Litiga con la moglie e aggredisce la suocera: condannato

L’anziana donna ha provato a difendere la figlia dall’ennesima sopraffazione del marito. Spropositata la reazione dell’uomo, frutto, secondo i giudici, dei risentimenti ormai radicati nei confronti della suocera.

Astio covato da anni nei confronti della suocera. Illogico e illegale, però, sfogarsi tutto d’un tratto, a causa dell’ennesimo diverbio, con una vera e propria aggressione. Inevitabile perciò la condanna del genero per lesioni personali” Cassazione, sentenza n. 39699/16, sezione Prima Penale, depositata il 23 settembre . Lesioni. Bollettino medico inequivocabile. La anziana donna, ripetutamente presa a schiaffi dal marito della figlia, ha riportato distorsione e distrazione del collo contusioni multiple la frattura della falange intermedia del quarto dito della mano sinistra la distorsione del terzo dito della mano sinistra un trauma contusivo facciale una contusione all’occhio sinistro . L’uomo ha scaricato la propria rabbia contro la suocera, a seguito di un piccolo diverbio con la moglie e le ha dato anche degli spintoni , per giunta torcendole una mano . In sostanza, si può parlare di aggressione in piena regola, sostengono i giudici, e ciò conduce alla condanna del genero per lesioni personali , con pena, condizionalmente sospesa, di cinque mesi di reclusione . Risentimento. E anche nel contesto della Cassazione la condotta tenuta dall’uomo viene censurata. Pure per i Magistrati del ‘Palazzaccio’ si può parlare di aggressione . Respinta, invece, la tesi difensiva secondo cui le lesioni procurate alla suocera erano state una reazione all’aggressione subita dall’uomo, aggressione compiuta dalla moglie e dalla madre di quest’ultima. Una volta ricostruito l’episodio avvenuto tra le mura domestiche, difatti, i Giudici ritengono evidente che il litigio tra i coniugi era scaturito dall’insistenza del marito nel costringere la moglie a subire gesti d’affetto , cioè un bacio , che lei non sopportava più. E in quel contesto l’intervento della suocera si è concretizzato solo nel difendere la figlia dall’ennesima sopraffazione nello specifico, la donna ha iniziato ad urlare e si è semplicemente posta davanti alla porta per impedire al genero di aprirla. Assolutamente spropositata, quindi, la reazione dell’uomo, secondo i Giudici, che ritengono quel comportamento frutto piuttosto di un astio inveterato contro la suocera . Detto in maniera chiara, il litigio con la consorte ha fatto esplodere nel marito risentimenti ormai radicati e repressi per lungo tempo. Di conseguenza, non si può parlare di reazione , bensì di aggressione . E logica è, perciò, la conferma della condanna decisa in appello nei confronti del genero.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 1 ottobre 2015 – 23 settembre 2016, n. 39699 Presidente Vecchio - Relatore Cavallo Ritenuto in fatto 1. II difensore di B.S. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa il 9 aprile 2015, che deliberando in funzione di giudice di rinvio, ha confermato la condanna dei suo assistito alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5 di reclusione, siccome colpevole del delitto di lesioni personali aggravate, commesso in Segrate il 3 aprile 2008 in danno della propria suocera V.N. capo A della rubrica . 1.1 Prima di procedere ad una sintetica illustrazione dei motivi di impugnazione dedotti in ricorso è opportuno precisare - che il giudice di rinvio, per quanto ancora assume rilevanza nel presente giudizio, era stato chiamato a pronunciarsi sulla deduzione difensiva, già prospettata nei motivi di appello ma non esaminata dalla Corte territoriale nella precedente decisione annullata dalla Corte di Cassazione, secondo cui la condotta dell'imputato - consistita, secondo l'ipotesi accusatoria, nel colpire ripetutamente con schiaffi al viso la persona offesa e nel darle altresì degli spintoni e nel torcerle una mano, provocandole a la distorsione e distrazione del collo b contusioni multiple c la frattura della falange intermedia del 4° dito della mano sinistra d la distorsione dei 3° dito mano sinistra e un trauma contusivo al massiccio facciale f una contusione all'occhio sinistro - potesse o meno ritenersi scriminata, per avere il B. agito per legittima difesa, in quanto aggredito dalla persona offesa e dalla propria moglie S.A. - che il giudice di rinvio, richiamati