L’interesse rilevante per la ricusazione del perito

E’ idonea a realizzare il pregiudizio di cui all’art. 36, comma 1, c.p.p., per carenza del requisito di imparzialità” e, quindi, a legittimare la ricusazione del perito nominato in un dato procedimento, l’appartenenza di questi al comitato scientifico di una ONLUS che si sia precedentemente costituita parte civile in altro processo che vede imputati i medesimi soggetti e analizzate condotte analoghe.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44736/16 depositata il 24 ottobre. Il caso. La questione sottoposta alla Corte nasce da un ricorso avverso il rigetto di un’istanza di ricusazione di due periti, nominati nell’ambito di un procedimento, in cui si dovevano accertare le cause della morte di un certo numero di soggetti per la continua esposizione all’amianto nello stabilimento ILVA di Taranto. Il motivo della ricusazione consisteva nel fatto che i periti nominati, di fatto, facevano parte del comitato scientifico di Legambiente e che gli stessi, in merito a tali questioni, in altri momenti, avevano già espresso il proprio parere scientifico. Ricusazione del perito. La Corte ha accolto il ricorso, premettendo che le cause di ricusazione di cui all’art. 36, comma 1, c.p.p., riguardanti l’organo giudicante, si applicano anche nei confronti del perito. Tale circostanza è, invero, giustificata dall’esigenza che il perito si trovi in una necessaria posizione d’imparzialità, nel procedimento in cui viene nominato, posta la particolare incidenza della perizia sulla decisione della causa. Interesse nel procedimento. La disamina dei giudici di legittimità parte dall’analisi della locuzione interesse nel procedimento” inserita nella norma richiamata. Tale espressione, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non riguarderebbe solo l’interesse patrimoniale. Sul punto, infatti, rinvia alla giurisprudenza formatasi in materia di ricusazione del giudice, secondo cui si considera quale interesse giuridicamente rilevante quello che sia tale da determinare in rapporto all’esito della controversia, un vantaggio economico o morale . Tale interesse morale prescinde dall’ipotesi dell’accrescimento patrimoniale diretto o indiretto e si pone in correlazione con la specifica vicenda oggetto del procedimento e le iniziative visibili e apprezzabili tenute in precedenza dal soggetto chiamato a svolgere le funzioni di perito , che consentano di sospettare una sua certa parzialità”. La valutazione del giudice. La verifica, da parte del giudice, va fatta in rapporto al caso concreto, cercando di escludere la sussistenza di tale interesse nei termini suddetti. È peraltro indubitabile che la pretesa di assoluta verginità” in capo al perito oltre ad essere assolutamente irragionevole e contraddittoria, laddove si richieda al professionista una piena conoscenza della materia, sia anche contrastante con i principi costituzionali di libertà di espressione e formazione del pensiero scientifico di cui al combinato degli artt. 21 e 33 Cost. . Sulla imparzialità del perito. Tuttavia, nel caso nomina di periti che appartengano al comitato scientifico di una ONLUS della quale perseguano anche le finalità e che evidentemente assumono anche una posizione scientifica rispetto ad un'altra , non può che ritenersi sussistente una forma di incompatibilità. Infatti, ferma restando la buona fede dei soggetti nominati, sussiste un legame operativo che implica una condivisione di iniziative e uno scambio di informazioni costante tra il cultore dell’aspetto scientifico e l’organo che incarna la volontà degli associati . La costituzione di parte civile della ONLUS in altro procedimento. Oltre ciò, poi, la circostanza che la medesima ONLUS si sia costituita parte civile in un procedimento instaurato nei confronti dei medesimi soggetti e riguardante fatti analoghi, comporta una percezione, da parte del destinatario del giudizio, di una mancanza di imparzialità. Infatti, il fatto che i periti, nominati nel giudizio che li riguarda, sono anche parti di un’organizzazione, ente o associazione che ha richiesto, in un altro giudizio, la loro punizione, non può che lasciare sospettare un loro sottostante convincimento di colpevolezza che si scontra ed è certamente incompatibile con l’imprescindibile principio di imparzialità garantito per legge.