Le conseguenze dell’annullamento dell’ordine di demolizione da parte del TAR

Il mancato adempimento entro il termine dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo determina la revoca della sospensione condizionale della pena, ma, nel caso in cui vi sia impossibilità non dipendente da atto volontario dell’interessato come l’annullamento da parte del TAR dell’ordine stesso , resta impregiudicata la possibilità di avvalersi dell’effetto estintivo di cui all’art. 167 c.p

Così si è espressa la S.C. con la sentenza n. 38733/16 depositata il 19 settembre. La vicenda. Il tribunale di Tivoli rigettava l’istanza con cui l’interessata chiedeva dichiararsi l’estinzione del reato - di cui alle sentenze dello stesso tribunale e della Corte d’appello - di condanna per reati edilizi alla pena della reclusione e dell’ammenda, con ordine di demolizione dei manufatti abusivi. L’interessata ricorre dunque per la cassazione dell’ordinanza, deducendo l’erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che la stessa non aveva provveduto alla demolizione imposta, avendo ottenuto dal TAR l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e correlativamente la sanatoria, provvedendo al pagamento degli oneri previsti dalla legge, con la conseguenza che, stante il contrasto tra giudicati, non doveva provvedere alla demolizione, potendo invece ottenere i benefici connessi alla sanatoria ottenuta e alla sentenza del TAR di annullamento dell’ordine di demolizione. Il giudice avrebbe dunque dovuto dichiarare l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p L’annullamento dell’ordine di demolizione. In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine previsto, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale, operando di diritto, preclude che possa essere dichiarato l’effetto estintivo di cui all’art. 167 c.p., rendendo irrilevante il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria. La ratio di tale principio si trova nel fatto che il termine per l’adempimento costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine deve essere assolto l’obbligo condizionante, pena la revoca in sede esecutiva. E’ fatta però salva l’ipotesi di impossibilità non dipendente da atto volontario dell’interessato, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione è tenuto a motivare su questioni – come l’annullamento da parte del TAR dell’ordine di demolizione - che investano l’esistenza di cause che abbiano reso impossibile l’adempimento. Ciò comporta dunque l’impedimento della revoca del beneficio di cui all’art. 163 c.p. lasciando impregiudicata la possibilità di avvalersi dell’effetto estintivo di cui all’art. 167 c.p

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 marzo – 19 settembre 2016, n. 38733 Presidente Grillo – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1.V.L.R. ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Tivoli, sezione distaccata di P., ha rigettato l'istanza con la quale l'interessata chiedeva dichiararsi l'estinzione del reato di cui alla sentenza del 31 ottobre 2006 del tribunale di Tivoli, confermata con la sentenza dei 13 maggio 2008 della Corte di appello di Roma e divenuta irrevocabile in data 19 dicembre 2008, di condanna per reati edilizi alla pena di venticinque giorni di arresto ed € 8500 di ammenda con ordine di demolizione dei manufatti abusivi. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza la ricorrente articola uno unico complesso motivo con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen. in relazione all'articolo 167 cod. pen. sul rilievo che la stessa non aveva provveduto alla demolizione imposta dalla sentenza avendo ottenuto tempestivamente dal Tar l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e correlativamente la sanatoria, provvedendo al pagamento degli oneri previsti dalla legge, con la conseguenza che, stante il contrasto tra giudicati, non doveva provvedere alla demolizione ordinata con la sentenza ed invece poteva, come previsto dalla legge, ottenere i benefici connessi alla sanatoria richiesta ed ottenuta ed alla sentenza n. 697 del 2010 del Tar di annullamento dell'ordine di demolizione. In siffatto contesto, del tutto pacifico, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reato ai sensi dell'articolo 167 cod. pen. e non invece ritenere irrilevante l'annullamento dell'ordine di demolizione disposto dal Tar sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto invece ottemperare all'ordine di demolizione contenuto in sentenza e non eseguito. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 2. La Corte di cassazione ha costantemente affermato per tutte, Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, De Francisci, Rv. 264024 il principio, cui si è evidentemente ispirato il giudice dell'esecuzione, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia stata subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - determina la revoca della sospensione condizionale della pena la quale, operando di diritto, preclude che possa essere dichiarato l'effetto estintivo di cui all'art. 167 cod. pen., rendendo di conseguenza irrilevante il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria. La ragione di ciò si rinviene nel fatto che il termine per l'adempimento, sulla base del principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante. E' tuttavia fatta salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario dell'interessato, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare su questioni, invocate nel caso di specie dalla ricorrente annullamento da parte del Tar dell'ordine di demolizione e conseguimento postumo dei permesso in sanatoria che investano l'esistenza di cause che abbiano reso impossibile l'adempimento. Ne deriva che l'annullamento dell'ordine di demolizione con sentenza irrevocabile dei giudice amministrativo oppure la legittima concessione del permesso in sanatoria, intervenuti prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo di demolizione, esplicano la loro efficacia impedendo, per fatto sopravvenuto indipendente dalla volontà dell'interessato, la revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., e lasciando pertanto impregiudicata la possibilità di avvalersi dell'effetto estintivo di cui all'art. 167 cod. pen. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non ha motivato su tali decisivi punti con la conseguenza che a ciò dovrà porre riparo il giudice del rinvio il quale si atterrà al seguente principio di diritto l'annullamento dell'ordine di demolizione con sentenza irrevocabile del giudice amministrativo oppure la legittima concessione dei permesso in sanatoria, intervenuti prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo di demolizione, esplicano la loro efficacia rappresentando valide cause che ne rendono impossibile l'osservanza, sicché impediscono, per fatto sopravvenuto indipendente dalla volontà del condannato, la revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., lasciando pertanto impregiudicata la possibilità per l'interessato di avvalersi, sussistendone le condizioni, dell'effetto estintivo di cui all'art. 167 cod. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al ribunale di Tivoli per nuovo esame.