riguarda solo le dichiarazioni in udienza, ma anche gli atti scritti e la fase istruttoria richiesta da ultimo inoltrata a questa A.G. dal carcere direttamente e dopo la predetta richiesta da parte dell'imputato . Ne consegue pertanto che la richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, che l'imputato ha in udienza espressamente e con ausilio di interprete revocato, ex se non revocabile, nel caso in specie può assumersi non dallo stesso consapevolmente assunta e, in sostanza in origine viziata. Per cui l’atto unilaterale a contenuto negoziale dell’imputato'', può ritenersi non legittimamente formato e, sulla base della espressa volontà qui palesata e per le motivazioni sottese non contraddette da emergenze di segno contrario , suscettibile di non ammissione a seguito della fissazione di udienza, pur a seguito di formale richiesta delle parti. Per cui, legittima la revoca e non ammesso l'imputato al rito abbreviato, va ridisposta citazione del medesimo, in conformità al decreto di giudizio immediato emesso il 22.04.16 dal GIP del Tribunale di Catania, dinanzi la Corte di Assise di Catania Sez. 1° Aula Famà per l'udienza del 22.10.16 disponendosi rinotifica dello stesso, con traduzione in lingua allo stesso nota, a cura della Cancelleria. ad imputato e difensori. Lettura della presente ordinanza va all'imputato effettuata a cura dell'interprete, presente in udienza, in lingua allo stesso conosciuta.