Per la sussistenza della forza maggiore, l’istante deve provare il verificarsi del fatto ostativo…

non ritenendosi sufficiente, al fine della rimessione in termini per l’impugnazione ex art. 175 c.p.p., l’allegazione a sostegno del proprio assunto di dichiarazioni provenienti da lui o da altri soggetti interessati.

In questo senso la S.C. con la sentenza n. 41704 del 4 ottobre 2016. Il caso. Un avvocato impugna l’ordinanza della Corte d’appello con cui si rigettava la richiesta di rimessione nel termine ex art. 175 c.p.p. per impugnare la sentenza che dichiarava il suo assistito responsabile del reato di calunnia. Il difensore aveva depositato l’atto di appello il 5 maggio 2015 presso la cancelleria del giudice a quo , mentre il termine era già scaduto il 25 aprile dello stesso anno. Ad avviso della Corte territoriale, le ragioni poste a fondamento dell’istanza non integrano l’ipotesi di forza maggiore poiché non vi è stata alcuna errata informazione rilasciata dal personale di Cancelleria circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nei termini di legge. Presso il Tribunale vi era un registro di comodo” relativo al deposito sentenze, per consentire agli avvocati una tempestiva conoscenza dei termini di deposito delle sentenze e per il rilasci di copia dei provvedimenti depositati. L’avvocato ricorre dunque per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, sostenendo che vi è stata forza maggiore quale causa del ritardo nella presentazione del ricorso. La prova della forza maggiore. Il ricorso è infondato. Non vi è da parte della difesa alcuna spiegazione pertinente che possa attribuire il ritardo a imprecise informazioni del personale di Cancelleria e alla tardiva annotazione nel registro di comodo” dallo sesso risulta che la sentenza in questione è stata annotata nel registro con indicazione completa di tutti i suoi estremi. Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per impugnare, l’errata informazione ricevuta dalla Cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito. Resta tuttavia in capo all’istante l’onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, non potendosi questo limitare ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati. Non ricorrendo dunque le condizioni richieste per la restituzione in termini ex art. 175, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 maggio – 4 ottobre 2016, numero 41704 Presidente Conti – Relatore Carcano Ritenuto in fatto 1.II difensore di fiducia di M.S., avvocato A.N. impugna la ordinanza della Corte d'appello di Brescia con la quale è stata rigetta la richiesta di rimessione nel termine ex articolo 175 cod. proc. penumero per impugnare la sentenza 10 marzo 2015 che ha dichiarato M. S. responsabile di calunnia e condannato alla pena di tre anni di reclusione. Il difensore dell'imputato ha depositato l'atto di appello il 5 maggio 2015 presso la cancelleria del giudice a quo, mentre il termine per presentare impugnazione era già scaduto il 25 aprile del 2015, poiché la sentenza è stata pronunciata all'esito dei procedimento svolto in presenza dell'imputato il 25 marzo 2015, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 585 comma 1 lett. b cod. proc. penumero Ad avviso della Corte d'appello, le ragioni poste a fondamento dell'istanza non integrano l'ipotesi di forza maggiore, poiché non vi è stata alcuna errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nei termini di legge. Presso il*1ribunale di B. vi era un registro di comodo relativo al deposito sentenze, per consentire agli avvocati un tempestiva conoscenza dei termini di deposito delle sentenze e per il rapido rilascio di copia dei provvedimenti depositati registro sospeso dopo l'entrata in vigore del sistema SICP il 27 ottobre 2014, ma poi ripristinato nel dicembre dello stesso anno per agevolare la tempestività di conoscenza da parte degli avvocati. Non vi è stata alcuna errata informazione da parte del personale, risultando gli atti tempestivamente e regolarmente depositati. Sono state assunte informazioni dal personale amministrativo della Cancelleria del Tribunale di B. ed è stata trasmessa i 6 agosto 2015 una nota con la quale si riferito della effettiva tenuta di un registro cartaceo di comodo registro a disposizione dei difensori allo scopo di verificare il deposito del provvedimento da parte del Giudice e di conoscere il numero a esso attribuito e per ottenere poi tempestivamente copia al personale. In tale nota, inoltre, la Corte d'appello da conto che l'utilizzo di tale registro è stato sospeso il 27 ottobre 2014 e poi è stato ripristinato nel dicembre dello stesso per consentire la tempestiva conoscenza del deposito dei provvedimenti da parte degli avvocati. 2. L'avvocato N., quale difensore di S., ha depositato ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che vi è stata forza maggiore quale causa del ritardato presentazione del ricorso. La Cancelleria avrebbe risposto alla richiesta di chiarimenti che le verifiche sarebbero ancora in corso e che vi è stata l'eliminazione del registro di comodo perché aveva determinato molteplici errori di informazione. Sono state depositate memorie dirette a sostenere che l'errore è dipeo da non corretta informazione da parte della cancelleria e in ogni caso dalla non regolare tenuta del registro di c. d. comodo, per un periodo sospeso e poi ripristinato irregolarità che avrebbe determinato l'errore nella presentazione dell'appello. 2.1.Tale è la sintesi dei motivi di ricorso enunciati nei limiti stabiliti dall'articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p Considerato in diritto 1.I1 ricorso è infondato. A fronte di precise e dettagliate ragioni esposte dalla Corte d'appello circa l'insussistenza di situazioni che avrebbero potuto integrare una forza maggiore e tali da ritenere che l'intempestività del deposito dell'impugnazione è dipeso solo da cause addebitabili all'interessato, non vi è da parte della difesa alcuna spiegazioni pertinente che possa attribuire il ritardo a imprecisa informazioni dei personale di cancellerie e, in ogni caso, alla tardiva annotazione nel registro di comodo dallo stesso risulta che sentenza in questione è stata annotato nel registro con indicazione completa di tutti i suoi estremi, al pari di altre di altre annotate in periodi coincidenti. La ricerca della sentenza era non soltanto accessibile , bensì, considerato che vi è una annotazione di detta sentenza in una pagina ove erano inserite sentenze emesse prima o immediatamente dopo . Ne discende che la consultazione dei c.d. registro di comodo avrebbe consentito un effetto positivo. Come già ricordato nel provvedimento impugnato, questa Corte si è più volte espressa nel senso che integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per impugnare, l'errata informazione ricevuta dalla Cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati Sez. VI, 3 aprile 2014, numero 21901 Sez. V, 3 febbraio 2010, numero 10796 . Non ricorrono, pertanto, le condizioni richieste per la restituzione in termini ex articolo 175, non essendovi ragioni ostative che possano ascrivere la mancata conoscenza della sentenza che si voleva impugnare a caso fortuito o forza maggiore ovvero a una erronea informazione di cancelleria sulla data di deposito. Il ricorso va, dunque, rigettato rigetto cui consegue ex articolo 606 cod. proc penumero con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.