La vocazione probatoria degli indizi è sempre subordinata alla certezza dei fatti

La Corte di Cassazione è intervenuta in tema di compendio probatorio delimitando natura e limiti dello stesso precisando che la vocazione probatoria degli indizi che si rivelano gravi, precisi e concordanti è comunque subordinata alla certezza dei fatti in cui gli stessi si sostanziano.

Con la sentenza n. 45993/16 depositata il 2 novembre, la Cassazione è intervenuta in tema di compendio probatorio indiziario. Contenuto certo del compendio indiziario. Come affermano gli Ermellini, in particolare, è necessario che il compendio indiziario su cui si fonda la prova indiretta abbia innanzi tutto un contenuto certo. In secondo luogo è da escludersi la validità di processi inferenziali che si alimentino di catene di presunzioni. Infatti, il giudice, che ben può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può in alcun caso porre quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell’indizio. Duplice attentato. Nel caso di specie la Corte d’appello territoriale, quale giudice del rinvio al seguito del parziale annullamento della precedente pronunzia di secondo grado,confermava la condanna pronunziata nei confronti del ricorrente e di altri per i reati di porto d’arma comune da sparo aggravato, danneggiamento aggravato, esplosione di colpi d’arma da fuoco e minaccia aggravata. Reati commessi nell’esecuzione di un attentato ai danni del sindaco di un centro della Sardegna, consistito nell’esplosione di alcuni colpi di fucile all’indirizzo della sua abitazione a breve distanza di tempo dall’effettuazione di un ulteriore attentato dinamitardo presso gli uffici dei servizi sociali dello stesso comune. Inoltre, lo stesso ricorrente insieme ad altri era stato condannato definitivamente per i reati di detenzione e porto di esplosivi, ricettazione dei medesimi, nonché per quelli connessi di danneggiamento, esplosione, minaccia aggravata in relazione all’organizzazione ed esecuzione dell’attentato alla sede dei servizi sociali già richiamati. Su questo aspetto si fondano tra l’altro le doglianze della difesa evidenziando che la responsabilità dell’imputato per i reati menzionati era stata affermata sulla base dello stesso percorso argomentativo censurato dal giudice di legittimità e fondato sulla contiguità temporale dei due episodi criminosi di cui si è fatto cenno poco sopra. In buona sostanza, secondo la difesa del ricorrente, in difetto di evidenza alcuna del fatto che gli stessi abbiano avuto matrice comune, risulterebbe del tutto ingiustificato dedurre – come al contrario risulta dalla sentenza impugnata – che gli autori dell’attentato agli uffici comunali debbano essere necessariamente gli stessi di quello compiuto ai danni dell’abitazione del sindaco. Mancato collegamento ad entrambi i delitti. Sul punto, gli stessi giudici della Corte di Cassazione evidenziano nella sentenza in commento che, dal compendio probatorio, per come esposto nel provvedimento impugnato, non emerge alcun elemento diretto effettivamente in grado di collegare l’imputato all’attentato all’abitazione del sindaco. In realtà, dalla sentenza impugnata, si deve osservare, secondo i giudici del Palazzaccio, che l’imputato non ha partecipato all’effettivo sopralluogo presso la casa del sindaco e men che meno al prelievo dell’esplosivo destinato agli uffici comunali, né risulta alcuna evidenza di una partecipazione materiale dello stesso alla consumazione dei due delitti. D’altra parte la stessa Corte d’appello territoriale afferma che non vi sia certezza sulla presenza dell’imputato ad alcune conversazioni legittimamente ritenute attinenti alla preparazione degli attentati, bensì come tale presenza sia frutto di una presunzione che degrada in una mera congettura e comunque – come si legge nella sentenza – si traduce in una vietata praesumptio de praesumptio fondata sulla ripetitività degli incontri con i coimputati nei medesimi frangenti temporali in cui sono state tenute le conversazioni intercettate. Osservano i Giudici di Piazza Cavour che la forte valenza indiziaria attribuita a tali incontri risulta sul piano logico ingiustificate, non avendo la Corte territoriale contestualizzato esaurientemente gli stessi, intervenuti tra compaesani che vivono in un centro di ridotte dimensioni e che vantano risalenti e stretti rapporti di amicizia. In conclusione, i giudici della Corte di Cassazione affermano che l’apparato giustificativo della sentenza risulta manifestamente illogico ed intrinsecamente non idoneo a sostenere l’affermazione di responsabilità del ricorrente, rivelando la motivazione della sentenza come le incongruità e forzature logiche operate dai giudici del merito siano diretta conseguenza della genetica insufficienza del compendi probatorio di riferimento a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio tale responsabilità. Da qui l’annullamento della sentenza senza rinvio per non avere il ricorrente commesso i fatti contestati.