alcuni consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza e da autorevole dottrina in merito alla configurabilità dell'invocata causa di giustificazione - ed in particolare quello secondo cui La difesa legittima non e applicabile a chi si pone volontariamente nella situazione di pericolo dichiarandosi disposto pur di colpire l'avversario , ad esercitare - ed in concreto esercitando - una violenza analoga a quella cui viene sottoposto in termini, ex multis, Sez. 1, n. 4313 del 17/11/1978 - dep. 1979, Serra, Rv. 141953 è pervenuto ad una soluzione in senso negativo, osservando A in fatto, che il B. - ritenuto dal primo giudice, sulla scorta delle dichiarazioni della S. che in passato aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia il marito, nei confronti del quale era stata adottata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale una persona solita infastidire la propria moglie con atteggiamenti apparentemente affettuosi ma in realtà prevaricatori in danno della stessa - il 3 aprile 2008, tentando di dare solo un bacio alla moglie , si era, in effetti, reso autore di un ennesima sopraffazione nei confronti del coniuge , correttamente qualificata dal primo giudice come una ingiusta offesa alla sua persona , generando così la reazione della suocera accorsa in difesa della figlia B che difettava comunque, nel caso di specie, il necessario requisito della proporzione fra offesa e difesa, posto che, secondo la stessa prospettazione difensiva addotta dal B., dopo il tentativo di baciare sua moglie, la suocera si era semplicemente posta davanti alla porta impedendogli di aprirla e iniziando ad urlare, riportando in risposta una frattura al dito della mano destra nonché ematomi visibili sul collo e sulla mano , evidenziando, altresì, sul punto, che se pure era vero che il B. aveva affermato di aver ricevuto in quel frangente graffi e colpi dalle due donne, condotta che aveva determinato la loro imputazione per lesioni , e che le sue asserzioni erano suffragate da certificati medici che attestavano lesioni guaribili in giorni quattro, ciò non di meno le lesioni subite non erano proporzionate a quelle inferte la frattura dei dito della N. ha avuto una prognosi di guarigione iniziale di 30 giorni , sicché anche sotto il profilo della proporzione tra offesa e difesa la invocata attenuante della legittima difesa doveva ritenersi insussistente. 1.2 Ciò premesso il ricorrente, con l'unico motivo d'impugnazione prospettato in ricorso, deduce l'illegittimità della decisione impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa. 1.2.1 In particolare nel ricorso si deduce nell'ordine a che i contegni del B. che non riguardano specificamente l'episodio dei 3 aprile 2008, non potevano essere valorizzati dai giudici di merito, per affermare o negare la configurabilità della scriminante della legittima difesa, e che l'averlo fatto integrerebbe, già di per sé, un vizio di motivazione b che in ogni caso deve ritenersi incongruo ed incompleto il richiamo alla denuncia del B. per maltrattamenti in famiglia, dal momento che, come documentato con l'atto di appello, il procedimento promosso nei confronti del ricorrente era stato archiviato c che la decisione impugnata merita censura nella parte in cui i giudici del rinvio hanno recepito acriticamente l'affermazione del primo giudice, secondo cui il B. si sarebbe reso autore di un'ennesima sopraffazione nei confronti di sua moglie, da cui era scaturita l'aggressione fisica e la conseguente reazione per legittima difesa posta in essere dalla S. e dalla N., evidenziando, al riguardo, come la Corte territoriale non solo non ha descritto la condotta che avrebbe determinato la reazione per legittima difesa delle due donne, ma ha omesso di valutare che un comportamento asseritamente importuno dei B. aveva determinato un'aggressione fisica messa in atto simultaneamente dalle due donne d che il percorso argomentativo sviluppato dai giudici del rinvio per escludere la configurabilità dell'esimente è viziato sul piano logico, nella misura in cui ammette come verificatisi l'aggressione fisica perpetrata in danno dei ricorrente e nega nel contempo qualsiasi condotta aggressiva dell'imputato, autore di un atto forse importuno, il tentativo di baciare la moglie, ma certamente non violento, considerazioni queste che rendono evidente come il B. abbia agito nella