Omessa notifica di udienza preliminare: ipotesi di nullità assoluta? Questione rimessa alle SS.UU.

L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui all'art. 419 c.p.p. non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., bensì rientra nel regime di cui all'art. 180 c.p.p Ma la Suprema Corte rimanda il contrasto alle Sezioni Unite.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42004/16, depositata il 5 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Nocera Inferiore condannava l’imputato per i reati di frana colposa e omicidio colposo plurimo, a 3 anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili costituite. La Corte d’appello adita dall’imputato dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati ascrittigli in quanto estinti per intervenuta prescrizione e revocava la pena accessoria dell’interdizione dall’attività industriale per la durata di 3 mesi, confermando le statuizioni civile della sentenza appellata. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato. Questione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione alla inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’articolo 606, lett. c , c.p.p. Deduce poi che con l'atto d'appello, la difesa aveva sollevato questione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, nel corso del giudizio d'appello, veniva documentata l'omessa notifica all'imputato dell'avviso, ex articolo 419 c.p.p., con richiesta di declaratoria della nullità, ma la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta difensiva ritenendo la questione tardivamente sollevata e ormai sanata ai sensi dell'articolo 180 c.p.p., essendo stata eccepita solo con l'atto d'appello, disattendendo così al principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 35358/03, in virtù della quale l'omissione della notifica all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare comporta una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni stato e grado dei procedimento, sorgendo preclusione solo con la formazione dei giudicato . Primo orientamento delle Sezioni Unite A detta della Suprema Corte sembra opportuno indicare sinteticamente le ragioni che sono state poste alla base dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali delineati a tal proposito. In base all'orientamento seguito dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra ricordata, l'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare determina la nullità assoluta e insanabile, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi . Secondo il Supremo Collegio, infatti, l'avviso per l'udienza preliminare è del tutto assimilabile ad una vocatio in iudicium e l'invalidità conseguente alla sua omissione ricade nel regime delle nullità assolute di cui all'articolo 179 c.p.p e il secondo. L'indirizzo difforme rispetto al dictum delle Sezioni Unite si fonda sull'assunto della preminente funzione di filtro ai fini dei rinvio a giudizio, assegnata dall'ordinamento all'udienza preliminare, a fronte della primaria importanza riconosciuta al decreto che dispone il giudizio quale atto idoneo a segnare il passaggio alla fase dibattimentale, nel cui ambito avviene la verifica dell'ipotesi accusatoria ed è data all'imputato la facoltà di svolgere compiutamente le proprie difese. In tale diversa funzione, ad oggi ancora ravvisabile nonostante l'avvicinamento operato all'istituto dell'udienza dibattimentale dalla legge n. 479/1999, troverebbe fondamento il differenziato regime delle nullità previste dall'articolo 419, comma 7, c.p.p., relativamente all'avviso dell'udienza preliminare rispetto a quello concernente il decreto che dispone il giudizio di cui all’articolo 429, comma 2, c.p.p Conseguentemente il vizio di omessa citazione dell'imputato di cui all'articolo 179 c.p.p., non potrebbe non riferirsi all'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, mentre non includerebbe l'omesso avviso per l'udienza preliminare che, pur rientrando tra gli atti che determinano l'intervento dell'imputato, non costituirebbe una citazione , termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connessione con il giudizio . Omessa notifica all'imputato. In particolare, nella sentenza n. 49473/13, si afferma testualmente che nonostante l'esistenza di autorevole giurisprudenza in senso contrario, citata anche nel ricorso della parte, ritiene questo Collegio che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui all'articolo 419 c.p.p. non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179 c.p.p., bensì rientra nel regime di cui all'articolo 180 c.p.p Ciò in quanto, nonostante la l. n. 479/1999 abbia operato un avvicinamento dell'istituto all'udienza dibattimentale, permane la funzione di filtro assegnata dall'ordinamento all'udienza preliminare e permane invece la primaria importanza dei decreto che dispone il giudizio, atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento, nel cui ambito avviene la verifica dell'ipotesi accusatoria ed è data all'imputato la facoltà di svolgere compiutamente le sue difese . Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'articolo 419 c.p.p., comma 7, rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'articolo 179 c.p.p., quando la norma parla dell'omessa citazione dell'imputato, essa non può che riferirsi alla notifica del decreto che dispone il giudizio. Al contrario, l'avviso per l'udienza preliminare, pur rientrando tra gli atti che determinano un intervento dell'imputato, non è una citazione, termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connessione con il giudizio il Collegio giudicante ha inteso porsi consapevolmente in contrasto con il precedente dictum delle Sezioni Unite. La Suprema Corte rimette dunque il contrasto alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 settembre – 5 ottobre 2016, n. 42004 Presidente Romis – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei Tribunale di Nocera Inferiore del 20 luglio 2011 A.F., ritenuto responsabile dei reati di frana colposa artt. 449 in rei. all'articolo 426 c.p. e omicidio colposo plurimo articolo 589 c.p. consumati il 04/03/2005, veniva condannato, con le concesse circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione, al risarcimento dei danni a favore di tutte le Parti Civili costituite, rimesse, per la determinazione e la liquidazione dei danni dinanzi al competente giudice civile, e al pagamento di provvisionali immediatamente esecutive 1.1. Con sentenza n. 1146/2015 del 29/05/2015, la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa in data 20 luglio 2011 dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di A.F., da questi appellata, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetto imputato in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione e revocava la disposta pena accessoria della interdizione dall'attività industriale estrattiva per la durata di mesi tre, confermando le statuizioni civili dell'appellata sentenza. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione A.F., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all'articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I Violazione di legge in relazione alla inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità articolo 606, lett. c , cod. proc. pen. . Deduce che con l'atto d'appello, la difesa aveva sollevato questione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, nel corso del giudizio d'appello, veniva documentata l'omessa notifica all'imputato dell'avviso ex articolo 419 cod. proc. pen., con richiesta di declaratoria della nullità dell'atto ai sensi dell'articolo 419, comma 7, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 lett. c e 179, comma 1, cod. proc. pen., ma la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta difensiva ritenendo la questione tardivamente sollevata e ormai sanata ai sensi dell'articolo 180 cod. proc. pen., essendo stata eccepita solo con l'atto d'appello, disattendendo così al principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 35358/03, in virtù della quale l'omissione della notifica all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare comporta una nullità assoluta, rilevabile d'Ufficio e deducibile in ogni stato e grado dei procedimento, sorgendo preclusione solo con la formazione dei giudicato II Violazione di legge in relazione alla inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità articolo 606, lett. c , cod. proc. pen. . Deduce che i giudici dei gravame avrebbero illegittimamente negato l'evidenza dell'immutazione sostanziale dell'imputazione, ignorando le osservazioni difensive in ordine alle gravi limitazioni in concreto subite dalla difesa, così aggirando l'obbligo di correlazione tra imputazione e sentenza sancito dal codice di rito a pena di nullità. Afferma che solo in una fase avanzata dell'esame dei periti nel dibattimento di primo grado, il P.M. procedeva a modificare il fatto attribuito all'imputato stravolgendo in concreto l'oggetto della contestazione e il giudice non trasmetteva gli atti al PM, violando l'articolo 518 cod. proc. pen., non consentiva di procedere, all'esito dell'esame dei periti, all'esame del consulente tecnico della difesa, non ammetteva le prove richieste dalla difesa ai sensi dell'articolo 519, comma 2 cod. proc. pen., mentre la Corte dell'appello rigettava le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tempestivamente avanzate dalla difesa nell'atto d'impugnazione, impedendo, così, all'imputato di difendersi, provando , negandogli il diritto alla controprova III vizi motivazionali in relazione alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza e da atti dei processo articolo 606, lett. e , cod. proc. pen. . Deduce che l'affermazione della Corte territoriale secondo cui Le conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti di parte e i periti nel presente procedimento rendono plastica la contrapposizione che si registra fra importanti studiosi della materia sulle cause della frana del 4 marzo 2005, contrapposizione che, ove si guardasse al risultato di prova di ciascun atto in sé considerato, dovrebbe far approdare ad un esito perlomeno dubbio sulla possibilità di ricostruire la causa della frana e, quindi, la responsabilità dell'odierno appellante si pone in antitetica contraddizione con le conclusioni che hanno portato alla conferma della responsabilità dell'imputato. Afferma, inoltre, che manifestamente illogica e contraddittoria risulta l'attribuzione di un elevato grado dì credibilità razionale o probabilità logica a una perizia che, per espressa valutazione dei suoi autori, richiedeva l’ acquisizione di dati oggettivi in loco ma che solo per le difficoltà di esecuzione di tale acquisizione si trasformava in un vago, quanto inaffidabile modello di analisi comparativa e non assoluta, elaborato su dati di oscura e inverificata origine. 