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 luglio – 2 novembre 2016, n. 45993 Presidente Lapalorcia – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari, quale giudice del rinvio al seguito del parziale annullamento della precedente pronunzia di secondo grado, ha confermato la condanna pronunziata in rito abbreviato di S.M. , S.Y. e F.R. per i reati di porto d’arma comune da sparo aggravato, danneggiamento aggravato, esplosione di colpi d’arma da fuoco e minaccia aggravata. Reati questi commessi, secondo la prospettazione accusatoria accolta dai giudici del merito, nell’esecuzione di un attentato ai danni del sindaco di [], consistito nell’esplosione di alcuni colpi di fucile all’indirizzo della sua abitazione a breve distanza di tempo otto minuti dall’effettuazione di un ulteriore attentato dinamitardo presso gli uffici dei servizi sociali del menzionato comune. Ancora va ricordato come S.M. e S.Y. sono stati definitivamente condannati per i reati di detenzione e porto di esplosivi, ricettazione dei medesimi, nonché per quelli connessi di danneggiamento, esplosione e minaccia aggravata, in relazione all’organizzazione ed esecuzione dell’attentato alla sede dei servizi sociali di cui si è detto e per i quali la Prima Sezione di questa Corte ha rigettato i rispettivi ricorsi con il medesimo provvedimento con il quale è stata invece annullata la precedente sentenza d’appello in merito alle altre imputazioni oggetto delle odierne impugnazioni. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1 Il ricorso proposto nell’interesse di S.Y. deduce vizi della motivazione e violazione di legge per il mancato rispetto del vincolo di rinvio. In particolare il ricorrente lamenta che la responsabilità dell’imputato per i reati menzionati sia stata affermata sulla base del medesimo percorso argomentativo censurato dal giudice di legittimità e fondato sulla contiguità temporale dei due episodi criminosi di cui si è detto. Invero, in difetto di evidenza alcuna del fatto che gli stessi abbiano avuto matrice comune, sarebbe del tutto ingiustificato dedurre, come invece ha fatto la Corte territoriale, che gli autori dell’attentato agli uffici comunali debbano necessariamente essere gli stessi di quello compiuto ai danni dell’abitazione del sindaco. Non di meno, con specifico riferimento alla posizione del S.Y. , i giudici dell’appello avrebbero trascurato che dal compendio probatorio di riferimento emergerebbe come egli non partecipò al presunto sopralluogo eseguito da altri il 21 settembre e come la sera dell’attentato egli venne riaccompagnato a casa dallo zio il coimputato S.M. molte ore prima della sua esecuzione e comunque prima che questi prelevasse colui che presuntivamente avrebbe materialmente esploso i colpi di fucile tale A. , peraltro assolto in appello da tale addebito , talché non è dato comprendere in cosa sarebbe consistito il contributo concorsuale prestato dall’imputato all’esecuzione dei reati contestatigli. 2.2 I ricorsi proposti con unico atto dal comune difensore nell’interesse di S.M. e F.R. articolano due motivi con i quali vengono parimenti dedotti violazione di legge e vizi della motivazione. Anche in questo caso si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle indicazioni formulate in fase rescindente, riproponendo le stesse argomentazioni ritenute illogiche dal giudice di legittimità. Costituirebbe poi una evidente forzatura logica la valorizzazione da parte del giudice del rinvio delle presunte intuizioni investigative contenute in una nota di p.g. redatta in realtà in epoca posteriore ai fatti. Frutto del mancato esame degli atti già denunziato con il gravame di merito - è poi la convinzione espressa dalla sentenza che la notte tra il 20 ed il 21 settembre il S.M. , l’A. ed il F. effettuarono un sopralluogo presso l’abitazione del sindaco di XXXXXX in preparazione dell’attentato, posto che è stato acquisito il tracciato GPS del percorso seguito dalla vettura del S. quella notte, dal quale si evince come la stessa nemmeno si avvicinò alla suddetta abitazione, assumendo conseguentemente un diverso significato da quello attribuitogli dai giudici del merito le frasi intercettate nell’occasione. Del tutto congetturale - come del resto già evidenziato nella sentenza di annullamento - sarebbe poi l’affermazione per cui i sopralluoghi furono addirittura due e che il secondo sia stato concordato alla presenza del F. , atteso che gli esiti delle intercettazioni non documentano nulla del genere. Ancora, l’asserito collegamento tra i due attentati è assunto fondato sull’individuazione di un movente generico e certo non individualizzante, come peraltro già evidenziato anche nella sentenza di annullamento. Nessuna evidenza dimostrerebbe poi che il F. fosse stato informato dal S. che questi aveva lasciato la sera dell’attentato l’A. nel cortile retrostante la sua abitazione di cui il primo aveva la piena disponibilità. Non meno illogica è poi per i ricorrenti l’affermazione per cui la prova di responsabilità sarebbe corroborata dalla fitta di rete di incontri intervenuti tra gli imputati, posto che è dimostrato come il S.Y. e il F. non si incontrarono mai. Quanto poi alla frequentazione dell’abitazione di quest’ultimo da parte di S.M. , la Corte territoriale avrebbe trascurato come i due fossero compari e come sia stata documentata la loro abituale frequentazione anche antecedentemente ai giorni in cui sarebbero stati organizzati ed eseguiti gli attentati. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 2. Fondati sono in particolare i ricorsi di S.Y. e del F. . 2.1 Con riguardo alla posizione del primo assorbente è il rilievo per cui dal compendio probatorio, per come esposto in sentenza, non emerge alcune elemento diretto effettivamente in grado di collegare l’imputato all’attentato all’abitazione del sindaco di XXXXXX. Come correttamente evidenziato nel ricorso, da alcuna delle conversazioni intercettate a cui il S. ha partecipato emergono riferimenti a tale attentato, mentre si discute apertamente dell’altro, per il quale l’imputato è stato per l’appunto condannato definitivamente. È poi pacifico anche per la Corte territoriale che questi non possa aver partecipato materialmente alla seconda azione, atteso che secondo l’impostazione accolta, altri l’avrebbero compiuta e comunque il S. , nei minuti immediatamente precedenti alla sua esecuzione, era impegnato ad allontanarsi a bordo della propria autovettura dal luogo in cui era stato posizionato l’ordigno esplosivo, tanto da essere addirittura intercettato e controllato dalle forze dell’ordine in quel frangente. La sentenza ammette poi che la sera in cui i due attentati vennero commessi l’imputato non incontrò alcuno dei suoi coimputati dopo essere stato accompagnato a casa dallo zio, prima che questi si recasse a prelevare l’A. . 2.2 Conseguentemente i giudici dell’appello hanno tratto la prova della responsabilità del S. in maniera indiretta, sulla base dell’assunto per cui i due attentati sarebbero collegati, attesa la loro pressoché immediata successione temporale. Tale circostanza imporrebbe dunque di ritenere che tutti i soggetti coinvolti nell’uno debbano necessariamente ritenersi aver partecipato all’altro, quantomeno a titolo di concorso morale, anche alla luce dei documentati contatti intervenuti tra gli stessi nei giorni precedenti in occasione della loro preparazione. 2.3 Quella dell’ideazione comune ed esecuzione coordinata dei due attentati è questione sulla quale si tornerà successivamente, trattando i ricorsi degli altri imputati, giacché per valutarne il rilievo in relazione alla specifica posizione del ricorrente non è nemmeno necessario stabilirne la fondatezza. Infatti la dinamica delle due azioni non esclude una compartimentazione nella loro esecuzione che trovi nel S.M. l’unico imputato nei confronti del quale, come si vedrà in seguito, è documentato al di là di ogni ragionevole dubbio il coinvolgimento in entrambe - l’unico effettivo ideatore di un progetto unitario. Per contro le risultanze registrate in sentenza evidenziano una pervicace esclusione del nipote, non solo dall’esecuzione dell’attentato ai danni del sindaco di [] - che come si è visto può trovare facile spiegazione nel suo contestuale impegno nella collocazione dell’ordigno esplosivo presso la sede degli uffici comunali - ma altresì da qualsiasi attività preparatoria del medesimo, posto che l’imputato non risulta aver partecipato alle ricognizioni dell’obiettivo effettuate nei giorni precedenti alla sera del 23 settembre. In altri termini, l’incompletezza del mosaico probatorio sulla genesi dell’ideazione dei due attentati non consente logicamente di escludere, alla luce di quanto rilevato in ordine ai comportamenti oggettivamente attribuibili al S.Y. , che questi nemmeno fosse stato posto a conoscenza dell’organizzazione della seconda azione. Né il vizio logico evidenziato può essere sanato dal generico riferimento svolto in sentenza ai rapporti intrattenuti con i coimputati, atteso che la sentenza in realtà non documenta alcun incontro di S.Y. con l’A. , fermo restando che quelli con lo zio M. non hanno avuto ad oggetto, per stessa ammissione della Corte territoriale, l’attentato alla casa del sindaco e che la presenza del F. al colloquio intercettato alle 18.16 del 23 settembre è, per stessa ammissione dei giudici del merito, solo verosimile . 