È fondamentale ai fini della decisione la prova della effettività dell’operazione commerciale contestata?

L’acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti, laddove la prova decisiva è solo quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall’acquisito quadro probatorio, oppure atta di per sé ad inficiare l’efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario.

In questo senso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45394/16 del 27 ottobre. Il caso. La Corte d’appello di Trento confermava in toto la statuizione di prime cure sulla cui scorta il Tribunale di Bolzano aveva affermato la penale responsabilità di Z.L. per i reati di cui agli artt. 2 – ovvero Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – e 8 – ovvero Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – del d.lgs. n. 74/2000. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria accolta in entrambi i giudizi di merito, l’imputato, in concorso con altro soggetto per il quale si era proceduto separatamente, avrebbe, in primis , quale legale rappresentante della T.S. s.r.l., indicato nella dichiarazione annuale dei redditi e sul valore aggiunto elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale M.T. che venivano registrate nelle scritture contabili obbligatorie e detenute ai fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In secundis , al fine di consentire alla società di cui era legale rappresentante di evadere le imposte sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto, avrebbe emesso nei confronti della stessa una fattura per operazioni inesistenti. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorreva per cassazione Z.L. deducendo, in via principale, l’omessa assunzione di una prova decisiva nello specifico, già nel giudizio di primo grado, la difesa aveva chiesto l’acquisizione, come prova documentale, del libro dei beni ammortizzabili della ditta individuale M.T., dalla cui approfondita disamina era possibile ricavare l’effettività dell’operazione commerciale tra quest’ultima ditta e la società del ricorrente, così confutando l’ipotesi d’accusa che riteneva essere la stessa inesistente. In effetti, secondo il ricorrente, trattavasi di prova pacificamente decisiva in quanto la sua ammissione avrebbe determinato un ribaltamento della decisione giudiziaria in suo favore. La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, nello statuire la fondatezza del ricorso de quo e nel motivare l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ha avuto modo di riprendere e precisare alcuni importanti principi di diritto giurisprudenziale. Il requisito della decisività” della prova da assumere nel giudizio di appello. L’acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti. Ora, la prova decisiva – la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione – è solo quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall’acquisito quadro probatorio, oppure atta di per sé ad inficiare l’efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario. Al contrario, sicuramente non decisiva sarà, invece, quella prova che necessita di comparazione con gli elementi già acquisiti al fine di effettuare una ulteriore valutazione di quanto oggetto del giudizio. Il reato non si configura nel caso di effettività dell’operazione commerciale contestata. Ora, nel caso di specie, la Corte d’appello ha omesso di motivare sulla acquisizione della prova documentale rigettata nel giudizio di prime cure, senza pertanto valutarne la rilevanza e la decisività in effetti, l’effettività dello scambio commerciale tra la società del ricorrente e la ditta individuale di cui sopra – che sarebbe stata, appunto, provata tramite la prova documentale in argomento – è chiaramente una prova da considerarsi decisiva, considerata la sua potenzialità nell’escludere la contestata inesistenza della fattura, così da inficiare l’esito della sentenza, modificandone radicalmente il risultato in favore dell’imputato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 marzo – 27 ottobre 2016, n. 45394 Presidente Rosi – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Trento con sentenza del 18 settembre 2014, confermava integralmente la sentenza del tribunale di Bolzano 6 novembre 2013 che aveva condannato Z.L. unitamente e S.F. alla pena di anni 1 di reclusione, concessa l'attenuante dell'art. 2, comma 3, del d. lgs 74 del 2000, prevalente alla recidiva, oltre pene accessorie, in relazione ai reati di cui capo A art 81 cod. pen. e art. 2, commi 1 e 3, del d. lgs. N. 74 del 2000, per avere, quale legale rappresentante della Tiroler stube s.r.l. a far data dall'11/07/2007 , con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti, qui di seguito riportate che venivano registrate nelle scritture contabili obbligatorie e detenute ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, indicato, nella