Mantenimento deciso in patria, ignorato l’adeguamento stabilito in Italia: condannato

L’uomo ha corrisposto regolarmente la cifra stabilita nel suo Paese di origine. Aver dimenticato però il rincaro deciso in Italia, alla luce del maggiore costo della vita, gli costa caro.

Rispettato l’obbligo fissato dal Tribunale romeno. Il marito straniero ha corrisposto regolarmente l’assegno di mantenimento a suo carico. Però egli ha ignorato l’adeguamento economico fissato dai giudici italiani, e ciò gli costa una condanna. Cassazione, sentenza n. 43331, sezione Sesta Penale, depositata il 13 ottobre 2016 Cifra. L’uomo, approdato in Italia con la famiglia, è finito sotto accusa per non avere provveduto a versare correttamente l’ assegno di mantenimento . Per i giudici d’appello, però, contrariamente a quanto sostenuto in Tribunale, è impensabile arrivare a una condanna, poiché egli ha sempre fatto riferimento alla cifra indicata dall’autorità giudiziaria rumena. Nel giudizio di secondo grado, quindi, si ritiene non grave il fatto che l’uomo non abbia tenuto conto dell’ importo indicato poi dai giudici italiani. Di avviso opposto, però, i magistrati della Cassazione. A loro avviso, difatti, non può essere trascurato che l’importo originario dell’assegno di mantenimento , fissato in Romania, è stato successivamente aumentato dal Tribunale italiano per adeguarlo al maggiore costo della vita in Italia . Questo elemento va tenuto ben presente, secondo i magistrati. Soprattutto perché la legge sul divorzio prevede che vada punito il semplice inadempimento dell’obbligazione civile di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice . E di questa lettura dovranno tenere ora conto in appello per poter decidere sulla punibilità del cittadino straniero.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 luglio – 12 ottobre 2016, n. 43331 Presidente Petruzzellis – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. La sentenza n. 530/2014 della Corte di appello di Trieste, riformando quella del Tribunale di Udine, ha assolto D. I. C. dal reato ex art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970 n. 898 perché il fatto non costituisce reato. 2. Nel suo ricorso, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, chiede annullarsi la sentenza perché l'imputato, rumeno residente in Italia, ha comunque trasgredito l'obbligo impostagli dal giudice. 3. Nella memoria difensiva presentata nell'interesse dell'imputato si chiede il rigetto del ricorso escludendo l'elemento soggettivo dei delitto. Considerato in diritto E' incontroverso che l'imputato ha regolarmente corrisposto l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale rumeno, ma non quello successivamente fissato dal Tribunale italiano per adeguarne l'importo al maggiore costo della vita in Italia. Su questa base, la Corte di appello di Trieste ha escluso il dolo perché l'imputato ha sempre corrisposto l'importo originario dell'assegno di mantenimento e, inoltre, per essere la provvista del conto intestato al figlio minorenne accessibile a entrambi i coniugi quali legali rappresentanti del figlio. Tuttavia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies legge n. 898/1970, si configura per il semplice inadempimento dell'obbligazione civile di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice, non rilevando - a differenza che per l'art. 570, comma 2, cod. pen. - che la condotta non abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari Sez. 6, n. 44086 dei 14/10/2014, Rv. 260717 Sez. 6, n. 34270 del 31/05/2012, Rv. 253262 Sez. 6, n. 3426 del 05/11/2008, dep. 26/01/2009, Rv. 242680 . Pertanto, il ricorso va accolto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.