2.4 Ancora più evanescente è il compendio probatorio posto a sostegno della conferma della condanna del F. , evanescenza che si riflette, anche in questo caso, in un apparato giustificativo che presenta evidenti lacune ed incongruità non più emendabili. La Corte territoriale, pur ammettendo che non vi sia alcuna prova diretta del coinvolgimento dell’imputato nell’organizzazione ovvero nell’esecuzione dei due attentati, ha ritenuto essere stati acquisiti indizi della sua compartecipazione all’ideazione del ò progetto, criminale, i quali, una volta unitariamente considerati, dovrebbero restituire l’evidenza della sua piena corresponsabilità in entrambi gli episodi. 2.5 In proposito va ricordato che la vocazione probatoria degli indizi che si rivelano gravi, precisi e concordanti è comunque subordinata alla certezza dei fatti in cui gli stessi si sostanziano. In altri termini è necessario che il compendio indiziario su cui si fonda la prova indiretta abbia innanzi tutto un contenuto certo. In secondo luogo è da escludersi la validità di processi inferenziali che si alimentino di catene di presunzioni. Infatti, il giudice, che ben può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcun caso, porre quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell’indizio ex multis Sez. 1, n. 4434/14 del 6 novembre 2013, Cianfardino e altri, Rv. 259138 . 2.6 In tal senso deve allora osservarsi innanzi tutto come dalla sentenza impugnata si evinca che l’imputato non ha partecipato all’effettivo sopralluogo presso la casa del sindaco il secondo e men che meno al prelievo dell’esplosivo destinato agli uffici comunali, né sussiste evidenza alcuna di una sua partecipazione materiale alla consumazione dei due attentati. In secondo luogo, come già ricordato, è la stessa Corte territoriale ad ammettere come non vi sia certezza sulla presenza del F. ad alcune delle conversazioni legittimamente ritenute attinenti alla preparazione degli attentati, bensì come tale presenza sfrutto di una presunzione, che pervero, a interpretare alla lettera il testo della sentenza, degrada in una mera congettura e comunque si traduce per l’appunto in una vietata praesumptio de praesumpto fondata sulla ripetitività degli incontri con i coimputati nei medesimi frangenti temporali ma mai durante in cui sono state tenute le conversazioni intercettate. Non di meno, anche volendo prescindere dal non consentito ricorso ad una catena inferenziale multipla , è appena il caso di evidenziare come la forte valenza indiziaria attribuita a tali incontri risulti, sul piano logico, ingiustificata, non avendo la Corte territoriale contestualizzato esaurientemente gli stessi, intervenuti tra compaesani che vivono in un centro di ridotte dimensioni e che vantano risalenti e stretti rapporti di amicizia rivendicati dagli imputati e non negati dai giudici del merito . In altri termini, in assenza della dimostrazione - non fornita - che la frequentazione tra il F. ed i suoi presunti sodali nel periodo che ha preceduto la consumazione dei due attentati fosse anomala rispetto alle abitudini pregresse, il dato evidenziato si presta a molteplici letture alternative che non consentono di attribuirgli un significato indiziario grave, come peraltro già era stato segnalato dalla Prima Sezione di questa Corte in occasione dell’annullamento della precedente sentenza d’appello con sollecitazione non raccolta dal giudice di rinvio. 2.7 Gli ultimi tre indizi evidenziati dalla sentenza risultano infine parimenti privi dei requisiti di gravità e precisione che ne condizionano la vocazione probatoria e comunque logicamente insufficienti a sostenere l’affermazione di responsabilità del F. . Quanto alla conversazione intercettata la sera del omissis dopo che il S. e l’A. avevano effettuato quella che viene indicata come la seconda ricognizione presso l’abitazione del sindaco di [] il suo contenuto è talmente scarno ed anodino da prestarsi ancora una volta ad interpretazioni multiple, tutte logicamente compatibili, mentre il significato che gli attribuisce la Corte territoriale risulta viziato nella misura in cui costituisce l’approdo dell’invalida catena inferenziale di cui si è detto. Né il suo presunto collegamento con l’ulteriore conversazione captata nell’auto del S. la notte precedente supplisce al vizio logico rilevato, atteso che tale collegamento è a sua volta viziato in parte dall’apoditticità dell’affermazione per cui il S.M. e l’A. , nel prendere appuntamento alla presenza del F. per il giorno successivo, avrebbero dichiarato la sua finalità e per altra parte - come eccepito dal ricorrente - dall’omessa considerazione del tracciato GPS del veicolo, che quantomeno rende non univoco il significato dei dialoghi intercettati. Con riguardo infine all’utilizzo del cortile retrostante l’abitazione dell’imputato da parte di S.Y. , si tratta di elemento di per sé non particolarmente significativo, tanto più alla luce delle spiegazioni offerte dall’imputato sull’utilizzo abituale dell’area e non confutate dalla Corte territoriale, che non consentono di escludere che l’utilizzo sia avvenuto a sua insaputa. 