“Contratto di convivenza” con cittadina italiana riconosciuto come causa ostativa all’espulsione

La convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con contratto di convivenza” disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 19, comma 2, lett. c , d.lgs. n. 286/1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione.

Lo ha stabilito al Corte di Cassazione con la sentenza n. 44182/16, depositata il 18 ottobre. Il caso. Il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l’opposizione proposta dall’imputato avverso l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva decretato la sua espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 16, d.lgs. n. 286/1998. A sostegno della decisione il Tribunale argomentava rilevando l’obbligatorietà della citata espulsione quale misura sostitutiva da applicarsi nell’ultimo biennio di pena ai condannati privi di titolo di soggiorno, ribadendo la insussistenza di cause ostative alla sua applicazione. Avverso il detto provvedimento ricorre per cassazione l’interessato denunciandone l’illegittimità per violazione di legge, osservando di aver compiutamente documentato di vivere da tempo in Italia con il suo nucleo familiare originario ed in particolare di convivere more uxorio con cittadina italiana. Condizione ostativa. Il ricorso è fondato. La Corte rammenta che è condizione ostativa all’espulsione dello straniero disciplinata all’art. 16, d.lgs. n. 286/1998, la sua convivenza con il coniuge ovvero con un parente entro il quarto grado di nazionalità italiana. Nel caso in esame il ricorrente, non coniugato, oppone uno stato di convivenza more uxorio con cittadina italiana. Si pone pertanto la questione interpretativa se con il termine coniuge” inserito nella norma di riferimento, si possa intendere non soltanto la formalizzazione giuridica del vincolo matrimoniale, ma anche la situazione della coppia di fatto che non abbia contratto vincolo matrimoniale secondo le leggi dello Stato italiano. Principio. La Corte, a tal proposito, sancisce il seguente principio di diritto la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con contratto di convivenza” disciplinato dalla legge n. 76/2016, è ostativa all’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 19, comma 2, lett. c , d.lgs. n. 286/1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione . La Corte annulla pertanto l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 giugno – 18 ottobre 2016, n. 44182 Presidente Cavallo – Relatore Bonito Considerato in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 3 dicembre 2014, rigettava l’opposizione proposta da Z.A. avverso l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza di Cuneo, in data 4 novembre 2014, aveva decretato la sua espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 286/1998. A sostegno della decisione il tribunale argomentava rilevando l’obbligatorietà della disposta espulsione quale misura sostitutiva da applicarsi nell’ultimo biennio di pena ai condannati privi di titolo di soggiorno, sottolineandone la natura amministrativa C. Cost. 226/2004 e ribadendo la insussistenza di cause ostative alla sua applicazione. 2. Avverso il provvedimento detto ricorre per cassazione l’interessato denunciandone la illegittimità per violazione di legge perché non ricorrenti, in concreto, i presupposti richiesti dall’art. 16 d.lgs. 286/1998 e vizio della motivazione sul punto, in particolare osservando di aver pienamente e compiutamente documentato di vivere da tempo in Italia con il suo nucleo familiare originario ed in particolare di convivere more uxorio con cittadina italiana. Ritenuto in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini che si passa ad esporre ed a precisare. Preso atto di quanto lamentato difensivamente, giova rammentare che è condizione ostativa alla espulsione dello straniero disciplinata all’art. 16 d.lgs. 286/1998, ai sensi del successivo art. 19, co. 2 lett. c , la sua convivenza con il coniuge ovvero con un parente entro il quarto grado di nazionalità italiana. Nel caso in esame il ricorrente, non coniugato, oppone uno stato di convivenza more uxorio con cittadina italiana. Si pone pertanto la questione interpretativa se con il termine coniuge inserito nella norma di riferimento l’art. 19, co. 2 lett. c d.lgs. 286/1998 si possa intendere non soltanto la formalizzazione giuridica del vincolo matrimoniale, ma anche la situazione della coppia di fatto che non abbia contratto vincolo matrimoniale secondo le leggi dello Stato. 2. Al riguardo occorre registrare, allo stato, un orientamento, maggioritario, della Corte secondo il quale la semplice convivenza more uxorio non è ostativa alla espulsione ai sensi della norma innanzi citata così Cass. Sez. I, n. 48684 del 29.9.2015, rv. 265387, secondo cui la norma in commento, in quanto di natura eccezionale, non sopporta interpretazioni analogiche Sez. I, n. 16446 del 16.3.2010, rv. 247452 Sez. I, n. 24710 del 22.5.2008, rv. 240596, e dello stesso anno rv. 242518 . Di segno contrario e cioè nel senso che anche la convivenza more uxorio, in quanto in concreto pienamente omogenea a quella matrimoniale, è ostativa alla espulsione di cui all’art. 16 d. lgs. 286/1998 è la pronuncia n. 26753, Sez. I, del 27.5.2009, rv. 244715. 3. L’applicazione normativa delle regole appena evocate non può tuttavia ignorare che in data 20.5.2016 è stata approvata la legge n. 76, giustamente accolta dall’opinione pubblica, dagli operatori e dai teorici del diritto come disciplina epocale, con la quale, come è noto, sono state riconosciute dall’ordinamento statuale e disciplinate positivamente le unioni tra persone dello stesso sesso e, con esse, anche quelle di fatto tra eterosessuali. Orbene, la finalità perseguita dal legislatore con tale nuova regolamentazione è quella di parificare, pur distinguendo le relative discipline positive e specifiche, la nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente, e questo attraverso l’introduzione, a fianco del matrimonio regolamentato dagli artt. 82 e segg. c.c., del c.d. contratto di convivenza . La legge inoltre, per quanto di interesse, ha cura di stabilire il principio generale che, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine coniuge , questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita ad un’altra con il contrato di convivenza analoga parificazione si legge poi esplicitamente al comma 38 dell’art. 1 ai fini delle facoltà riconosciute al coniuge dall’ordinamento penitenziario. 4. Tutto ciò non può pertanto non riverberarsi sulla regolamentazione della fattispecie concreta venuta all’esame della Corte, non potendosi negare al ricorrente la possibilità, alla luce delle nuove regole, di acquisire lo status familiare riconosciuto dalla legge ai fini in discorso, considerazione questa che comporta, conseguenzialmente, la necessità di provvedere all’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino affinché provveda al riesame dell’opposizione proposta dal ricorrente decidendola alla luce del seguente principio di diritto la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con contratto di convivenza disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 19 co. 2 lett. c d.lgs. 286/1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione . P.T.M. la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.