Via dal lavoro per il pranzo, il datore può evitargli la revoca della semilibertà

Non è scontato il ritorno in carcere per un condannato che ha ottenuto il beneficio della semilibertà. Egli si è allontanato dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del magistrato, ma il via libera concessogli dall'imprenditore può rendere meno grave la violazione compiuta.

Allontanamento illegittimo dal luogo di lavoro. A rischio la semilibertà concessa a un detenuto. A salvarlo, però, può essere l’autorizzazione concessagli dal titolare dell’azienda. Cassazione, sent. n. 46583/16, depositata il 4 novembre . Autorizzazione. Per i magistrati della Corte di Cassazione non c’è è alcun dubbio sul fatto che l'uomo avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al magistrato di sorveglianza per potere derogare ai paletti fissati col regime di semilibertà a lui concesso. Ciò nonostante, non è scontata la revoca del beneficio. Per il Tribunale di sorveglianza è inequivocabile il resoconto fatto dai carabinieri. Da esso è emerso che il condannato si era allontanato senza autorizzazione dal luogo di lavoro. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’, però, non può essere trascurato il fatto che era stato il datore di lavoro a concedere ufficialmente quindici minuti di tempo per consentirgli di comprarsi il pranzo in un vicino esercizio commerciale. Alla luce di questo dato va valutata con maggiore attenzione la condotta tenuta dall’uomo, prima di decidere sulla revoca della semilibertà.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 ottobre – 4 novembre 2016, n. 46583 Presidente Cortese – Relatore Sandrini Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 3.02.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha revocato il beneficio della semilibertà concesso G. G. in relazione alla pena in corso di espiazione, a seguito dell'informativa dei carabinieri di Turi da cui emergeva che il condannato, ammesso a svolgere attività lavorativa di portierato presso la locale stazione ferroviaria, non era presente sul luogo di lavoro alle 10.45 del 18.12.2014, avendo allegato di essersi allontanato per recarsi ad acquistare generi alimentari in una vicina salumeria il Tribunale rilevava che il G., gravato di altri precedenti penali e già destinatario di provvedimento di revoca della detenzione domiciliare, era consapevole di essere tenuto a una rigorosa osservanza degli obblighi della misura alternativa, comprendenti il divieto di frequentare locali pubblici e di allontanarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione dei magistrato di sorveglianza, la cui violazione era perciò sintomatica dell'insuccesso dell'opera di reinserimento sociale. 2. Ricorre per cassazione G. G., a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando di essere stato autorizzato dal datore di lavoro ad allontanarsi dalla postazione di lavoro per un massimo di 15 minuti per recarsi a un vicino esercizio commerciale ad acquistare generi alimentari, in mancanza di un posto di ristoro e di un distributore automatico di viveri sul luogo della prestazione lavorativa lamenta l'omessa considerazione, da parte dell'ordinanza impugnata, della suddetta autorizzazione e della modesta entità della violazione, consistente in un allontanamento di pochi minuti. 3. II Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che seguono. 2. Risulta ex actis che il ricorrente aveva prodotto, mediante deposito in cancelleria il 2.02.2015, prima della celebrazione dell'udienza fissata davanti al Tribunale di sorveglianza per deliberare sulla proposta di revoca della misura alternativa, la dichiarazione dei datore di lavoro P. N. per conto della Piessedue s.r.l. di aver autorizzato il G. a recarsi quotidianamente presso un vicino esercizio commerciale, tra le ore 10.00 e le ore 11.00 per un massimo di 15 minuti, salvo esigenze di servizio, in quanto la postazione di portierato a cui era addetto presso la stazione ferroviaria è priva di un posto di ristoro ed è sprovvista di distributore automatico in considerazione dei numero esiguo di unità lavorative. 3. Dal testo dell'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di prendere in considerazione tale dichiarazione e di valutarne l'incidenza nel giudizio che ha condotto alla revoca della misura della semilibertà, alla quale il G. era stato ammesso con provvedimento in data 2.10.2014 ciò che integra il vizio di omessa motivazione denunciato dal ricorrente, che determina l'accoglimento del gravame. Occorre precisare che l'autorizzazione dei datore di lavoro ad allontanarsi dalla postazione lavorativa, per il tempo e le finalità ivi indicate, non esimeva il G. dal richiedere al magistrato di sorveglianza la corrispondente autorizzazione prescritta dal programma di trattamento da lui sottoscritto al momento della sottoposizione agli obblighi della semilibertà tuttavia l'incidenza dell'esistenza della predetta autorizzazione sull'elemento psicologico dell'autore della violazione, e dunque sul reale disvalore e gravità della condotta, nell'ambito della valutazione complessiva da compiersi sull'incompatibilità della prosecuzione della misura alternativa, doveva costituire oggetto di esame puntuale da parte dei Tribunale di sorveglianza, alla stregua dei principio più volte affermato da questa Corte in tema di revoca delle misure alternative alla detenzione, secondo cui la revoca non può conseguire al mero riscontro di violazioni di legge o delle prescrizioni della misura, ma il Tribunale deve valutare e spiegare le ragioni per le quali la violazione commessa deve ritenersi indicativa di una volontà di allontanamento dalle finalità proprie della misura stessa ex plurimis, Sez. 1 n. 27713 del 6/06/2013, Rv. 256367 . 4. Sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari.