Quando una causa sopravvenuta è da sola sufficiente a causare un evento

L'evento dannoso può essere attribuito all'autore della condotta successiva in via esclusiva solo se esso sia frutto di un evento imprevedibile ed abnorme, tale da rendere irrilevanti tutte le condotte precedenti.

I Giudici della Suprema Corte, con la sentenza n. 43270/16 depositata il 13 ottobre, tornano a trattare lo spinoso argomento dei sinistri stradali. In particolare, l'incidente posto alla loro attenzione risultava aver coinvolto quattro autovetture e si era sviluppato sull'autostrada in più fasi interessando, in ordine successivo, una Tata, una Ford Focus condotta da uno degli imputati , una Mazda 3 condotta dalla persona offesa ed una Mazda 6 condotta dal secondo degli imputati . La dinamica del sinistro e la decisione del giudice di prime cure. La prima autovettura, la Tata, a seguito di un testa coda per cause non accertate, finiva per porsi in posizione contraria al senso di marcia sul margine destro della corsia di sorpasso. La seconda vettura, la Ford Focus, condotta da uno dei due imputati, finiva per collidere violentemente con la Tata. Sopraggiungevano la Mazda 3, condotta dalla persona offesa, e la Mazda 6, condotta dal secondo imputato, che, collidendo contro la prima, causava lesioni gravissime alla vittima mentre questi stava cercando di scendere dal mezzo. Sia alla Ford che alla Mazda 6 veniva contestata la velocità di guida perché non commisurata alle scarse condizioni di visibilità connesse all'ora ed alla presenza di una curva pericolosa a sinistra. Orbene, secondo il giudice di primo grado doveva essere esclusa la responsabilità del conducente della Mazda 3 - la quale non aveva colliso la Ford Focus - mentre risultava che fosse stata la Mazda 6 a penetrare nel lato destro della Mazda 3 proprio nel momento in cui il suo conducente stava uscendo. Il giudice precisava anche che una andatura diversa avrebbe consentito al conducente della Mazda 3, persona offesa, di evitare le vetture coinvolte così come era avvenuto per altri automobilisti che erano riusciti ad evitare il loro coinvolgimento nell'evento sinistroso. La pronuncia della Corte di appello. Il Tribunale competente, quale Giudice di appello, confermava la conclusione assolutoria del giudice di primo grado argomentando che la condotta del conducente della Ford Focus aveva indubbiamente innescato la concatenazione causale che aveva condotto il verificarsi delle lesioni riportate dell'automobilista della Mazda 3, ma la condotta dell'imputato a bordo della Mazda 6, per come contestata e ricostruita nella sentenza di primo grado, aveva avuto una efficacia interruttiva del nesso causale, in quanto era stata una concausa sopravvenuta e sufficiente a determinare l'evento. Ma qualcosa nell'impianto motivazionale della sentenza della Corte di appello non convince gli Ermellini. La ricostruzione dei Giudici della Corte di Cassazione. Infatti, i Giudici della Suprema Corte, dopo aver rammentato la propria giurisprudenza consolidata secondo cui la causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, esige comunque che il fattore causale prossimo non sia strettamente dipendente dal fattore causale più remoto dovendo porsi al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo del fattore causale più remoto , cassano con rinvio, per nuovo esame, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Tanto affinché questi, alla luce dei principi su richiamati dalla Cassazione, stabilisca se la condotta di guida del conducente della Mazda 6 abbia avuto i caratteri di anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità tali da recidere il nesso di causalità tra la precedente condotta posta in essere dalla Ford Focus e l'evento verificatosi in danno della parte offesa. La Cassazione ricorda che il rapporto di causalità può escludersi soltanto se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile l'evento dannoso può essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta successiva solo e soltanto se essa sia tale da rendere irrilevanti tutte le condotte