Depenalizzato il reato di intermediazione illecita di manodopera: inflitta agli imputati la pena pecuniaria

In assenza di un'espressa esclusione, sono depenalizzate le fattispecie disciplinate dall'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003 punite con la sola pena pecuniaria, tra cui il reato di appalto illecito e di distacco illecito .

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43926/16, depositata il 18 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Macerata condannava gli imputati per il reato di illecita somministrazione di lavoratori di cui agli artt. 4 e 18, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003. Avverso tale provvedimento ha proposto appello il difensore dei ricorrenti, deducendo che il primo fosse un semplice socio lavoratore della ditta, privo di qualifica o di poteri di amministrazione, figlio del secondo, anch’egli socio lavoratore dell’azienda lamenta dunque erronea qualificazione giuridica del fatto, e l’affermazione di responsabilità degli imputati. Lamenta altresì la sproporzione della pena inflitta e l’omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Disposizioni normative. L'art. 18, comma 5 -bis , prima parte, del d.lgs. n. 276/2003 prevede che nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo . II d.lgs. n. 8/2016 ha depenalizzato l'ipotesi base del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco art. 18, comma 5 -bis , non anche l'ipotesi aggravata relativa allo sfruttamento dei minori, nel caso di specie non contestata e neppure astrattamente configurata. Nel caso di specie, il reato di cui all'art. 18, comma 5 -bis , d.lgs. n. 276/2003 è punito, quanto alla fattispecie base, con la pena della sola ammenda. Il comma 2 dell'art. 1 d.lgs. n. 8/2016 precisa che la disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria . In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. Depenalizzazione. Pertanto, qualora il reato de quo appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1 sia commesso mediante lo sfruttamento di minori l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. In tal caso, dunque, la circostanza aggravante deve essere considerata titolo autonomo di reato e la fattispecie aggravata si sottrae perciò alla depenalizzazione, al contrario dell'ipotesi base che invece ne rimane, come nella specie, investita, non essendo ravvisabili neanche le ipotesi di esclusione previste dai comma 3 dell'art. 1 d.lgs. n. 8/2016 secondo cui la disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto . Ne consegue che, in assenza di un'espressa esclusione, sono depenalizzate le fattispecie disciplinate dall'art. 18 del d.lgs. n. 276 del 2003 punite con la sola pena pecuniaria, tra cui il reato di appalto illecito e di distacco illecito . Pertanto, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, assorbiti i motivi di impugnazione, dispone la trasmissione degli atti alla Direzione provinciale del lavoro di Macerata, luogo di commissione del fatto, per quanto di competenza in merito alla violazione amministrativa.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 luglio – 18 ottobre 2016, n. 43926 Presidente Amoroso – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/07/2014 il Tribunale di Macerata condannava P.V. e P.P. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di illecita somministrazione di lavoratori di cui agli artt. 4 e 18, comma 5, digs. n. 276 del 2003. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto appello il difensore dei ricorrenti, Avv. R.E., deducendo che P.P. era un semplice socio lavoratore della ditta, privo di qualifica o di poteri di amministrazione, figlio di P.V., anch'egli socio lavoratore dell'azienda erronea, dunque, è la qualificazione giuridica del fatto, e l'affermazione di responsabilità degli imputati lamenta, inoltre, la sproporzione della pena inflitta, e l'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 3. Veniva disposta la trasmissione dell'appello alla Corte di Cassazione, rilevando trattarsi di sentenza inappellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in conformità al principio della conversione in ricorso per cassazione. Considerato in diritto 1. L'art. 18, comma 5-bis, prima parte, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 prevede che nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo . II decreto legislativo dei 15 gennaio 2016, n. 8 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2016 e in vigore dal 6 febbraio 2016 - ha depenalizzato l'ipotesi base dei reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco art. 18, comma 5-bis , non anche l'ipotesi aggravata relativa allo sfruttamento dei minori, nel caso di specie non contestata e neppure astrattamente configurata. A tale conclusione si giunge considerando che l'art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 dispone al primo comma che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda . Nel caso di specie, il reato di cui all'art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276 del 2003 è punito, quanto alla fattispecie base, con la pena della sola ammenda. Il comma 2 dell'art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 precisa che la disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato . Pertanto, qualora il reato de quo appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1 sia commesso mediante lo sfruttamento di minori che, di regola, si ha con l'avviamento al lavoro di soggetti minori di 15 anni o che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria, o ancora minori compresi tra i 15 e i 18 anni per adibirli ai lavori espressamente vietati dall'art. 6, L. 17 ottobre 1967, n. 977, come modificato dal D.Lgs. 4 agosto 999, n. 345 e quindi dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 , l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. In tal caso, dunque, la circostanza aggravante deve essere considerata titolo autonomo di reato e la fattispecie aggravata si sottrae perciò alla depenalizzazione, al contrario dell'ipotesi base che invece ne rimane, come nella specie, investita, non essendo ravvisabili neanche le ipotesi di esclusione previste dai comma 3 dell'art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 secondo cui la disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto . Ne consegue che, in assenza di un'espressa esclusione, sono depenalizzate le fattispecie disciplinate dall'art. 18 dei d.lgs. n. 276 del 2003 punite con la sola pena pecuniaria, tra cui il reato di appalto illecito e di distacco illecito art. 18 comma 5-bis, in relazione, rispettivamente, all'art. 29, comma 1, e all'art. 30 comma 1 , essendo tali fattispecie di reato, nella loro ipotesi-base, punite con l'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. L'art. 8 dei d.lgs. n. 8 del 2016, derogando al principio di legalità fissato dall'art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce espressamente che le sanzioni amministrative, ivi introdotte, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 8 dei 2016, purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, mentre l'art. 9, che disciplina la fase di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, stabilisce, per quanto qui interessa, che va pronunciata sentenza di assoluzione, ex art. 129 cod. proc. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con conseguente trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa, che va individuata in quella prevista dalla legge che disciplina la violazione o, in mancanza di previsione, in quella individuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689 e, dunque, in quella competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto n. 8 del 2016, individuabile, nel caso in esame, nella Direzione Territoriale del Lavoro, quale articolazione periferica dei Ministero del Lavoro e delle Politiche Agricole, nel cui ambito la violazione sarebbe risultata commessa. 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, assorbiti i motivi di impugnazione, va disposta la trasmissione degli atti alla Direzione provinciale del lavoro di Macerata, luogo di commissione dei fatto, per quanto di competenza in merito alla violazione amministrativa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia degli atti alla Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata. Motivazione semplificata.