convinzione di difendersi da un'ingiusta e violenta aggressione, mettendo in atto delle spinte e degli strattonamenti che hanno portato alle lesioni in danno della N. e che alla concreta fattispecie di cui è processo si attaglia perfettamente il principio di diritto secondo cui chi è reiteratemente aggredito di regola reagisce come può secondo la concitazione dei momento, e non è tenuto a calibrare l'intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l'ipotesi di eventuale manifesta sproporzione f che nel caso di specie, incongruamente è stato escluso il requisito della proporzione ex art. 52 cod. pen., dal momento che l'imputato, a mani nude, si è visto costretto a respingere l'aggressione attuale e simultanea delle due donne, senza contare che come evidenziato nei motivi di appello la N. aveva a disposizione un mattarello per colpire, all'occorrenza, l'imputato g che anche l'ulteriore affermazione dei giudici del rinvio secondo cui l'invocata esimente deve comunque ritenersi insussistente per avere il B. volontariamente cagionato una situazione di pericolo, deve ritenersi incongrua, posto che la Corte territoriale non ha descritto l'iniziale comportamento violento posto in essere dall'imputato, in quanto in realtà inesistente, non potendo fondatamente evocarsi nel caso di specie un contesto di esasperata conflittualità tale da far sorgere un situazione di pericolo reciproca, in qualche misura equiparabile alle sfide ed alle risse. Considerato in diritto 1. II ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, essenzialmente in fatto e per questo ai limiti dell'ammissibilità, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge. 1.1 Va respinta, infatti, la censura mossa alla decisione dei giudici di appello di disattendere tutte le argomentazioni difensive che fondatamente denunciavano come incongruo il rigetto da parte dei primo giudice della tesi della legittima difesa. 1.2 I giudici di merito, pur prendendo atto delle prospettazioni difensive in fatto secondo cui l'imputato sarebbe stato aggredito dalla moglie e dalla suocera che avrebbero reagito violentemente ad un gesto affettuoso dei B., che in occasione dei rientro a casa della consorte, aveva tentato di darle un bacio , con due decisioni sintoniche ed integrate, hanno infatti escluso la ricorrenza dell'esimente in parola per la mancanza dei requisiti di legge per la volontaria determinazione dello stato di pericolo e la sproporzione della reazione , comunque rilevando anche l'animus aggressivo che muoveva il B. per inveterato astio contro la suocera, e non il mero, dedotto, intento difensivo. Trattasi di motivazione logica e lineare, coerente alle risultanze di causa dichiarazioni di V. N. e A. S., le deposizioni dei militari della Stazione Carabinieri di Segrate, Z. e S., e della teste I. D. immune da censure rilevabili in questa sede. 1.3 Le pur articolate deduzioni del ricorrente, in proposito, non hanno invero pregio. Esse, infatti, si limitano a riproporre la tesi della pretesa inevitabilità di una reazione del B. all'aggressione portatagli congiuntamente dalla moglie e dalla suocera, senza peraltro poter superare, in fatto, sia il rilievo che il litigio tra i coniugi, per stessa ammissione dell'imputato pagina 3 della sentenza impugnata , era scaturito dall'insistenza dello stesso nel costringere la moglie a subire gesti di affetto che ella non valutava più come tali avendo tra l'altro la S., solo da poco presentato una denuncia per maltrattamenti sia l'evidente sproporzione dell'azione lesiva in termini, ex pluríbus, Sez. 1, n. 9695 del 15/04/1999, De Rosa, Rv. 214936 , sia la ben valutata assenza di un nesso psichico per l'emergere e l'esplodere di ormai radicati risentimenti , sia, infine, la stessa non necessità di una violenta reazione fisica a fronte di un mero atteggiamento diretto a far cessare un comportamento del B. ritenuto ingiustamente offensivo. 1.3 In presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, in altri termini, lungi dal segnalare effettivi vizi motivazionali, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale e si risolvono, sostanzialmente, in censure di fatto che comportano, per il loro accoglimento, o una diversa lettura dei dati processuali oppure una diversa interpretazione delle prove, attività entrambe non consentite al giudice di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.