precedenti e sia, inoltre, frutto di un evento del tutto imprevedibile ed abnorme agli accadimenti antecedenti ad esso legati. I sinistri stradali, la situazione di pericolo colpevolmente causata, i fatti prevedibili e quelli imprevedibili. In base alla stessa consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, fermo resta che, in materia di circolazione stradale, sono di per sè sempre prevedibili e quindi tutt'altro che eccezionali le altrui imprudenza e negligenza, e che, soprattutto in autostrada dove le autovetture procedono anche a velocità elevata, è quanto mai probabile che, in caso di colpa che determina un grave incidente, il sopraggiungere degli altri veicoli, eventualmente procedenti a velocità non adeguata come nel caso di specie, provochi altri gravi incidenti. In questo contesto, proprio perché viene ad inserirsi in una situazione di pericolo colpevolmente determinata, il comportamento imprudente di altri utenti, compresa la vittima, non esclude il nesso di causalità, ma si pone come coefficiente di uno stato di fatto illegittimo, anteriormente determinato da altri cui resta imputabile, con conseguente configurabilità di un concorso di azioni colpose indipendenti. La responsabilità dei due giudici di merito primo grado ed appello stava nel fatto di non aver spiegato quali fossero i caratteri di anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità della condotta tenuta dal conducente della Mazda 6 quarta vettura coinvolta nel sinistro , tali da recidere il nesso di causalità con la condotta posta in essere del conducente della Ford Focus seconda vettura in ordine di coinvolgimento nell’incidente stradale .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 settembre – 13 ottobre 2016, n. 43270 Presidente Bianchi – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Nola con la sentenza impugnata da un lato ha confermato la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di quella stessa città il 22 novembre 2013 con la quale R.C. era stato assolto dall’imputazione di lesioni colpose gravissime commesse, in violazione della normativa sulla circolazione stradale, ai danni di S.G. il omissis e dall’altro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle parti civili S.G. e Sp.An. nei confronti dell’imputato Z.M. di A.G. . 2.Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ai soli effetti della responsabilità civile, le costituite parti civili S.G. e Sp.An. . 3. Il ricorso, presentato nell’interesse di S.G. , è affidato a due motivi di doglianza. 3.1. Nel primo viene dedotta violazione dell’art. 41 comma 2 c.p. laddove è stato ritenuto che l’evento verificatosi ai suoi danni sia stato legato alla condotta tenuta dall’imputato R. da un rapporto di causalità materiale, ma che detto rapporto sia stato interrotto dalla condotta successiva posta in essere dal coimputato Z.M. di A.G. che sarebbe da sola causa dell’evento finale . Rileva il ricorrente che la condotta illecita posta in essere dal R. , condannato per omicidio colposo relativamente al tamponamento con l’autovettura di tale V.G. e causa originaria dell’ingombro stradale, ebbe a generare i successivi tamponamenti e che nessuno dei due giudici di merito ha chiarito quale sia stata la condotta anomala, eccezionale e imprevedibile, tenuta dallo Z.M. di A.G. tale da recidere il nesso di causalità. 3.2.Nel secondo motivo vengono dedotti violazione dell’art. 125 n. 3 c.p. in relazione all’art. 597 c.p.p. e vizio di motivazione, in quanto la sentenza del Giudice di primo grado era stata impugnata anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ma i relativi motivi di gravame non avevano formato oggetto di alcun riferimento nella sentenza del Giudice di appello né nella motivazione né nel dispositivo 4. Il ricorso, presentato nell’interesse di Sp.An. , è a sua volta affidato a due motivi di ricorso. 4.1.Nel primo si deduce violazione degli artt. 40 e 41 c.p. laddove è stato ritenuto che la condotta colposa dell’imputato Z.M. di A.G. è stata una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, per quanto concerne le gravissime lesioni personali riportate dal Sarago, marito della ricorrente. Quest’ultima si lamenta del fatto che entrambi i giudici di merito hanno omesso di valutare correttamente il fatto che la riconosciuta violazione cautelare addebitata all’imputato R. il quale con la sua condotta di guida imprudente, negligente ed imperita, nonché inosservante dell’art. 141 commi 3 ed 8 del CDS, aveva dato causa al primo incidente causale nel quale perdeva la vita V.G. aveva determinato il concretizzarsi proprio del rischio che la norma violata mirava in concreto a prevenire, e cioè il rischio che, soprattutto in autostrada, dove più autovetture procedono anche a velocità elevata, è altamente probabile che, se si causa colposamente un grave incidente, il sopraggiungere di altri veicoli, che potrebbero procedere anche a velocità non adeguata, provoca inevitabilmente altri gravi incidenti, come per l’appunto si era verificato nel caso di specie, a danno del proprio marito. In definitiva, secondo la ricorrente, la condotta di guida del R. avrebbe causato non soltanto il primo violento impatto dell’autovettura Ford Focus, dallo stesso condotta, contro quella del povero V.G. che nell’occasione perdeva la vita , ma anche il successivo sbandamento della sopraggiungente autovettura Mazda 3, condotta da S.G. che per via del materiale oleoso lasciato sull’asfalto dai precedenti veicoli sinistrati perdeva il controllo del proprio veicolo ed impattava contro il guardrail di destra dell’autostrada , nonché il conseguente urto tra la sopraggiungente autovettura Mazda 6 condotta da Z.M. di A.G. e la stessa Mazda 3, guidata dal S. , il quale, a causa di tali violenti impatti, riportava, tra l’altro, lo sfacelo della gamba destra, una trauma della colonna vertebrale dorso lombare con fratture multiple ed un trauma midollare, con conseguenze invalidanti pari al 95%, che avevano profondamente inciso anche sul suo rapporto con la moglie. 4.2.Nel secondo viene dedotto vizio di motivazione laddove nella sentenza impugnata non si spiegano le ragioni per le quali non può dirsi che rientrasse nella sfera di controllo di R.C. la concatenazione degli eventi sfavorevoli che hanno portato all’investimento di S.G. da parte dell’imputato Z. nonché laddove, dapprima, si afferma il rapporto di causalità materiale tra la condotta dell’imputato R. e le lesioni riportate dal S. e, poi, si afferma che la condotta colposa dell’imputato Z. avrebbe interrotto tale rapporto di causalità. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di S.G. ed entrambi i motivi di ricorso presentati nell’interesse di Sp.An. , di seguito trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e vanno pertanto accolti con conseguente annullamento ai fini civili della impugnata sentenza. 2. In punto di fatto, occorre partire da quanto indicato in imputazione per poi ripercorrere le valutazioni di merito effettuate dal giudice di merito di primo e di secondo grado. 2.1. Orbene, secondo quanto indicato in imputazione, in data omissis lungo l’Autostrada XXX carreggiata Ovest, all’altezza del km 21,539, nei pressi di omissis , si è verificato un incidente cha ha coinvolto 4 autovetture e che si è sviluppato in più fasi. Precisamente a l’autovettura Tata, condotta da V.G. , per cause non accertate è andata in testa coda ponendosi, inclinata, in posizione contraria al senso di marcia, intorno al margine destro della corsia di sorpasso b quindi, è sopraggiunta l’autovettura Ford Focus - condotta dall’imputato R.C. , che viaggiava a velocità non inferiore a 130 km/h cioè a una velocità contestata come non commisurata alle scarse condizioni di visibilità connesse all’ora ed alla presenza di una curva pericolosa a sinistra che è andata a collidere con la suddetta vettura Tata la collisione, di particolare violenza, ha spostato in avanti verso destra i due veicoli fino a che la Ford Focus ha urtato il gardrail con la parte anteriore destra a seguito di tale ulteriore contatto la Tata e la Ford la Focus si sono sganciate e, ruotando, si sono fermate poco più avanti nella corsia di marcia c poi, è sopraggiunta l’autovettura Mazda 3 - condotta dalla persona offesa S.G. , odierno ricorrente - che, dopo aver sbandato, ha urtato dapprima il guardrail con la parte anteriore destra e poi la fiancata posteriore destra della vettura Tata, ha ruotato in senso orario, ha perso il motore e si è fermata nella corsia di sorpasso con la parte anteriore rivolta verso destra d infine, è sopraggiunta l’autovettura Mazda 6 - condotta dall’imputato Z.M. di A.G. , che viaggiava a velocità non inferiore a 107 km/h cioè a una velocità contestata come non commisurata alle scarse condizioni di visibilità connesse all’ora ed alla presenza di una curva pericolosa a sinistra - che è andata a collidere con la parte centrale anteriore contro lo sportello anteriore destro dell’autovettura Mazda 3, entrando nella fiancata destra di detto ultimo veicolo. A seguito e per effetto di detto sinistro S.G. ha riportato le lesioni gravissime, indicate in imputazione. 2.2. Ritenute provate le circostanze fattuali indicate in imputazione, il Giudice di pace di Nola ha escluso la responsabilità dell’imputato R.C. in ordine alle lesioni subite dal S. , sul presupposto che la Mazda 3 da quest’ultimo condotta sarebbe stata investita esclusivamente dalla Mazda 6 condotta da Z.M. e non anche dalla Ford Focus condotta dal R. . Precisamente, secondo la ricostruzione del giudice di primo grado -la vettura Mazda 3, condotta dalla persona offesa S.G. , non ha colliso contro la vettura Ford Focus, condotta dall’imputato R.C. , ma è sopraggiunta dopo la Ford Focus, ha sbandato sulla sua destra, ha urtato contro il massetto di cemento posto a sostegno del guardrail e, dopo una evoluzione rotatoria, ha urtato contro la parte posteriore destra della Tata Indica, condotta da V.G. , e infine si è posta perpendicolarmente alla carreggiata con l’anteriore rivolto allo spartitraffico -in questo contesto e posizione, la vettura Mazda 3 è stata investita dalla Mazda 6, condotta da Z.M. di A.G. , che è penetrata nel lato destro della citata Mazda 3 proprio nel momento in cui dalla stessa tentava di uscire S.G. . La responsabilità penale del R. in relazione alle lesioni subite dal S. sarebbe esclusa anche in considerazione della velocità sostenuta alla quale procedeva il S. una andatura diversa avrebbe consentito allo stesso di evitare le vetture coinvolte come era avvenuto per tale Signor C. , sopraggiunto a bordo di una Renault Modus, e di tale Signor Cr. , sopraggiunto a bordo di una Alfa 146, che erano riusciti ad evitare il loro coinvolgimento dell’evento sinistroso. 2.3. E il Tribunale di Nola, quale Giudice di appello, -ha dapprima rilevato che, come evidenziato nella sentenza di primo grado, dall’esame degli atti processuali e, in particolare, dall’esame delle consulenze espletate è emerso che l’autovettura Mazda 3 condotta da S.G. non aveva mai colliso con l’autovettura Ford Focus condotta da R.C. , ma, sopraggiungendo sul posto del primo incidente quello causato da R.C. ai danni di V.G. , dopo aver sbandato urtando contro il massetto di cemento posto a sostegno del guardrail, si era posta perpendicolarmente alla carreggiata e, in questa posizione, era stata investita dall’autovettura Mazda 6 condotta da Z.M. di A.G. proprio nel momento in cui il S. tentava di uscire dalla propria autovettura -ed ha quindi confermato la conclusione assolutoria del giudice di primo grado argomentando secondo una linea contestata dalle parti civili che la condotta dell’imputato R. aveva indubbiamente innescato la concatenazione causale che aveva condotto al verificarsi delle lesioni riportate dal S. ma la condotta dell’imputato Z.M. di A.G. , per come contestata e ricostruita nella sentenza di primo grado, aveva avuto una efficacia interruttiva del nesso causale tra la condotta del R. e le lesioni riportate dal S. , in quanto era stata una concausa sopravvenuta sufficiente a determinare l’evento non può dirsi - afferma la impugnata sentenza - che rientrasse nella sfera del controllo di R.C. la concatenazione degli eventi sfavorevoli che hanno portato all’investimento di S.G. da parte dell’imputato Z. . 3. In punto di diritto, ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento non è soltanto quella appartenente ad una serie causale completamente autonoma rispetto alla causa posta in essere dalla condotta dell’agente che sarà considerata tamquam non esset proprio perché ha trovato in essa soltanto l’occasione per svilupparsi , ma anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell’imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell’evento. E, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, esige comunque che il fattore causale prossimo non sia strettamente dipendente dal fattore causale più remoto e, quindi, esige che il fattore causale prossimo si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo del fattore causale più remoto. In altri termini il rapporto di causalità può escludersi soltanto se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile cfr., Sez. 4, sent. N. 26295 del 04/06/2015, Partinico, Rv. 263877 sent. N. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422 sent. N. 12224 del 19/06/2006, dep. 2007, Cordella, Rv. 236185 l’evento dannoso può essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta successiva solo e soltanto se essa sia tale da rendere irrilevante tutte le condotte precedenti e sia inoltre frutto di un evento del tutto imprevedibile e abnorme agli accadimenti antecedenti ad esso legati. Tanto ribadito e fermo restando che, in materia di circolazione stradale, sono di per sé sempre prevedibili e, quindi, tutt’altro che eccezionali le altrui imprudenze e negligenze cfr., da ultimo, Sez. 4, sent. N. 27186 del 28/05/2015, Citernesi , occorre aggiungere che, soprattutto in autostrada, ove più autovetture procedono anche a velocità elevata, è quanto mai probabile che, nel caso in cui si causi per colpa un grave incidente, il sopraggiungere di altri veicoli, eventualmente procedenti a velocità non adeguata, provochi altri gravi incidenti. In questo contesto, proprio perché viene ad inserirsi in una situazione di pericolo colpevolmente determinata, il comportamento imprudente di altri utenti compresa la stessa vittima non esclude il nesso di causalità, ma si pone come coefficiente di uno stato di fatto illegittimo, anteriormente determinato da altri cui resta imputabile , con conseguente configurabilità di un concorso di azioni colpose indipendenti. Nel caso di specie, il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato che l’evento verificatosi in danno di S.G. sia legato all’imputato R. da un rapporto di causalità materiale ed ha ritenuto che detto rapporto era stato interrotto dalla condotta successiva posta in essere dal coimputato Z.M. di A.G. , che sarebbe da sola causa dell’evento finale. Tuttavia, nessuno dei due giudici di merito ha spiegato quali siano i caratteri di anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità della condotta tenuta da Z.M. di A.G. , tali da recidere il nesso di causalità con la condotta posta in essere da R.C. . Omissione questa che vulnera lo stesso impianto motivazionale della sentenza impugnata, essendo stato ritenuto indubbio dalla Corte territoriale che la condotta negligente posta in essere dallo Z.M. aveva trovato la sua genesi nella condotta del R. che aveva per l’appunto posto la premessa sulla quale si era innestata la condotta negligente dello Z.M. . Ne consegue la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, dovrà stabilire se la condotta di guida di Z.M. abbia avuto caratteri di anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità , tali da recidere il nesso di causalità tra la precedente condotta posta in essere da R.C. e l’evento verificatosi in danno di S.G. . 4. L’accoglimento dei sopramenzionati motivi di ricorso rende irrilevante la disamina del secondo motivo di ricorso presentato nell’interesse di S.G. . 5. Il giudice di rinvio procederà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio tra le parti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di R.C. a fini civili e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio tra le parti.