2.1. Con memoria pervenuta il 14/09/2016, il difensore delle parti civili AA.VV., ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili. 2.2. Con memoria pervenuta il 14/09/2016, il difensore della parte civile Comitato cittadino contro la costruzione della barriera di Nocera Inferiore dell'autostrada A Na-Sa , avv. R.I., ha chiesto il rigetto dei ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili. 2.3. Con memoria pervenuta il 14/09/2016, i difensori della parte civile Legambiente , avv.ti R.I. e T.B., hanno chiesto il rigetto dei ricorso e la condanna dei ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili. Considerato in diritto 3. Per il suo evidente valore pregiudiziale, deve essere esaminata preliminarmente la dedotta eccezione di nullità di cui al motivo sub I . 3.1. Giova precisare che, nelle more di trattazione dell'udienza di appello, il difensore di A.F. aveva depositato una nota, con allegati, a sostegno della richiesta di declaratoria di nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi, già sinteticamente formulata nei motivi di appello, per omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, avviso che risultava inoltrato all'imputato A.F. con indicazione dell'indirizzo in via Ruotolo, 41 di Cava de' Tirreni e qui ricevuto, in data 16/06/2006, da tale C.A. madre dell'imputato . Deduceva il difensore, con allegazione di documenti comprovanti la veridicità dei dati di fatto richiamati, che l'indirizzo di via Ruotolo n. 41 non appartiene all'A.F. dal 2 ottobre 2002 data in cui si era trasferito in Piazza Vittorio Emanuele III n. 2, ove aveva dichiarato domicilio ai fini del presente procedimento e in via Ruotolo neppure risiedeva C.A., in realtà non la madre ma una zia dell'imputato residente in via Casa del Forno, n. 3, distante circa un chilometro da via Ruotolo. La difesa evidenziava che l'A. aveva sempre ricevuto a mani proprie tutti gli atti del procedimento -a partire dall'avviso conclusioni indagini perché, invitato presso la sede della Polizia Giudiziaria, si era sempre recato a prelevarli di persona viceversa, non aveva ricevuto l'avviso, né la raccomandata ex articolo 7, comma 6, L. 890/1982 che l'ufficiale postale deve spedire per completare la notifica, ove non eseguita a mani proprie dei destinatario mancato ricevimento di cui il difensore si era reso conto solo in occasione dell'incontro con l'A. per la redazione dei motivi di impugnazione. 3.2. L'omissione, secondo l'appellante, lungi dal configurarsi quale mera irregolarità, integrava una nullità ex artt. 178, e 179, comma 1, cod. proc. pen 3.3. La Corte del merito ritenendo configurabile in concreto, con accertamento in fatto sulla scorta delle deduzioni anche documentali della difesa dell'A. .pur essendo riscontrata dalla documentazione prodotta la ricostruzione difensiva , una ipotesi di omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare rigettava tuttavia l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa dell'imputato, affermando che Nonostante l'esistenza di autorevole giurisprudenza in senso contrario, . l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui all'articolo 419 cod. proc. pen., non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179 cod. proc. pen. bensì rientra nel regime di cui all'articolo 180 cod. proc. pen Ciò in quanto, nonostante la L. 16 dicembre 1999, n. 479, abbia operato un avvicinamento dell'istituto all'udienza dibattimentale, permane la funzione di filtro assegnata dall'ordinamento all'udienza preliminare e permane invece la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio articolo 429 cod. proc. pen. , .Nel caso di specie non risulta che l'imputato abbia eccepito nei termini di cui all'articolo 180 cit. l'omessa notifica dell 'avviso di cui all'articolo 419 cod. proc. pen., per cui la nullità si è sanata . 4. Rileva il Collegio che in ordine alla questione sollevata dal ricorrente circa la natura della nullità assoluta e deducibile in ogni stato e grado dei procedimento, e rilevabile di ufficio, ovvero a regime intermedio derivante dall'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare si è radicato, tra le Sezioni di questa Corte, ed anche in seno a questa Sezione, un contrasto interpretativo che, non avendo a tutt'oggi trovato spontanea composizione malgrado un precedente intervento delle Sezioni Unite al riguardo nel senso della configurabilità di una nullità assoluta di ordine generale, deducibile in ogni stato e grado del procedimento e rilevabile di ufficio Sez. Un., n. 35358 del 09/07/2003, Rv. 225361 rende necessario investire nuovamente della questione le Sezioni Unite. 5. Si ritiene opportuno indicare sinteticamente le ragioni poste a base dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali delineatisi al riguardo. 