Nessuna notifica ai genitori dell’imputato diventato maggiorenne nelle more del processo

In tema di notifica del decreto di fissazione dell’udienza d’appello, non vi è obbligo di notifica ai genitori esercente la potestà genitoriale laddove l’imputato, minorenne al momento della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d’appello.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46597/16 depositata il 7 novembre. Il caso. La pronuncia in oggetto trae origine dalla pronuncia con cui la Corte d’appello di Napoli, sezione di minorenni, confermava la condanna dell’imputato per oltraggio, resistenza e rifiuto di fornire i propri documenti identificativi. La difesa ricorre contro detta sentenza dolendosi, per quanto qui interessa, per la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori dell’imputato e ai servizi sociali, nonché per il mancato accertamento dell’imputabilità. Notifica ai genitori dell’imputato. La censura risulta infondata in quanto conferme ai principi consolidata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica del decreto di fissazione dell’udienza. In particolare, l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza d’appello ai genitori dell’imputato minorenne e l’omesso avviso ai servizi sociali non determinano nullità assoluta ed insanabile, ma una nullità a regime intermedio non più rilevabile dopo la pronuncia di primo grado. È inoltre doveroso ricordare che non vi è obbligo di notifica del decreto di fissazione dell’udienza all’esercente della potestà genitoriale laddove l’imputato, minorenne al momento della commissione del reato, sia nel frattempo divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d’appello, posto che, con il raggiungimento della maggiore età, si ritiene acquisita la piena capacità d’agire. Imputabilità. Anche il secondo profilo di doglianza è infondato. Ribadisce la S.C. che, ai fini dell’accertamento dell’imputabilità derivante da immaturità, non sono necessarie indagini sulla personalità del minori con l’ausilio di esperti o altri soggetti che abbiano avuto rapporti con l’imputato, potendo il giudice di merito valutare tutti gli elementi desumibili dagli atti, tra cui ovviamente le modalità del fatto. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 giugno – 7 novembre 2016, numero 46597 Presidente Ritundo – Relatore Carcano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La difesa del minore B.L.G. ha proposto ricorso contro la sentenza 21 gennaio 2016 della Corte d'appello di Napoli, sezione per i minorenni, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che lo dichiarò responsabile dei reati di oltraggio, resistenza e rifiuto di fornire i documenti di identificazione, riducendo soltanto la pena inflitta dal primo giudice a nove mesi di reclusione, unificati nel vincolo della continuazione. 2. Con il ricorso la difesa deduce a la violazione degli artt. 7 e 12 d.P.R. 448\88 perché il decreto di citazione a giudizio non è stato notificato ai genitori e ai Servizi sociali, la cui presenza è prevista in ogni stato e grado del procedimento b nullità della sentenza per violazione dell'art. 98 c.p., poiché non vi è alcuna motivazione della Corte d'appello sulla capacità di intendere e volere, che non può essere presunta bensì dimostrata b vizio di motivazione, poiché il giudice d'appello ha omesso di motivare, riportandosi a quanto affermato dal giudice di primo grado. 3. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo ricorso, questa Corte si è espressa nel senso che l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello ai genitori esercenti la potestà sul minore e l'omesso avviso ai responsabili dei servizi sociali non danno luogo a nullità assolute ed insanabili, bensì a nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibili o rilevabili dopo la sentenza di primo grado Sez. II, 13 gennaio 2011, numero 6472 . Tali violazioni, riferibili al giudizio di primo grado, risultano dedotte solo con il ricorso per cassazione. Peraltro, il giudizio di primo grado e quello di appello sono stati celebrati rispettivamente, l'uno il 2 dicembre 2014 e l'altro il 16 gennaio 2016, allorché l'imputato B.L.G., nato il 4 febbraio 1996, minorenne al tempo della commissione del reato, aveva già raggiunto la maggiore età. Questa Corte ha affermato che non vi è l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello all'esercente la potestà genitoriale, allorché l'imputato, minorenne al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d'appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità d'agire, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'omessa citazione dei genitori non influisce sulla validità del procedimento Sez. V I, 19 ottobre 2010 numero 6986 . Altrettanto infondata è la censura relativa al mancato accertamento dell'imputabilità. Si è affermato che ai fini dell'accertamento dell'imputabilità derivante da immaturità, l'indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente l'audizione di esperti o di soggetti che abbiano avuto rapporti con l'imputato - attività indicate dall'art. 9, comma secondo, d.P.R. numero 448 del 1988 solo quali strumenti eventuali ai quali si consente il ricorso ove necessario a tali finì - ma può essere condotta in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, alle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minorenne Sez. IV, 26 gennaio 2005, numero 10233 Sez. V, 28 aprile 2011, numero 27243 . Infondato anche il dedotto motivo di vizio di motivazione, ravvisato nella mera riproposizione della motivazione della sentenza di primo grado. La Corte d'appello ha sviluppato un autonoma valutazione dei fatti e altrettanto specifica argomentazione, e ciò è dimostrato anche dalla circostanza che all'esito del giudizio d'appello è stata ridotta la pena inflitta in primo grado. 4. Il ricorso va dunque rigettato, senza condanna al pagamento delle spese processuali, poiché l'imputato al momento della commissione dei fatti era minorenne. P.Q.M. Rigetta il ricorso.