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 luglio – 24 ottobre 2016, numero 44736 Presidente Vecchio – Relatore Magi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dibattimentale emessa in data 19 maggio 2016 la Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - ha respinto l’istanza di ricusazione dei periti esperti in medicina del lavoro ed epidemiologia Cr.Pa. e B.E. , formulata dalla difesa degli imputati odierni ricorrenti C.L. e R.F.A. . Va premesso che gli istanti C. e R. risultano rinviati a giudizio e condannati in primo grado sent. Tribunale Taranto del 25.3.2014 nel giudizio relativo all’istanza in riferimento alle ipotesi di reato di cui all’articolo 589 co.2 e 449 cod.penumero pendente in grado di appello nr. 226/2015 R.G. App. nei confronti di S.G. e altri 26 imputati. All’udienza del 19 maggio 2016, respinta l’istanza di ricusazione, i due periti ricevevano l’incarico dalla Corte di Appello. La formulazione dei quesiti - per come si evince dal relativo verbale di udienza ha ad oggetto a l’accertamento della diagnosi di morte da mesotelioma pleurico e/o da neoplasia polmonare in riferimento a 18 persone offese b l’individuazione, nei casi accertati di mesotelioma, del nesso causale tra la morte di ciascuna vittima e l’esposizione ad amianto nell’ambiente lavorativo dello stabilimento OMISSIS c una serie di sub-quesiti in tema di incidenza della esposizione all’amianto nel processo determinativo della malattia, nonché in tema di idoneità delle condotte omissive - contestate nel capo di imputazione - ad evitare l’insorgenza del mesotelioma. 1.1 Ciò posto, nell’esaminare i motivi della istanza di ricusazione, il giudice procedente ai sensi dell’articolo 223 co.4 cod.proc.penumero così ne motiva il rigetto a il dott. Cr. da anni non risulta più componente dell’associazione omissis associazione costituita parte civile nel diverso procedimento numero 938/2010 RGNR b la effettiva qualità di componenti del comitato scientifico di omissis di entrambi i periti il dott. B. di articolazione territoriale lombarda non è valido motivo di ricusazione, trattandosi di mera attività di studio e consultazione scientifica che non radica alcun interesse rilevante ai sensi dell’articolo 36 cod.proc.penumero c il fatto che i due periti abbiano espresso pareri su questioni scientifiche in sede divulgativa o di incontri di studio non costituisce valido motivo di ricusazione d il dott. B. non è l’estensore della parte di un dossier di - relativo peraltro all’inquinamento atmosferico - che prende in esame vicende correlate allo stabilimento omissis . 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori, già nominati procuratori speciali - R.F.A. e C.L. , articolando distinti motivi. 2.1 I ricorrenti, nella premessa in fatto, evidenziano come la medesima autorità procedente abbia in precedenza accolto l’istanza di ricusazione di altro perito, in ragione del fatto che costui risultava essere componente del comitato scientifico di una onlus collegata ad una associazione sindacale la CGIL costituita parte civile nel medesimo procedimento, risultando configurabile - sia pure da un punto vista meramente formale - una situazione di potenziale interesse, rilevante ai fini di legge. Si rievocano, altresì i contenuti dell’istanza. Si rappresenta - in particolare - la rilevanza della condizione soggettiva dei due periti in rapporto alla partecipazione di costoro al comitato scientifico di Legambiente nazionale o della articolazione lombarda . Ciò perché l’associazione Legambiente risulta costituita parte civile nel procedimento pendente a carico di R.N. ed altri numero 938/2010 Rgnr ove risultano imputati del delitto di cui all’articolo 437 cod.penumero medesimo titolo di reato contestato nel presente procedimento gli stessi R.F.A. e C.L. . 2.2 Ciò posto, si deduce al primo motivo l’erronea applicazione della disciplina regolatrice e il vizio di motivazione dell’ordinanza. Il punto controverso, ad avviso dei ricorrenti, è rappresentato in primis dalla identificazione dell’interesse rilevante ai fini previsti dall’articolo 36 co. 1 lett. a cod. proc. penumero . Tale non può essere considerato - in tesi - il solo interesse patrimoniale, essendo da ritenersi rilevante anche l’interesse morale, che nel caso in esame andava ritenuto sussistente, in virtù della partecipazione dei periti al comitato scientifico della onlus omissis , per le ragioni esposte nella istanza originaria. In particolare si osserva che la motivazione espressa su tale aspetto della domanda è alquanto opaca e scarsamente decifrabile, non avendo realmente esaminato - la Corte di merito - il tema dedotto. L’avvenuto esercizio dell’azione civile nel procedimento parallelo” da parte della onlus OMISSIS sarebbe dato da cui desumere in modo oggettivo l’esistenza di un co-interesse, tale da appannare la immagine di terzietà del perito si cita, sul tema, la decisione numero 50362 del 2014 emessa da questa Corte . La stessa attività divulgativa, posta in essere da uno dei periti nell’ambito di pubblicazione curata da OMISSIS implica l’evidente condivisione di scopi e finalità tra la associazione e le persone dei periti. Si rappresenta inoltre - in riferimento alla posizione del perito Cr. - che la motivazione relativa alla avvenuta cessazione di incarichi in seno alla associazione omissis è del tutto apodittica. Si deduce, altresì, la contraddittorietà della decisione impugnata rispetto a quanto evidenziato dalla stessa Corte di Appello in sede di accoglimento della antecedente istanza di ricusazione, come evidenziato in parte narrativa. Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento. La Corte ha deciso sulla domanda di formulazione nel corso della medesima udienza dibattimentale, senza fissare udienza ad hoc in tesi, ai sensi dell’articolo 127 cod.proc.penumero e vulnerando il diritto degli imputati non presenti a ricevere avviso. 2.3 Con memoria successiva al deposito della requisitoria scritta del Sig. Procuratore Generale presso questa Corte, i ricorrenti sottolineano che la sostanziale medesimezza della imputazione contestata nei due procedimenti disastro colposo / disastro der. nte da omessa prevenzione degli infortuni , uno dei quali vede costituita la onlus OMISSIS radica l’interesse - nella ampia accezione di cui all’articolo 36 cod.proc.penumero - dei periti, così come evidenziato in sede di ricorso. Si ribadiscono, altresì i contenuti delle residue doglianze. 3. Il sig. Procuratore Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta del 20 giugno 2016, ha chiesto il rigetto del ricorso. Quanto al tema del preteso interesse nel procedimento il P.G. indica come rilevante esclusivamente quello patrimoniale citando sez.VI numero 855 del 1999 . Nessun vantaggio economico, si afferma, deriverebbe ai periti dall’esito del giudizio penale in senso favorevole alla opzione di accusa. Nessun appannamento di terzietà deriverebbe, inoltre, dalle divulgazioni scientifiche effettuate dai periti o dalla condizione di componenti del comitato scientifico della onlus OMISSIS , non essendo stata posta in essere alcuna anticipazione di giudizio sullo specifico oggetto del procedimento. Quanto al lamentato vizio procedurale, la insussistenza è ricollegata alla avvenuta decisione in udienza, nel rispetto del contraddittorio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato - al primo motivo - e va accolto, per le ragioni che seguono. 1.1 La fondatezza del ricorso è da ricollegarsi - ad avviso del Collegio - ad uno specifico profilo di doglianza, puntualmente coltivato dai ricorrenti. Tale profilo concerne la particolare condizione di fatto rappresentata dalle seguenti circostanze a l’essere entrambi i periti componenti il dott. Cr. nella articolazione nazionale, il dott. B. in quella della Lombardia del comitato scientifico della onlus omissis b l’esistenza di procedimento pendente nel medesimo distretto nei confronti tra gli altri - degli attuali ricorrenti, per fatti che appaiono prima facie strettamente correlati a quello nel corso del quale si è avanzata l’istanza di ricusazione e nel cui ambito la onlus omissis risulta costituita parte civile. 