Lei dialoga con il suo persecutore: confermata la custodia in carcere per l’uomo

Legittima la misura cautelare adottata nei confronti della persona additata come stalker. Irrilevante la distanza tra il provvedimento e l’ultimo episodio persecutorio. E i contatti, telefonici e di persona, concessi dalla vittima non rendono la condotta meno grave.

Lui la perseguita, con aggressioni anche fisiche. Lei prova a farlo ragionare, sia parlando di persona che attraverso chiacchierate al telefono. Condotta ragionevole, quella della donna, e che non può certo diminuire la gravità del comportamento tenuto dall’uomo accusato di stalking Cassazione, sentenza n. 42786, sezione Quinta Penale, depositata il 10 ottobre 2016 . Contatto. Per i giudici del Tribunale è chiara l’esigenza cautelare di tutela sociale , viste le condotte offensive messe in atto dall’uomo. Ecco spiegata l’applicazione della custodia in carcere , alla luce dell’accusa di avere realizzato atti persecutori ai danni di una donna. E questa valutazione è condivisa anche dai Magistrati della Cassazione. Non decisivo il richiamo difensivo ai contatti, testimoniati da telefonate e messaggi , tra vittima e persecutore , né il fatto che ella abbia dato il proprio assenso ad un incontro. Tutto ciò va letto nel tentativo della donna, spiegano i Giudici, di cercare, attraverso il dialogo, di risolvere la questione senza che degenerasse , e di calmare l’uomo, già resosi protagonista di condotte sempre più violente ed aggressive . Confermata, quindi, la custodia in carcere . E su questo fronte è irrilevante che la misura cautelare sia stata adottata ben tre mesi dopo l’ultimo episodio persecutorio .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 luglio – 10 ottobre 2016, n. 42786 Presidente Palla – Relatore Gorjan Ritenuto in fatto Il Tribunale di Palermo, quale Giudice dei riesame, con il provvedimento impugnato, reso il 7 - 18.4.2016,ha rigettato il riesame proposto da V.B. avverso il provvedimento cautelare applicativo della custodia in carcere in relazione al reato di atti persecutori ai danni di C. D Il Tribunale ha osservato come il narrato della parte offesa fosse intrinsecamente credibile e riscontrato da elementi esterni e come concorresse l'esigenza cautelare di tutela sociale. Avverso il provvedimento di rigetto del riesame ha proposto ricorso per cassazione il B., a ministero del suo difensore fiduciario, rilevando i seguenti vizi di legittimità concorreva vizio di motivazione da parte dei Tribunale in ordine all'esistenza dei richiesti gravi indizi di colpevolezza poiché i Giudici palermitani avevano omesso di valutare la condotta della parte lesa,la quale ha mantenuto frequenti contatti, sia telefonici che personali, con il suo asserito persecutorie proprio nel periodo d'imputazione in particolare il Tribunale ha malamente valutate le discrasie palesate dalle varie ricostruzioni offerte dalla stessa parte lesa in ordine allo specifico episodio del giro in macchina finito con la sua espulsione violenta dal mezzo concorreva violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza da parte dei Collegio palermitano della esigenza cautelare ex art 274 lett. C cod. proc. pen. poiché a tale fine utilizzata esclusivamente la gravità dei reato commesso e la personalità del reo senza anche esaminate e lumeggiare concretamente l'esistenza dei requisito dell'attualità dei pericolo di reiterazione dei reato, omettendo per giunta d'apprezzare la circostanza significativa che ogni azione molesta risultava cessata dalla fine dei dicembre 2015, ossia tre mesi prima dell'applicazione della misura cautelare concorreva vizio di violazione di legge in relazione alla mancata valutazione da parte del Tribunale dell'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con l'ausilio del braccialetto elettronico. All'odierna udienza camerale,per l'imputato compariva il difensore che comunicava come al B. fossero stati concessi gli arresti domiciliari e rinunziava alla terza ragione di ricorso,mentre insisteva nei primi due motivi, il P.G. concludeva per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in diritto Il ricorso proposto dal B. non ha fondamento e va rigettato. Con relazione al mezzo d'impugnazione afferente la denunzia di vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve la Corte osservare con lo stesso non concorra. Difatti il Tribunale siculo ha puntualmente esaminati gli elementi indiziari raccolti, specificamente anche in relazione alla vicenda della tentata violenza sessuale dopo il giro in auto,sottolineando come l'essenza degli episodi narrati dalla vittima siano stati riscontrati dagli altri dati probatori raccolti. La critica svolta sul punto s'appalesa astratta poiché si ribadiscono le denunziate discrasie presenti nel narrato della vittima, benché al riguardo il Tribunale motivatamente ha messo in evidenza che, se anche esistenti, non incidono sull'essenza degli episodi di persecuzione denunziati. . .c Quanto all'elemento - enfatizzato in questa sede di legittimità - dell'esistenza di numerose telefonate e messaggi inviati dalla vittima al suo persecutore nonché il suo assenso ad incontrarlo, lo stesso non appare incidere sull'esistenza del-po' ritenutoLApotesi delittuosa. Difatti - Cass. Sez. 5 n° 41040/14 rv 260395 - il Tribunale ha ben messo in evidenza come l'indagato abbia posto in essere, nel periodo di contestazione, condotte sempre più violente ed aggressive, sicché i tentativi della vittima di cercar, attraverso il dialogo, di risolvere la questione senza che degenerasse, ex se,non rappresenta in questa sede cautelare elemento incidente sul configurarsi del delitto. Anche il cenno critico afferente la mancanza di attualità dell'esigenza cautelare ritenuta appare privo di fondamento. Difatti il dato fattuale enfatizzato in questa sede risulta esser lo iato di tempo - circa tre mesi - tra l'ultimo episodio persecutorio e l'applicazione della misura cautelare,ma tale elemento,ex se, a fronte di una condotta ossessiva posta in esser per oltre sei mesi non configura circostanza apprezzabile di esclusione dell'attualità del pericolo per la vittima, efficacemente lumeggiato dalla condotta illecita posta in effetto in essere e facilmente riproponibile. In effetto i Giudici palermitani hanno puntualmente messo in luce le ragioni afferenti la personalità dell'indagato e desumibili dalla sua stessa condotta illecita - venutasi ad intensificare dopo la denunzia e giunta sino al gesto di privare la parte lesa delle prove acquisite per avvalorare la sua parola prontamente messa in dubbio dall'indagato in quanto non riscontrata - sicché hanno colorito adeguatamente la loro conclusione che sussisteva il concreto ed attuale pericolo che il B., dopo uno iato di pausa, riprendesse la sua azione illecita di persecuzione della D Il motivo d'impugnazione centrato sulla mancata valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliare risulta abbandonato a seguito della intervenuta sostituzione della misura della custodia in carcere nelle more di questo procedimento di legittimità. Al rigetto del ricorso segue,ex art 616 cod. proc. pen.,la condanna dei B. al pagamento delle spese del presente procedimento di legittimità e, stante il reato contestato, segue l'oscuramento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione dei presente provvedimento omettere le generalità e gli atri dati identificativi a norma dell'art 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.