Tentano di portar via un televisore da un ipermercato: esclusa l’esiguità del fatto

Confermata la condanna per una coppia di giovani ladri. Per loro oltre due mesi di reclusione e 200 euro di multa. Inequivocabile la condotta da loro tenuta all’interno della struttura commerciale. Decisivo il valore del prodotto ben 1.000 euro.

Colpo a vuoto. La coppia di ladri – un uomo e una donna, entrambi giovanissimi – viene fermata e non riesce a portar via dall’ipermercato un televisore. Per loro, ovviamente, procedimento penale e condanna per tentato furto. Esclusa l’ipotesi della non punibilità”, visto il valore – circa 1.000 euro – del prodotto. Cassazione, sentenza numero 44634, sezione Quinta Penale, depositata il 24 ottobre 2016 Valore. Sanzioni non durissime per i due ladri. In appello essi vengono condannati a due mesi e dieci giorni di reclusione – col beneficio della sospensione condizionale della pena – e 200 euro di multa . Respinta la linea difensiva finalizzata a sostenere la non gravità del furto, peraltro non portato a termine. Su questo elemento, però, si sofferma nuovamente in Cassazione l’avvocato della coppia. A suo dire non può essere ignorata, innanzitutto, la giovane età dei protagonisti della vicenda , né si può parlare di danno patrimoniale per l’ipermercato, poiché, spiega il legale, il furto di un prodotto del valore di 1.000 euro sarebbe stato macroscopicamente ininfluente ai fini dell’economia aziendale . Non esiguo il danno. Nell’ottica difensiva è chiaro il riferimento al fatto che l’ipermercato è parte di una più grande catena commerciale, diffusa in tutt’Italia. Ma questa constatazione non rende esiguo il danno provocato dai ladri, se fossero riusciti a mettere a segno il colpo. Ciò che conta, spiegano i magistrati del ‘Palazzaccio’, è il valore del televisore. E la cifra di 1.000 euro non è certo minima, dal punto di vista economico, nonostante l’ipermercato preso di mira dai ladri sia inserito nella grande catena di distribuzione dei prodotti di consumo . Confermata, quindi, in via definitiva la condanna per tentato furto decisa in appello.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 maggio – 24 ottobre 2016 Presidente Palla – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto e diritto 1.Con sentenza in data 9.10.2015 la Corte d'Appello di Bologna in riforma della sentenza del locale Tribunale di Bologna del 2.4.2012, qualificato il fatto ascritto a N.S. e C.M. come tentativo di furto di un televisore del valore di € 1000,00 circa, esposto in vendita in un ipermercato, e ritenute prevalenti le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e generiche di cui all'art. 62 bis c.p. rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. rideterminava per ciascuno la pena in mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, lamentando la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b c.p.p. in relazione all'art. 131 bis, 133 c.p. invero, la sentenza impugnata merita censura, laddove non ha accolto la domanda di declaratoria di non punibilità per particolate tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. per mancanza dei requisito dell' esiguità del danno richiesto dalla norma invece, come dedotto nei motivi aggiunti di appello, la giovane età dei protagonisti della vicenda e la scarsa gravità del fatto, nonché la circostanza che il giudice di prime cure, al fine di condurre ad equità una pena altrimenti eccessiva in relazione al profilo ontologico del fatto, aveva riconosciuto agli imputati la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 nr. 4 c.p., le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e il beneficio della sospensione condizione della pena, avrebbero dovuto far propendere per una condotta di modesto rilievo, da non ritenersi meritevole di ulteriore considerazione in sede penale i giudici d'appello, di converso, adagiandosi su una macroscopica entità del danno escludevano l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità, senza prendere posizione su quanto evidenziato dalla difesa, riferendosi in tale valutazione alla erronea concessione dell'attenuante dell'art. 62 nr. 4 c.p. ad opera dei giudice di prime cure in ogni caso, nella vicenda in esame, il danno patrimoniale che l'ipermercato Leclerc avrebbe patito qualora il furto fosse andato a buon fine, pari a 1000,00 euro, sarebbe stato in realtà macroscopicamente ininfluente ai fini dell'economia aziendale e, pertanto, privo di quella gravità preclusiva dell'invocata declaratoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 bis c.p 3. I ricorsi sono inammissibili siccome manifestamente infondati. Ed invero, non merita censure la valutazione operata dai giudici d'appello, che non hanno ritenuto di accogliere l'istanza di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., in considerazione del difetto della esiguità del danno, essendo stato quest'ultimo accertato in oltre 1000,00 euro. Tale valutazione di merito che tiene conto di uno dei presupposti specificamente indicati dall'art. 131 bis c.p. al fine della declaratoria della causa di non punibilità in esame siccome supportata da ragionamento non illogico e privo di vizi, non appare sindacabile in questa sede, anche perché il tentativo di furto di un oggetto del valore di 1000,00 euro, non può ritenersi in sé comportante un danno esiguo, pur tenendo conto della qualità della p.o., soggetto inserito nella grande catena di distribuzione dei prodotti di consumo. Inoltre, non risulta invero incompatibile la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. come è avvenuto nella fattispecie in esame da parte dei giudice di primo grado ed il diniego, nel contempo, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., operando i due istituti su piani diversi nel primo caso, infatti, l'ambito valutativo è circoscritto ai delitti contro il patrimonio o che offendono il patrimonio e tiene conto del mero valore economico del danno, e degli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa a seguito della condotta delittuosa complessivamente valutata nel secondo caso l'ambito valutativo attiene ad una causa di esclusione della punibilità che non è ristretta ai reati contro il patrimonio e l'esiguità del danno costituisce solo uno dei segmenti valutativi, dovendo coniugarsi alle modalità della condotta, tali da determinare appunto la particolare tenuità del fatto. In sostanza, nella fattispecie in esame la Corte territoriale, al di là del riferimento al valore della merce sottratta di 1000,00, ha inteso mettere in risalto proprio la diversità dei due istituti ed in tali termini deve essere interpretato il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità in questione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa dei ricorrenti al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta in forma semplificata.