1.2 Prima di apprezzare - in diritto - la rilevanza di tali due circostanze di fatto, che appaiono incontroverse, è tuttavia opportuno precisare che quanto al lamentato vizio procedurale il ricorso andrebbe qualificato inammissibile per assenza di legittimazione, essendo stata emessa la decisione impugnata in contraddittorio con gli attuali ricorrenti lì dove il caso esaminato da Sez. IV numero 7318 del 19.1.2010, cui si ispirano i ricorrenti, riguardava un procedimento di ricusazione deciso de plano , sicché i pretesi legittimati e interessati alla formulazione della doglianza andrebbero, al più, identificati negli imputati assenti fermo restando, nei confronti di costoro, il contemperamento necessario con i contenuti della previsione di legge di cui all’articolo 223 co.3 cod.proc.penumero . 2. Ciò posto, il tema introdotto dal ricorso concerne, in primo luogo - ed in modo assorbente - la ricognizione della locuzione interesse nel procedimento che compare nel testo dell’articolo 36 co.1 lett. a cod.proc.penumero . Ciò in rapporto al fatto che - per espresso dettato normativo - le disposizioni che regolamentano i casi di astensione e ricusazione del giudice esclusa la generale clausola atipica dell’articolo 36 co.1 lett. h si applicano al perito e pertanto ne configurano la posizione processuale in termini di doverosa essenza nonché obiettiva apparenza di imparzialità rispetto all’oggetto della controversia. È dunque utile evidenziare come tale scelta l’estensione al perito della disciplina della ricusazione, modellata sulla falsariga di quella prevista per il giudice risalga all’intervento legislativo adottato con legge numero 517 del 18 giugno 1955, posto che il codice emanato nel 1930, innovando rispetto a quello promulgato nel 1913, aveva eliminato l’istituto in questione perché, secondo i contenuti della Relazione del Guardasigilli dell’epoca il perito non decide, ma esprime semplicemente un parere . Le ragioni della reintroduzione, nel 1955, dell’istituto della ricusazione del perito, vennero espresse con non scarsa lungimiranza e senso pratico nella relazione di accompagnamento, con sottolineatura della particolare incidenza della perizia sulla decisione della causa, posto che la complessità delle cognizioni scientifiche, necessarie assai spesso per esercitare un efficiente controllo di natura tecnica sui metodi ed i risultati delle indagini peritali, praticamente rende difficile al giudice - la cultura tecnica è per lo più generica - discostarsi dal parere del suo ausiliare . La ragione logico-sistematica - peraltro ribadita con la codificazione del 1989 - si accresce di pregnanza ove si considerino due aspetti tra loro speculari e consistenti da un lato nella confermata tendenza storica del giudice togato ad affidare, dato il progresso tecnologico e scientifico, compiti sempre più elaborati e spesso decisivi, ferma restando la verifica metodologica al soggetto esperto, dall’altro la accresciuta consapevolezza dei possibili margini di errore nella ricostruzione degli accadimenti rilevanti e dei nessi tra i medesimi anche lì dove l’apporto ricostruttivo si accompagni al sapere scientifico, in costante evoluzione e autoverifica dei propri risultati si vedano, in termini generali, gli arresti di questa Corte in tema di rilevanza delle nuove metodologie scientifiche in caso di revisione - Sez. V numero 2982 del 26.11.2009, rv 245480 nonché quelli in tema di rilievo delle violazioni di protocolli scientifici condivisi e inutilizzabilità del preteso risultato probatorio, contenute in Sez. V numero 36080 del 25.3.2015 . Dunque la verifica di imparzialità del perito, anche nel senso di eliminazione dei fattori potenzialmente idonei ad appannare l’immagine di equidistanza di tale soggetto rispetto agli interessi in gioco, è aspetto che rientra a pieno titolo nella protezione costituzionale dei valori del giusto processo, sia in rapporto ai contenuti costituzionali che in riferimento a quelli sovranazionali. 