Soppressione degli OPG: quali misure di sicurezza applicare post riforma

A seguito delle modifiche legislative intercorse, ora il giudice deve disporre nei confronti del seminfermo di mente e dell’infermo di mente anche in via provvisoria una misura di sicurezza diversa del ricovero in OPG o in casa di cura e custodia.

Così la S.C. con la pronuncia n. 44932/16 depositata il 25 ottobre. Il caso. Il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento dell’appello del pm avverso l’ordinanza del gip con cui era stata sostituita la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia con quella della libertà vigilata, ha disposta nei confronti dell’odierno ricorrente la misura di sicurezza della casa di cura e custodia con delega all’Asl per la scelta. Il ricorrente è imputato dei reati di maltrattamenti, rapina e violenza sessuale nei confronti della madre, reati per i quali era stata applicata la misura cautelare in carcere, poi sostituita con la misura di sicurezza del ricovero in OPG e poi con la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito di perizia che aveva accertato la parziale incapacità di intendere e volere. La sentenza n. 253/2003 della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi sull’art. 222 c.p. con la sentenza n. 253/03, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in OPG, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente a far fronte alla sua pericolosità sociale . L’automatismo nell’applicazione di una misura di sicurezza segregante e totale imposto pur quando in concreto la stessa misura di sicurezza appaia inadeguata, viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. . È dunque necessario – sempre secondo la Consulta - eliminare tale automatismo, consentendo al giudice di adottare la misura che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona e di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale. A seguito di ciò, va richiamata la soppressione degli OPG, avvenuta con la l. n. 81/14. Il compito del giudice. Alla luce di tale disciplina, ora il giudice deve disporre nei confronti del seminfermo di mente e dell’infermo di mente anche in via provvisoria una misura di sicurezza diversa del ricovero in OPG o in casa di cura e custodia si ricorre a tali misure solo se le altre non siano adeguate a far fronte alla pericolosità sociale del reo e sono applicate in strutture di esclusiva gestione sanitaria. La pericolosità sociale andrà valutata in base alle qualità soggettive della persona e non in base alle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Avendo dunque il Tribunale del riesame fatto corretta applicazione delle disposizioni legislative e dei presupposti applicativi, ancorando il persistere della pericolosità sociale in ragione della permanenza della situazione che aveva dato origine ai fatti di causa, e cioè il sentimento di gelosia e possesso esclusivo della madre da parte del ricorrente, e il riacutizzarsi dello stato psichico del medesimo, il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 giugno – 25 ottobre 2016, numero 44932 Presidente Rosi – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 1 marzo 2016, dep. 25/03/2016 , il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ai sensi dell’articolo 310 cod.proc.penumero , avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari con la quale era stata sostituita la misura di sicurezza, applicata in via provvisoria a U.L. , del ricovero in casa di cura e custodia con quella della libertà vigilata, ha disposta nei confronti di U.L. la misura di sicurezza della casa di cura e custodia con delega all’Asl di per la scelta. A U.L. sono contestati, come da imputazione cautelare, i reati di cui agli artt. 609-bis, 572 e 628 cod.penumero , commessi ai danni della madre. 2. Propone ricorso per cassazione U.L. , a mezzo del difensore, deducendo, quale unico motivo, la violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. penumero , in relazione agli articolo 219 cod.proc.penumero e legge 30 maggio 2014, numero 81 e illogicità e contraddittorietà della motivazione. L’ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la misura di sicurezza della casa di cura e custodia, non più vigente a seguito della legge 30 maggio 2014, numero 81, e illogicamente motivato la sussistenza della pericolosità dell’U. tale per cui avrebbe ritenuto, il Tribunale, necessario il suo ricovero, a fronte delle risultanze medico sanitarie del DSM di , in data 16/12/2015, che avevano evidenziato una situazione di compensazione psichica e di adesione di massima al trattamento farmacologica, di tal ché contraddittoriamente, il Tribunale, avrebbe aggravato la misura, disponendo la sostituzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, con la misura della casa di cura e custodia. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Va premesso, in fatto, che dagli atti risulta che U.L. è imputato dei reati di maltrattamenti, rapina e violenza sessuale nei confronti della madre, reati per i quali era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita con la misura di sicurezza del ricovero in OPG e poi con la misura di sicurezza della libertà vigilata a seguito di perizia che aveva accertato la parziale incapacità di intendere e volere. A seguito di appello del P.M., il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, ha disposto la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia, delegando l’ASL di per l’individuazione della stessa, sul presupposto della persistenza di una pericolosità sociale non affievolita in presenza degli agiti che avevano dato origine ai fatti per cui è processo, ossia il sentimento di gelosia e possesso esclusivo nei confronti della madre, unitamente alla compresenza della medesima nel contesto famigliare. 4.2. È noto che gli ospedali psichiatrici giudiziari, strutture che a metà degli anni ‘70 avevano sostituito i manicomi criminali, hanno cessato di esistere il 31 marzo 2015, secondo quanto stabilito dalla legge 30 maggio 2014, numero 81. 4.2.1. Peraltro, sull’articolo 222 cod. penumero si è più volte espressa la Corte Costituzionale, tra cui, da ultimo, con la sentenza numero 253/2003, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale . Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la citata sentenza numero 253 del 2003, aveva, in motivazione censurato il vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura detentiva tale è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ex articolo 215, primo comma, numero 3, cod. penumero anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice di contenuto non tipizzato e quindi anche con valenza terapeutica , idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati articolo 228, secondo comma, cod. penumero , appaia capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale . L’automatismo nell’applicazione di una misura di sicurezza segregante e totale imposto, pur quando in concreto la stessa misura di sicurezza appaia inadeguata, viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione, ed ha concluso affermando la necessità di eliminare l’accennato automatismo, consentendo che, pur nell’ambito dell’attuale sistema, il giudice possa adottare, fra le misure che l’ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall’altro lato . Il principio enunciato di divieto di automatismo che caratterizzava l’applicazione della misura di sicurezza ex articolo 222 cod.penumero , è stato ribadito nella sentenza numero 367 del 2004 della Corte, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 206 cod. penumero , nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate ed a contenere la sua pericolosità sociale e, per quanto qui di interesse, con la sentenza numero 208 del 2009 nella quale i Giudici delle leggi hanno esteso il principio del divieto di automatismo anche con riferimento alla misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e di custodia che è, a sua volta, misura di sicurezza detentiva e quindi segregante articolo 215, comma secondo, numero 2, cod. penumero , evidenziando, anche in questo caso, la violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla salute come svolte, in particolare, nella sentenza numero 253 del 2003, in assenza di differenze significative tra le due misure di sicurezza detentive, e richiamando il rilievo, della dottrina, della sostanziale identità concettuale tra vizio totale e vizio parziale di mente, il cui unico elemento differenziatore consiste nella diversa incidenza quantitativa esercitata sulla capacità d’intendere e di volere, esclusa nel caso di cui all’articolo 88 cod.penumero e soltanto diminuita nel caso di cui all’articolo 89 cod.penumero . 4.2.2. Sulla scia dei principi affermati dal giudice delle legge, si è inserito il percorso di superamento delle strutture OPG che, avviato sin dal 2008, si è concluso nel 2014. Già il decreto legge 22 dicembre 2011, numero 211, successivamente convertito in legge 17 febbraio 2012, numero 9, aveva disposto all’articolo 3-ter, la chiusura delle strutture per la data del 31 marzo 2013, tale disposizione è stata poi modificata dal decreto legge 31 marzo 2014 numero 52, convertito con modificazione dalla legge 30 maggio 2014 numero 81 che ha, così, modificato l’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, numero 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, numero 9 che ha così disposto 1. Al comma 4 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, numero 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, numero 9, sono apportate le seguenti modificazioni a al primo periodo, le parole 1 aprile 2014 sono sostituite dalle seguenti 31 marzo 2015 b dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali . 4.3. Alla luce della disciplina, ora il giudice deve disporre nei confronti del seminfermo di mente e dell’infermo di mente anche in via provvisoria, una misura di sicurezza diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia si ricorre alle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia solo se le altre misure non sono adeguate a far fronte alla sua pericolosità sociale del reo e sono applicate in strutture di esclusiva gestione sanitaria la pericolosità sociale va accertata in base alle qualità soggettive della persona e non in base alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo articolo 133 comma 2 numero 4 cod.penumero dal 1 aprile 2015 le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell’assegnazione a casa di cura e custodia saranno eseguite presso strutture residenziali socio-sanitarie denominate Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza Rems , come previsto dall’articolo 3-ter - Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nel d.l. 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Infine, quanto ai presupposti applicativi, è una misura stabilita per gli autori di delitto non colposo, condannati ad una pena diminuita a causa dell’infermità psichica o della cronica intossicazione derivante da alcool o da sostanze stupefacenti oppure affetti da sordomutismo. La durata minima varia da sei mesi e tre anni e viene eseguita dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è altrimenti estinta. 5. Ciò posto, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione delle disposizioni legislative e dei presupposti applicativi, ancorando il persistere della pericolosità sociale in ragione della permanenza della situazione che aveva dato origine ai fatti di causa, e cioè il sentimento di gelosia e possesso esclusivo della madre da parte dell’U. , e il riacutizzarsi dello stato psichico del medesimo, come risultante dalla relazione del DSM di , in data 16/02/2016, che, evidenziando la non stabilizzazione dello stato psichico, pur a fronte di un’accettabile adesione alle cure farmacologiche, metteva in luce il pericolo di riacutizzarsi della patologia psichiatrica in presenza di fattori di stress rilevanti e proponeva il ricovero in una struttura RSAP. Motivazione adeguata e aderente alle risultanze di causa e immune da profili di illogicità e contraddittorietà denunciati dal ricorrente. A tale riguardo, osserva, il Collegio che la mera allegazione delle conclusioni di una consulenza tecnica, riportate nel corpo del ricorso, non può essere considerata in questa sede, attesa la sua parzialità non avendo la Corte accesso agli atti del processo di primo grado che si sta celebrando. 6. Il ricorso va, quindi, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.