dichiarazione annuale dei redditi e sul valore aggiunto relativa all'anno di imposta 2007, gli elementi passivi qui sotto specificati n. 2 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale M.T. per acquisizione fittizie di beni strumentali per un imponibile pari ad € 14.500,00 ed un'IVA pari ad € 2.900,00 con quote di ammortamento dedotte per l'annualità pari ad € 1.162,00 n. 1 fattura per operazione inesistente emessa dalla Cariolina 41 s.r.l. per acquisizioni fittizie di servizi noleggio veicoli per un imponibile complessivo pari ad € 5.000,00 ed un'IVA complessiva pari ad € 1.000,00 e quindi elementi passivi complessivi fittizi complessivi, ai fini IVA per € 1.000,00 ed ai fini IRES per € 6.162,00. In Merano il 29 agosto 2008 capo B art 8, commi 1 e 3 del d. lgs 74 del 2000, per avere quale legale rappresentante della Cariolina 41 s.r.l. a far data dal 2/02/2007 , al fine di consentire alla Tiroler stube s.r.l. di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto emesso nei confronti della detta società la fattura per operazioni inesistenti n. 24 del 30/01/2007, avente ad oggetto l'utilizzo di furgoni nell'anno 2007, per un imponibile pari ad € 5.000,00 ed un'IVA pari ad € 1.000,00. In S. Lugano - Trodena BZ il 30 novembre 2007. Recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. 2. Z.L. propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Omessa assunzione di una prova decisiva con l'ordinanza dibattimentale del 22 maggio 2013 il giudice di primo grado ha negato l'assunzione di una prova decisiva art. 606, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. . La difesa con la richiesta di ammissione della prova documentale del libro dei beni ammortizzabili dei beni della ditta del M., nel quale vi era la registrazione del muletto effettivamente compravenduto, voleva dimostrare la realtà dell'operazione commerciale tra la ditta del M. e quella del ricorrente invece, la relativa fattura, è stata ritenuta inesistente la n. 12 del 1 aprile 2006 . Trattasi di prova evidentemente decisiva poiché la sua ammissione avrebbe comportato una diversa e favorevole decisione. Il giudice di primo grado non aveva ammesso il documento perché non riferibile ai reato per cui si procede il giudice di appello, invece, ha omesso la motivazione sul motivo di gravame. 2. 2. Violazione dell'art. 606 comma 1, lettera B ed E del cod. proc. pen. La Corte di appello richiama per relazione la motivazione del giudice di primo grado, senza rispondere alle critiche alla decisione contenute nell'appello sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da M.T. sulla sentenza di patteggiamento di M.T. sulle fatture asseritamente emesse per operazioni inesistenti dal M.T Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato, relativamente al primo motivo - omessa ammissione di una prova decisiva - che assorbe l'altro motivo. L'acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti. Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015 - dep. 18/09/2015, Pisaniello, Rv. 265022 . La sentenza della Corte di appello, invece, omette di motivare sull'acquisizione della prova documentale non ammessa in primo grado, con l'ordinanza dibattimentale del 22 maggio 2013 , senza valutare e motivare la rilevanza e la decisività del documento libro dei beni ammortizzabili . L'effettivo scambio commerciale che il ricorrente afferma essere avvenuto tra gli imputati ed il M. da provare con il documento oggetto di richiesta di ammissione da parte della difesa, sia in primo grado e sia in appello, è sicuramente prova da considerarsi decisiva, perché escluderebbe - in radice - la natura di fattura inesistente fattura n. 12 del 1 aprile 2006, ritenuta in sentenza fattura per operazione inesistente . La prova decisiva, la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione art. 606 lett. d c.p.p. , infatti è quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall'acquisito quadro probatorio, oppure atta di per sè ad inficiare l'efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario tale non è, invece, quella che necessita di comparazione con gli elementi già acquisiti, non per negarne l'efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione per quanto oggetto del giudizio Cass. 27/5/94 n. 06202 RV. 197837 Cass. 11/3/98 n. 03148 RV. 210191 Cass. 3/3/00 n. 02689 RV. 215714 . Nel nostro caso la prova dello scambio commerciale vendita del muletto modello Pestiera , se effettivamente avvenuto come voleva dimostrare la difesa con la richiesta probatoria rigettata , risulterebbe prova decisiva - di per sé idonea ad inficiare il risultato della sentenza - per escludere la natura di fattura inesistente. La sentenza impugnata deve pertanto annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo giudizio dopo l'ammissione e valutazione della prova suddetta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento.