Il coniuge non è legittimato a impugnare il sequestro del bene intestato unicamente all’indagato, anche se lo stesso cade in regime di comunione legale

La Corte di cassazione ha effettuato una ricognizione dei principi fondamentali in tema di sequestro preventivo collegato alla confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/1992,

Con una interessante sentenza – la n. 39349/16 depositata il 22 settembre -, la Corte di Cassazione ha effettuato una ricognizione dei principi fondamentali in tema di sequestro preventivo collegato alla confisca ex art. 12- sexies l. n. 356/1992, che – com’è noto – per i reati ivi contemplati prevede che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica . Tale presunzione è chiaramente relativa, ma, se ciò è, è necessario, specie dal punto di vista pratico, comprendere i criteri che devono essere seguiti in materia e se ed in che termini sussistono limiti al sequestro per il caso di una cointestazione del bene con soggetti terzi e, in particolar modo, con il coniuge. Inversione dell’onere della prova. Sul primo aspetto, da tempo, la giurisprudenza ha evidenziato come la sproporzione tra il patrimonio ed il valore dei beni deve essere di natura oggettiva e significativa e, dunque, tale da giustificare, una volta constatata, un’inversione dell’onere della prova, nel senso che spetta all’interessato dimostrare che in effetti il bene sequestrato è stato acquisito con mezzi leciti. Sul punto, al di là di difficoltà pratiche, si può ritenere che non vi siano ormai particolari problemi. Interposizione fittizia del coniuge. Più complesso è considerare il caso dell’interposizione fittizia del coniuge, poiché in questo caso bisogna valutare evidentemente anche le capacità reddituali di quest’ultimo. Ma fatte queste premesse, rimane da chiarire se il coniuge, certamente estraneo alla commissione dei fatti, possa subire il sequestro e la conseguente confisca. I casi che si prospettano sono sostanzialmente tre il bene è intestato al coniuge, ma rientra nel patrimonio dell’indagato in quanto in comunione legale il bene è cointestato ad entrambi i coniugi il bene è esclusivamente intestato all’indagato ma rientra nella comunione legale con l’altro coniuge. Nel primo caso, si deve operare analogamente ad ogni ipotesi di interposizione, posto che si è da tempo affermato, quanto alla valutazione dell’interposizione del coniuge, che la prova dell’accordo interpositorio può essere ricavata dagli stessi presupposti costitutivi della confisca [] ossia dalla sproporzione fra il valore del bene confiscato ed i redditi o proventi delle attività lecite di tutti i componenti del nucleo familiare e dalla mancanza di giustificazione in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto Cass. Pen. Sez. II sentenza n. 11804/2011 . Analogo approccio deve farsi per il secondo caso e, precisamente, per il caso di cointestazione del bene. Per l’ultimo caso segnalato, invece, il problema dell’intestazione fittizia in realtà non si pone visto che il bene è pacificamente intestato al solo indagato , ancorché paia corretto considerare, come accennato – al fine di giustificare” la provenienza lecita del bene - anche le capacità patrimoniali dell’altro coniuge. Il diritto di opporsi del coniuge. Ma se così è, rimane da chiarire se ed in che termini il coniuge, nel caso di specie, abbia un diritto di opporsi all’atto ablativo o debba invece subirne le conseguenze. In questa evenienza, la posizione assunta dalla Suprema corte, anche in sue precedenti pronunce, è netta se oggetto del provvedimento è un bene ricadente in comunione legale fra i coniugi, ma il bene è intestato unicamente al condannato o all’indagato [] , l’altro coniuge resta estraneo agli effetti del provvedimento giudiziario e non acquista neppure la qualifica di terzo confiscato o sequestrato e quindi legittimato all’impugnazione salvo che non si fornisca la prova che il valore del bene confiscato supera quello della quota del condannato o indagato . Si comprende allora come, dimostrata la sproporzione, nei fatti la possibilità di opporsi al sequestro o alla confisca è piuttosto teorica, in mancanza di dati concreti che facciano emergere liquidità di natura lecita. Tutto ciò spiega, infine, perché, come nel caso di specie, le lamentele del coniuge dell’indagato, protese a far valere la sua posizione di contitolare dei beni a quest’ultimo intestati, sussistendo il regime patrimoniale della comunione legale, siano disattese, se non si sgretola la presunzione di sprorpozionalità più volte riferita. Dopo tutto, se nessuno dei coniugi è in grado di spiegare, emergendo la commissione di gravi reati, come e dove si son trovate le risorse economiche per acquisire beni, che altrimenti non si potevano acquistare, non vi sono violazioni di diritti fondamentali né che indebite sofferenze” imposte ingiustamente a terzi. Del resto, continuare a possedere beni che non ci si può permettere non è un diritto fondamentale”.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 luglio – 22 settembre 2016, numero 39349 Presidente Prestino – Relatore Recchione 1.I1 Tribunale di Latina rigettava l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dei beni nella disponibilità dei coniugi P.