Strattona il capotreno, condannato per resistenza a pubblico ufficiale

L’episodio si è verificato durante l’operazione di controllo dei biglietti. Il viaggiatore ha tenuto una condotta poco ortodossa, reagendo in malo modo e provocando la caduta a terra del capotreno.

Reazione scomposta di un passeggero nei confronti del capotreno. L’uomo, impegnato a controllare i biglietti, finisce addirittura a terra, a causa di uno strattone. Logico parlare di resistenza a pubblico ufficiale”. Consequenziale la condanna del viaggiatore. Cassazione, sentenza n. 46610/16, depositata oggi Violenza. Linea dura, quella applicata dai giudici prima in Tribunale e poi in appello il protagonista negativo, cioè un passeggero colpevole di avere strattonato il capotreno facendolo finire a terra, viene sanzionato con ben due mesi e venti giorni di reclusione . Unico motivo di gioia per l’uomo sotto accusa è la sospensione condizionale della pena. Nessun dubbio sulla ricostruzione dell’episodio, grazie anche a un teste estraneo alla vicenda. Il viaggiatore ha tenuto una condotta scomposta nei confronti del capotreno , impegnato nel controllo dei titoli di viaggio . Egli lo ha strattonato afferrando un lembo della sua uniforme, strappando la fodera della tasca e facendolo perciò cadere a terra . Secondo il legale del passeggero, però, la reazione, per quanto esagerata, era finalizzata solo a riappropriarsi dei documenti , visto l’approssimarsi della fermata . Ma tale visione viene ritenuta poco plausibile dai magistrati della Cassazione anche a loro avviso, difatti, il comportamento del viaggiatore è da considerare come violento e assolutamente immotivato. Consequenziale la conferma della condanna decisa in appello per resistenza a pubblico ufficiale .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 ottobre – 7 novembre 2016, n. 46610 Presidente Carcano – Relatore Tronci Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Si duole il difensore di fiducia di M.B. della sentenza in data 15.02.2016 con cui la Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano ha confermato la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni venti di reclusione, irrogata al prevenuto dal Tribunale del capoluogo altoatesino, in relazione al reato previsto e punito dall'art. 337 cod. pen., commesso dal prevenuto per aver strattonato il capotreno M.B. per l'uniforme, al punto di strapparla e far cadere a terra il prevenuto, intento a controllare la validità del biglietto sul treno n. R10931, nell'esercizio delle sue funzioni. Assume il legale ricorrente essere inficiata la pronuncia della Corte bolzanina a dalla mancata risposta allo specifico motivo di gravame incentrato sul dedotto difetto dell'elemento soggettivo del reato, alla luce del peculiare sviluppo della vicenda a tal fine riproposto, quale discende dal mero richiamo alla sentenza di primo grado, donde la denunciata violazione di legge e, insieme, difetto e manifesta illogicità di motivazione b dalla omessa disamina dell'ulteriore motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento dell'attenuante del danno risarcito, essendosi il giudice distrettuale limitato a ribadire l'adeguatezza della pena inflitta dal Tribunale, con la già avvenuta concessione delle attenuanti generiche, così incorrendo nei medesimi vizi di cui al precedente punto a . 2. II proposto ricorso va senz'altro dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione ex art. 616 cod. proc. pen., come da dispositivo. Assorbente è la constatazione che le censure rivolte alla sentenza costituiscono la mera reiterazione di argomentazioni che hanno già trovato compiuta risposta nella pronuncia di primo grado, di fatto richiamata dal giudice distrettuale per espressa ammissione del ricorrente, ovvero sono state implicitamente disattese dalla statuizione della Corte di Bolzano tanto alla stregua delle seguenti considerazioni. 3. La sentenza del Tribunale ricostruisce puntualmente lo svolgimento dei fatti per cui è processo - in conformità alle convergenti dichiarazioni della parte offesa e di altro teste, del tutto estraneo alla vicenda e perciò non solo formalmente, ma anche sostanzialmente disinteressato - fatti contraddistinti - dalla effettuazione del normale controllo dei titoli di viaggio ad opera del capotreno B., sul treno che percorreva la tratta Bolzano - Verona - dalla richiesta al passeggero poi identificato per l'odierno imputato, che si era limitato ad esibire l'abbonamento della Provincia Autonoma di Bolzano Carta Valore , dapprima della ISO Smart Card, recante i dati personali del viaggiatore, quindi, a seguito della risposta negativa dell'interessato, della carta d'identità, sempre al fine della verifica dell'effettiva titolarità dell'abbonamento esibito - dalla iniziale consegna del documento identificativo da parte del ricorrente, il quale tuttavia, mentre il succitato B. era intento a detta verifica non prima di aver invitato il B. a non fotografarlo , improvvisamente strappava con violenza carta d'identità ed abbonamento dalle mani del controllore, al contempo afferrando un lembo della sua uniforme e strappando la fodera della tasca - dalla inutilità del tentativo di opporsi ad opera del B., che anzi, a causa della presa della giacca da parte del prevenuto, perdeva l'equilibrio e cadeva per terra. La sentenza medesima è quindi esplicita nel significare che la tesi difensiva, secondo cui il B. non avrebbe inteso opporsi all'atto del capotreno, ma semplicemente riappropriarsi dei documenti, stante l'approssimarsi della fermata di Egna, dove doveva scendere, risulta destituita di fondamento, alla stregua della descritta dinamica e della immediatezza del controllo in atto, che avrebbe richiesto pochi attimi, non senza aggiungere che il treno ancora doveva raggiungere la stazione suindicata. Ciò posto, poiché la condotta dell'imputato non viene minimamente posta in discussione dal proposto ricorso - atteso che l'atto d'impugnazione si fonda su una pretesa esegesi del foro interno del B., che il suo comportamento concreto smentisce platealmente - il pur asciutto riferimento compiuto dalla Corte alla condotta violenta dell'imputato, nel mentre era in corso il controllo del suo titolo di viaggio - tutt'altro che terminato - appare senza meno sufficiente, in presenza di un profilo di gravame che, in realtà, elude sostanzialmente la motivazione censurata. 4. Quanto, poi, all'attenuante del danno risarcito, la Corte territoriale ha riportato la testuale motivazione adottata dal Tribunale onde legittimare il riconoscimento delle attenuanti generiche, basata sull'assenza di precedenti a carico del B. - circostanza di per sé sola notoriamente insufficiente ai fini della concessione del beneficio in questione, giusta il disposto letterale dell'art. 62 bis cod. pen. - e sull'avvenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato medesimo, essendo dunque tale dato quello risultato determinante ai fini della statuizione in esame. Ne scaturisce l'implicita conseguenza dell'impossibilità di riconoscere una ulteriore riduzione di pena sulla base del medesimo elemento già valorizzato per il riconoscimento di altra attenuante e, quindi, la manifesta infondatezza della doglianza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.