Ebbrezza minimal alla guida: automobilista non punibile

Inequivocabile l’esito del test a cui è stato sottoposto l’uomo. I risultati, però, raccontano di un piccolo sforamento rispetto al minimo consentito dalla norma. Egli, peraltro, risulta incensurato. La sua condotta viene ritenuta, alla fine, lieve e non punibile.

Controllo a sorpresa per l’automobilista. L’esito dato dall’etilometro lo fa finire sotto accusa per guida in stato di ebbrezza”. Ma, alla fine, proprio i numeri forniti dal test lo salvano. La sua condotta, difatti, è ritenuta valutabile come non grave, e quindi non punibile. Cassazione, sentenza numero 43854, sezione Quarta Penale, depositata il 17 ottobre Test. A rivoluzionare l’intera vicenda giudiziaria provvedono i magistrati della Cassazione. Azzerate, difatti, le decisioni assunte prima dal Gip e poi dalla Corte d’appello nessuna condanna per l’automobilista beccato ubriaco al volante della propria vettura. Accolta l’obiezione mossa dal difensore, secondo cui l’episodio sarebbe particolarmente tenute , visto il non elevato tasso alcolemico e considerato che il suo cliente è incensurato . Esito del test. Per i giudici del ‘Palazzaccio’ è significativo, innanzitutto, l’esito del test , che ha fornito un dato, 0,96 grammi per litro , di poco superiore al limite minimo nella forbice prevista dal Codice della strada e che va 0,8 grammi per litro a 1,5 grammi per litro . A completare il quadro, poi, il fatto che l’automobilista risulti incensurato , e che i giudici di merito abbiano applicato un mite trattamento sanzionatorio , concedendo anche la sospensione della pena e la non menzione . Tutto ciò spinge i magistrati a ritenere non punibile , poiché non grave, il comportamento tenuto dall’uomo alla guida.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 settembre – 17 ottobre 2016, n. 43854 Presidente Romis – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.I1 26 gennaio 2016 la Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme dei 15 ottobre 2014 con la quale F.S., all'esito dei giudizio abbreviato, è stato riconosciuto colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebrezza alcoolica art. 1, comma 2, lett. b, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e conseguentemente condannato alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre tempestivamente per cassazione il difensore di F.S., affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Censura, in particolare, violazione di legge in quanto, essendo entrato in vigore il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che all'art. 1 ha introdotto l'art. 131-bis cod. pen., la sentenza andrebbe annullata senza rinvio, potendo la stessa Cassazione riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità in questione, come affermato da precedenti di legittimità che si richiamano si evidenzia al riguardo che il fatto contestato all'imputato sarebbe particolarmente tenue, atteso il non elevato tasso alcoolemico, l'assenza di pericolo e l'avere già il giudice di merito riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravanti, e F.S., che è incensurato. Chiede in conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. Quanto, infatti, alla invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non erra il ricorrente nel sostenere che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare anche di ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità dei predetto istituto, come già sostenuto in più pronunzie della Cassazione a Sezioni semplici ad es., Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015, Clemente, Rv. 264596 Sez. fer., n. 36500 del 13108/2015, Greco, Rv. 264703 Sez. 5, n. 5800 del 02/07/2015, dep. 2016, Markikou, non mass. Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308 Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496 nell'immediatezza dell'entrata in vigore della norma e, quindi, confermato dalla Corte di legittimità nella qualificata composizione a Sezioni unite Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593-4 . Ed è ben noto che la S.C., ferma la preclusione all'accesso diretto agli atti, può riconoscere o escludere la particolare tenuità dei fatto sulla base degli elementi desumibili dalla sentenza impugnata Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 , valutando complessivamente tutte le peculiarità della fattispecie concreta e tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile, dell'entità dei danno e del pericolo Sez. U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 e, sotto il profilo soggettivo, dell'abitualità del comportamento Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 . Ciò posto, il Collegio prende atto che i giudici di merito descrivono il fatto come sostanzialmente tenue, come si desume dal valore all'esito del test 0,96 grammi / litro di poco superiore al limite minimo nella forbice da 0,8 g / I a 1,5 g / I prevista dalla lettera b dell'art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992 dalla scelta operata di applicare un mite trattamento sanzionatorio dal riconoscimento delle attenuanti generiche, stimate prevalenti sulle aggravanti, nella massima estensione dall'applicazione dei benefici della pena sospesa, che presuppone una valutazione prognostica favorevole, e della non menzione. Sotto il profilo soggettivo, l'imputato è incensurato. 2. Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'adozione della decisione in dispositivo artt. 131-bis cod. pen. e 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen. . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata non essendo punibile lo S. ai sensi dell'artt. 131-bis cod. pen