\M Il sequestro veniva disposto ai sensi degli artt. 121 cod. proc. penumero e 12 sexies L. numero 365 del 1992. Il P., appartenente al corpo della Guardia di finanza era indagato per diversi episodi di concussione i beni nella disponibilità dei coniugi, sposati in regime di comunione dei beni, veniva ritenuti sproporzionati rispetti alle capacità reddituali lecite. 2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore della M., munito di procura speciale, che deduceva vizio di legge, vizio di motivazione e violazione degli artt. 6, 7 e prot. 1 e 7 della Convenzione Edu. Si deduceva la carenza di motivazione in ordine alla riferibilità al P. dei beni vincolati alla M Questa aveva contratto con l'indagato matrimonio in regime di comunione legale dei beni ed avrebbe partecipato con le sue risorse lecite agli acquisti familiari la M. sarebbe pertanto legittima titolare della metà delle quote dei beni in sequestro, non essendo stata provata la interposizione fittizia. Si deduceva, inoltre, la natura sostanzialmente sanzionatoria dei vincolo reale imposto a persona non sottoposta ad indagine, in contrasto con le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti umani. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore del P. che deduceva 3.1. vizio di motivazione la sproporzione sarebbe stata valutata facendo improprio riferimento agli indici Istat al fine di valutare la capacità reddituale in relazione al costo della vita si deduceva che, in ogni caso, i redditi leciti percepiti dalla coppia sarebbero stati sufficienti per giustificare l'acquisto dei beni vincolati 3.2. carenza di motivazione in ordine al requisito della sproporzione i redditi leciti e l'acquisizione ereditaria della M. escluderebbero la contestata sproporzione che sarebbe resa evidente anche dal fatto che il valore dei beni vincolati era di gran lunga superiore al profitto illecito generata dalla concussione. 4. II Procuratore generale con requisitoria scritta instava per il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1.I1 ricorso proposto nell'interesse della M. è infondato 1.1.11 collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies dei D.L. 8 giugno 1992, numero 306 e convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 1992, numero 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio dei coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione Cass. sez. 2, numero 3620 del 12/12/2013, dep. 2014 Rv. 258790 . Deve dunque essere fornita la prova del riconoscimento dell'interposizione fittizia anche dei coniuge, essendo la presunzione relativa peraltro limitata all'accumulazione patrimoniale che, una volta provata l'interposizione, si presume illecita e genera un'inversione dell'onere della prova. Nessuna attenuazione dell'onere probatorio è riconosciuta invece nei casi in cui il vincolo reale incida beni di un terzo non legato da vincoli familiari all'indagato in questo caso dovrà essere rigorosamente provata sia l'interposizione fittizia che l'illiceità e la sproporzione del patrimonio che si intende vincolare Cass. sez. 1, numero 6137 dei 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259308, Cass. sez. 6, numero 49876 del 28/11/2012 Rv. 253957 . Quanto alla valutazione dell'interposizione del coniuge, la Cassazione ha chiarito che la prova dell'accordo interpositorio può essere ricavata dagli stessi presupposti costitutivi della confisca D.L. numero 306 del 1992, ex art. 12 sexies, ossia dalla sproporzione fra il valore del bene confiscato ed i redditi o proventi delle attività lavorative lecite di tutti i componenti del nucleo familiare e dalla mancanza di giustificazione in ordine alla provenienza dei denaro utilizzato per l'acquisto. Ricorrendo tali circostanze, si può presumere che l'intestazione di un bene immobile al coniuge non dedito ad attività criminosa anche se percettore di autonomo reddito, ma comunque insufficiente e sproporzionato all'acquisto abbia natura interpositoria così Cass. sez. 2, numero 11804 del 20/12/2011, dep 2012, Rv. 252807 . 1.2. Oltre alle richiamate linee interpretative il collegio condivide anche la giurisprudenza secondo cui la prova della intestazione fittizia resta necessaria con le attenuazioni sopra indicate nel caso in cui i coniugi siano soggetti al regime della comunione legale dei beni. Pertanto, che se oggetto della confisca D.L. numero 306 del 1992, ex art. 12 sexies, è un bene ricadente in comunione legale fra i coniugi, ma il bene è intestato unicamente al condannato o all'indagato, in caso di sequestro preventivo , l'altro coniuge resta estraneo agli effetti dei provvedimento giudiziario e non acquista neppure la qualifica di terzo confiscato o sequestrato e quindi legittimato all'impugnazione, a meno che non fornisca la prova che il valore dei bene confiscato supera quello della quota dei condannato o indagato . [ .] Nel caso inverso in cui il bene ricada in comunione, ma sia stato acquistato individualmente dal coniuge estraneo alla condanna o all'indagine , quest'ultimo viene in rilievo come terzo titolare dell'intero bene, con la conseguenza che intanto potrà procedersi a confisca, in quanto sia dimostrata l'esistenza di un rapporto interpositorio. Sul piano processuale, solo in questa ipotesi il coniuge è personalmente legittimato all'impugnazione dei provvedimento di sequestro o di confisca. Ovviamente, qualora alla comunione legale si sovrapponga quella convenzionale, avendo i coniugi acquistato il bene congiuntamente, occorrerà considerare che ciascuno di essi, oltre ad essere titolare della comunione legale è anche proprietario pro quota dei singolo bene così Cass. sez. 2, numero 11804 del 20/12/2011, dep. 2012, Rv. 252807 . Dunque ogni bene riferibile al coniuge può essere vincolato se si prova l'interposizione fittizia sull base dei parametri indicati dalla Corte, ovvero la sproporzione dei beni rispetto al patrimonio familiare e la mancanza di giustificazioni 1.3. Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la prova della interposizione della M. veniva dedotta dalle anomale circostanze che generavano l'ingresso nel patrimonio comune della coppia dei beni vincolati e, dalla sproporzione di tali beni non solo con i redditi del P., ma anche della coniuge M 1.4. Infine la dimostrazione della interposizione fittizia esclude la dedotta violazione dei diritto convenzionale, eventualmente invocabile solo quando il vincolo reale incida i beni di persone non coinvolte nei fatti di penale rilevanza, evenienza estranea al caso di specie, tenuto conto della emersione della interposizione fittizia. 2. II ricorso proposto nell'interesse del P. è infondato. 2.1. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno dei provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite Cass. Sez. Unumero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 , è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 Cass. sez.U, numero 25932 dei 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 , e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice tra le altre, Sez. 1, numero 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430 Sez. 5, numero 35532 del 25/06/2010 , Angelini, Rv. 248129 . Il vizio di legge si estende anche alla assenza di motivazione o alla motivazione apparente, ovvero riconoscibile sotto il profilo grafico, ma, invero, avulsa dalle risultanze processuali o fondata su argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente Cass. sez. 5, numero 9677 dei 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 Cass. sez. 5, numero 24862 dei 19/05/2010, Rv. 247682 . Nel caso di specie il ricorrente con doglianza ai limiti dell'inammissibilità deduceva l'inesistenza la violazione di legge per insussistenza dei presupposti per l'attivazione del vincolo cautelare con particolare riferimento alla insufficienza del ricorso agli indici Istat per determinare la spesa media dei nucleo familiare P.\M Si tratta di doglianza infondata. Il collegio non ignora l'orientamento emerso in materia di misure di prevenzione patrimoniale dove ai fini dell'accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate ed il valore degli acquisti non è sufficiente il generico richiamo agli indici Istat, il cui valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi Cass. sez. 5, numero 14047 del 04/02/2016, Rv. 266426 . Nel caso di specie, tuttavia, in sostanziale coerenza con tali linee ermeneutiche esportabili alla materia della confisca atipica , il collegio territoriale non faceva né acritico, né esclusivo riferimento agli indici Istat per valutare la sproporzione, ma effettuava una penetrante analisi del compendio patrimoniale dei coniugi P.\M. che, partendo dal fatto che la capacità di risparmio dei due impiegati pubblici era stata esaurita dallo sforzo economico compiuto per l'acquisto degli immobili di via Docibile, e valutate le entrate extrastipendiali, ovvero gli introiti ereditari e l'affitto dell'immobile di via Sermoneta, giungeva a valutare la sproporzione tra la spesa riconducibile alla coppia negli anni tra il 2006 ed il 2011 pari ad euro 346.000 e la ricchezza accumulata in quegli anni pari ad euro 238.495,10 . La valutazione in ordine alla sproporzione risulta dunque confermata , ma non fondata , sulla capacità di risparmio valutata sulla base dei contestati indici Istat che consentivano la previsione di un risparmio mensile medio di circa 1000 euro . La sproporzione rilevata è peraltro di tale entità che non risulta immediatamente dipendente dalla capacità di risparmio. Né risulta decisiva la allegazione difensiva relativa alla giacenza di euro 60.000 risalente nel 2006, dato che anche tale somma non incide sulla consistente sproporzione rilevata. 2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse dei P Il requisito della sproporzione risulta ampiamente motivato attraverso l'analisi si tutte le risorse patrimoniali a disposizione dell'indagato ed essendo del tutto ininfluente ai fini della confisca allargata prevista dall'art. 12 sexies della legge numero 356 dei 1992 e la relativa misura cautelare come nel caso di specie l'ammontare dei profitto dei reato per cui si procede, elemento che non condiziona l'imposizione del vincolo fondato sul diverso requisito dei difetto di proporzione tra risorse disponibili e risorse di derivazione lecita Cass. sez. 6, numero 22020 dei 22/11/2011, dep. 2012, Rv. 252849, Cass. sez.un, numero 920 dei 17/12/2003, dep.2004, Rv. 226490 . 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che rigetta il ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.