5.1. In base all'orientamento seguito dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra ricordata, L'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare determina la nullità assoluta e insanabile, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi . Secondo il Supremo Collegio, infatti, l'avviso per l'udienza preliminare è dei tutto assimilabile ad una vocatio in iudicium e l'invalidità conseguente alla sua omissione ricade nel regime delle nullità assolute di cui all'articolo 179 cod. proc. pen. tale soluzione trova il suo principale fondamento nella omogeneità dei due atti introduttivi -avviso e citazione entrambi volti a garantire una corretta instaurazione del contraddittorio. Nell'occasione, le Sezioni Unite hanno in particolare sottolineato che l'avviso, dovendo essere notificato all'imputato unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., che racchiude l'imputazione ed indica i mezzi di prova, rappresenta l'aspetto sostanziale e contenutistico di una citazione, essendo finalizzato a consentire la partecipazione della parte personalmente all'udienza con la possibilità di esplicare le proprie difese . Inoltre, l'articolo 419, comma 4, cod. proc. pen. contempla la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e non sarebbe giustificato distinguere la posizione di tali soggetti da quella dell'imputato, per il quale dunque il termine citazione , pur non formalmente utilizzato dal legislatore, sarebbe implicito negli adempimenti da porre in essere nei suoi confronti. A sostegno della correttezza di tale opzione ermeneutica interverrebbero altresì, ad avviso delle Sezioni Unite, le innovazioni legislative attuate con le leggi 16 dicembre 1999, n. 479 e 7 dicembre 2000, n. 397, per effetto delle quali l'udienza preliminare ha perso la sua iniziale connotazione di mero momento processuale e le valutazioni affidate al giudice sul merito dell'accusa sono ormai prive di quella sommarietà tipica di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti, determinandosi dunque una progressiva equiparazione, dell'udienza preliminare, a quella dibattimentale. 5.1.1. A tale principio si sono uniformate , in seguito, tra le altre, Sez. 4, n. 3978 dei 30/11/2011, Rv. 251744 e Sez. 5, n. 1147 del 04/06/2013, Rv. 25886, così consolidando detto orientamento. 5.1.2. L'indirizzo difforme rispetto al dictum delle Sezioni Unite si fonda sull'assunto della preminente funzione di filtro ai fini dei rinvio a giudizio, assegnata dall'ordinamento all'udienza preliminare, a fronte della primaria importanza riconosciuta al decreto che dispone il giudizio quale atto idoneo a segnare il passaggio alla fase dibattimentale, nel cui ambito avviene la verifica dell'ipotesi accusatoria ed è data all'imputato la facoltà di svolgere compiutamente le proprie difese. In tale diversa funzione, ad oggi ancora ravvisabile nonostante l'avvicinamento operato all'istituto dell'udienza dibattimentale dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, troverebbe fondamento il differenziato regime delle nullità previste dall'articolo 419, comma 7, cod. proc. pen. relativamente all'avviso dell'udienza preliminare rispetto a quello concernente il decreto che dispone il giudizio di cui all' articolo 429, comma 2, cod. proc. pen Conseguentemente il vizio di omessa citazione dell'imputato di cui all'articolo 179 cod. proc. pen., non potrebbe non riferirsi all'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, mentre non includerebbe l'omesso avviso per l'udienza preliminare che, pur rientrando tra gli atti che determinano l'intervento dell'imputato, non costituirebbe una citazione , termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connessione con il giudizio ex plurimis Sez. 6, n. 17779 del 15/04/2010, Rv. 257181 Sez. 5, n. 49473 del 09/10/2013, Rv. 257182 Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Rv. 265662 . 5.1.3. In particolare, in Sez. 5, n. 49473 del 09/10/2013, Rv. 257182, citata, si afferma testualmente Nonostante l'esistenza di autorevole giurisprudenza in senso contrario, citata anche nel ricorso della parte, ritiene questo collegio che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui all'articolo 419 cod. proc. pen. non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179 cod. proc. pen. bensì rientra nel regime di cui all'articolo 180 cod. proc. pen Ciò in quanto, nonostante la L. 16 dicembre 1999, n. 479, abbia operato un avvicinamento dell'istituto all'udienza dibattimentale, permane la funzione di filtro assegnata dall'ordinamento all'udienza preliminare e permane invece la primaria importanza dei decreto che dispone il giudizio articolo 429 cod. proc. pen. , atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento, nel cui ambito avviene la verifica dell'ipotesi accusatoria ed è data all'imputato la facoltà di svolgere compiutamente le sue difese. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'articolo 419 c.p.p., comma 7 rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio articolo 429 cod. proc. pen., comma 2 in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'articolo 179 cod. proc. pen., quando la norma parla dell'omessa citazione dell'imputato, essa non può che riferirsi alla notifica del decreto che dispone il giudizio. Al contrario, l'avviso per l'udienza preliminare, pur rientrando tra gli atti che determinano un intervento dell'imputato, non è una citazione, termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connessione con il giudizio Cass. Pen, 7523 del 19/5/2000 Cass. 35678 del 28/4/2003 dalla locuzione Nonostante l'esistenza di autorevole giurisprudenza in senso contrario appare evidente che il Collegio giudicante ha inteso porsi consapevolmente in contrasto con il precedente dictum delle Sezioni Unite. 6. Alla stregua delle osservazioni che precedono, data la rilevanza della questione e tenuto conto del contrasto delineatosi in proposito, ritiene il Collegio di dover rimettere la questione al vaglio delle Sezioni Unite. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.