2.8 In definitiva, l’apparato giustificativo della sentenza risulta manifestamente illogico ed intrinsecamente inidoneo a sostenere l’affermazione di responsabilità sia di S.Y. , che del F. , ma la motivazione della sentenza rivela come le incongruità e forzature logiche operate dai giudici del merito siano diretta conseguenza della genetica insufficienza del compendio probatorio di riferimento a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio tale responsabilità. Conseguentemente con riferimento a S.Y. ed a F.R. la sentenza deve essere annullata senza rinvio per non avere essi commesso i fatti rispettivamente contestati e, limitatamente alla posizione del menzionato S. , con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari per la rideterminazione della pena per i reati per i quali egli è stato definitivamente condannato e cioè quelli relativi all’attentato dinamitardo agli uffici comunali di []. 3. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo alla posizione di S.M. , il cui ricorso risulta infondato ed a tratti inammissibile. 3.1 Infondata è in particolare l’obiezione difensiva per cui la Corte territoriale avrebbe violato il vincolo di rinvio riproponendo sostanzialmente lo stesso percorso argomentativo ritenuto inidoneo in fase rescindente. Ciò non corrisponde al vero, atteso che la sentenza impugnata non ha fondato la prova della responsabilità dell’imputato esclusivamente sulla rilevata contiguità temporale dei due attentati, ma ha posto tale dato in connessione con un compendio indiziario che solo in parte aveva costituito oggetto di valutazione in fase rescindente con riferimento alla sua posizione. In particolare solo la seconda parte dell’intercettazione effettuata la sera del 21 settembre la n. 496 era stata considerata da questa Corte e per di più esclusivamente in riferimento alla posizione del F. , talché la proposizione dei suoi contenuti a sostegno dell’affermata riconducibilità dell’organizzazione di entrambi gli attentati alla persona dell’imputato non solo non si pone in contrasto con il vincolo di rinvio, ma costituisce un logico complemento del dato temporale, della sequenza comportamentale tenuta dal S. la sera degli attentati e del suo definitivamente accertato coinvolgimento nella preparazione di quello ai danni degli uffici comunali. Non di meno va rilevato che il ricorso ha omesso di confutare specificamente l’evidenziato sviluppo argomentativo, rivelando così la sua intrinseca genericità nella misura in cui non si è confrontato con uno degli snodi fondamentali del discorso giustificativo posto a fondamento della decisione impugnata. 3.2 In tal senso la motivazione della sentenza deve dunque ritenersi adeguatamente e logicamente motivata, resistendo alle ulteriori doglianze del ricorrente. Irrilevante ai fini della tenuta della decisione è il riferimento operato all’informativa di polizia rivelatasi postuma , che all’evidenza ha costituito un mero argomento ad abundantiam , mentre la già evidenziata ambiguità della conversazione intercettata nella vettura del S. la notte tra il 20 e il 21 settembre e il difetto della prova che in quell’occasione l’imputato e i suoi sodali siano effettivamente transitati dinanzi all’abitazione del sindaco di [] è rilievo che in ogni caso non compromette la tenuta argomentativa della motivazione, in grado di sostenere, come si è visto in precedenza, l’affermazione di responsabilità dell’imputato anche per i reati per cui la sua condanna non è già divenuta definitiva ugualmente senza considerare tale dato probatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del F.R. in relazione a tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto e nei confronti di S.Y. in relazione ai reati di cui al capo C ed ai reati di cui ai capi D , E ed F nella parte relativa al reato di cui al capo C per non aver commesso il fatto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari per la determinazione della pena inflitta S.Y. per i reati residui. Rigetta il ricorso di S.M. che condanna al pagamento delle spese processuali.