3. L’estensione al perito delle norme dettate per la tutela della imparzialità del soggetto giudicante, sin qui ricostruita nelle sue finalità primarie, determina, senza dubbio alcuno, una necessità di interpretazione adeguatrice delle singole disposizioni, posto che se da un lato il valore della equidistanza dai poli della controversia accomuna le due figure, è pur vero che il valore aggiunto” del perito, ossia il tasso di conoscenza specialistica che costui è in grado di apportare è tanto più elevato quanto il soggetto in questione sia effettivo portatore di una esperienza, sovente maturata - preferibilmente in ambito non processuale - attraverso l’esame di numerosi casi e il costante aggiornamento culturale. In ciò, il Collegio esprime piena adesione alle considerazioni espresse, sul tema, da Sez.IV numero 50362 del 9.10.2014, rv 261592, decisione ove si è affermato che non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l’avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell’opzione dell’ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico. Proprio in detta decisione, in effetti, si sviluppano argomentazioni di particolare rilievo anche nel caso qui in esame. Nell’ambito della ricognizione del tema della anticipazione di giudizio” tema diverso, si badi bene, da quello qui in rilevo questa Corte ha infatti affermato, al di là dell’aspetto correlato alla medesimezza o meno del procedimento nel cui ambito è stato reso il parere, che il parere pregiudicante deve apparire inopinato, espresso al di fuori della sede propria e certamente tale non è quella giudiziaria. In altri termini, siccome il giudice non può essere ricusato perché in altri procedimenti ha manifestato, soddisfacendo l’obbligo motivazionale, la propria opinione a riguardo di questioni, anche fortemente controverse, concernenti l’imputazione e l’applicazione di norme processuali, per le medesime ragioni non può essere ricusato il perito del giudice, che doverosamente esprimendo la propria opinione nelle sedi proprie processuali, abbia apportato al giudice un sapere apprezzato dissonante rispetto all’interesse di altre parti in gioco in altro procedimento. Devesi, inoltre, soggiungere che la pretesa di assoluta verginità in capo al perito, per un verso, si mostra irragionevole e contraddittoria, in quanto al perito, esattamente al contrario, si chiede una piena conoscenza della materia e delle questioni che il giudice gli sottopone e, per altro verso, contrasta con i principi informatori dell’Ordinamento in materia di libertà di espressione e formazione del pensiero scientifico artt. 21 e 33 Cost. . Contribuire al dibattito scientifico nelle sedi proprie della formazione e divulgazione, partecipando a convegni, illustrando relazioni, tenendo lezioni in sede accademica o altrove, redigendo monografie e articoli, affrontando specifiche tematiche controverse o, comunque, meritevoli di approfondimento e scandaglio come per il caso dello sviluppo delle patologie asbesto-dipendenti non può giammai integrare quell’intrusione pregiudizievole sull’oggetto del procedimento che la legge indica a sospetto . Al tempo stesso, è stata segnalata nella medesima decisione la doverosità - a fini di tutela dell’apparenza obiettiva di imparzialità - di una verifica circa l’assenza di ruoli stabili svolti dai soggetti nominati periti inumero . enti, associazioni, imprese, comitati che perseguano finalità al cui soddisfacimento risulti utile assumere una posizione scientifica piuttosto che un’altra. 3.1 Tale ultima considerazione ricade nel caso in esame, sia pure sotto un diverso profilo, rappresentato - come si è detto - dalla identificazione dell’interesse di cui all’articolo 36 co. 1 lett. a cod.proc.penumero . In particolare, non può essere accolta - specie in rapporto alla posizione del perito - la lettura riduttiva del contenuto della disposizione, considerando come rilevante il solo interesse patrimonialmente apprezzabile in tal senso, di recente, Sez. V numero 6805 del 21.1.2015, rv 262732 . La nozione postula, nella accezione risultante dalla elaborazione giurisprudenziale in prevalenza maturata in tema di ricusazione del giudice la riconduzione della situazione investigata ad un interesse giuridicamente rilevante, tale da determinare in rapporto all’esito della controversia un vantaggio economico o morale in tal senso, Sez.VI numero 1711 del 11.5.1998, rv 211132 , ferma restando la irrilevanza di un mero, presunto interesse di tipo ideologico” tra le molte, Sez. I numero 4336 del 25.6.1996, rv 205633 . L’interesse morale - giuridicamente apprezzabile - prescinde, dunque, dall’ipotesi dell’accrescimento patrimoniale diretto o indiretto e si pone in correlazione con la specifica vicenda oggetto del procedimento, da un lato, e le iniziative visibili e apprezzabili tenute, in precedenza, dal soggetto chiamato a svolgere la funzione di perito dall’altro, tale da consentire la fomulazione, in chiave oggettiva, anche di un semplice sospetto” di parzialità. Si tratta, dunque di una verifica che va compiuta in concreto, tenendosi conto delle variabili indicate in precedenza che portano ad escludere la presenza di detto interesse nei casi di precedente, ordinaria, manifestazione di pareri in chiave tecnica ed in casi analoghi a quello scrutinato. 3.2 Nel caso in esame detto interesse morale - sulla base delle allegazioni delle parti e dello stesso contenuto del provvedimento - va ritenuto, in concreto, sussistente, con accoglimento del ricorso. È fondata, in proposito, la doglianza difensiva sia in punto di diritto che in rapporto alla estrema genericità della motivazione espressa in fatto nel provvedimento gravato. Il ruolo di componente del comitato scientifico di una onlus - nel caso in esame trattasi di OMISSIS - non va ipotizzato in astratto ma va ricostruito sulla base dell’esame del relativo Statuto, presente in atti in quanto allegato alla costituzione di parte civile esibita dalla difesa. Nel caso in esame rileva l’articolo 27 che testualmente recita il comitato scientifico è organismo di consulenza e ricerca di OMISSIS . Opera in completa autonomia mediante un apposito regolamento che ne definisce le modalità e i termini di funzionamento, ma in stretto contatto con l’Assemblea dei delegati. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento di OMISSIS . Ora, in tale costruzione sintattica è dato cogliere da un lato una riaffermazione di autonomia, dall’altro quella di un obiettivo legame operativo in stretto contatto con l’Assemblea dei delegati il che, per logica comune, implica una condivisione di iniziative e uno scambio di informazioni costante tra il cultore dell’aspetto scientifico e l’organo che incarna la volontà degli associati, a fini di realizzazione più che legittima degli scopi statutari di tutela dell’ambiente. Ferma restando, pertanto, la condizione di buona fede degli esperti nominati e non essendo in rilievo il valore della produzione scientifica dei medesimi ciò che rileva, al fine di rendere efficace la previsione di legge in punto di imparzialità percepita dal destinatario del giudizio è l’analisi delle ricadute di tale rapporto nello specifico caso oggetto di trattazione. In tal senso, non vi è dubbio alcuno circa il fatto che l’avvenuta costituzione di parte civile dell’associazione OMISSIS , in un processo che vede imputati i medesimi soggetti e che vede analizzate condotte del tutto similari a quelle contestate nel giudizio in corso, quanto a luogo, tempi e modalità, è fatto idoneo a realizzare il pregiudizio che l’articolo 36 del codice di rito mira ad evitare. E ciò, invero, non perché dall’eventuale accoglimento della domanda - nel procedimento correlato - deriverebbe un vantaggio anche patrimoniale per la onlus, ma perché l’avvenuta costituzione di parte civile è azione privata con la quale il soggetto esponenziale afferma una volontà di punizione e dunque, sempre per logica deduttiva, un sottostante convincimento di colpevolezza dei soggetti tratti a giudizio. Se a tale aspetto si unisce la ricostruzione del ruolo dei componenti tecnici del comitato scientifico della onlus - che proprio in virtù della esperienza maturata sono chiamati a dare consigli all’Assemblea - non può negarsi l’esistenza di un percepibile interesse morale all’assenza di smentita rispetto alle ragioni complessive sostenute dalla onlus con l’atto di esercizio dell’azione civile, nel correlato procedimento, tale da pregiudicare l’apparenza obiettiva di imparzialità. In rapporto a tale doglianza il ricorso va pertanto accolto, con diretta statuizione - data la superfluità del rinvio - della fondatezza delle istanze di ricusazione originarie, sul punto qui scrutinato, proposte nei confronti dei periti dott. B. e dott. Cr. . P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata accoglie la ricusazione dei periti B. e Cr. dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, per la sostituzione dei periti. Si comunichi con urgenza il dispositivo alla Corte territoriale.