A disposizione 51 grammi di cocaina, pari a 141 dosi: spaccio professionale

Confermata la condanna per un uomo e una donna. Inequivocabile il quantitativo di droga. Rilevanti anche le modalità organizzative dell’attività.

Beccati in possesso di ben 51 grammi di cocaina. Stupefacente destinato ovviamente allo spaccio. E, nonostante le proteste mosse dalle due persone fermate – un uomo e una donna –, è impossibile parlare di fatto lieve”. Cassazione, sentenza n. 38758, sezione Sesta Penale, depositata il 19 settembre 2016 Organizzazione. Sia il gup che i giudici d’appello hanno ritenuto grave la condotta tenuta dalle due persone fermate dalle forze dell’ordine. Inequivocabile la disponibilità di 51 grammi di cocaina da cui, viene sottolineato, risultavano ricavabili 141 dosi singole . Ciò è stato ritenuto sufficiente per negare l’ipotesi del fatto di lieve entità . E su questo punto concordano ora i magistrati della Cassazione, che respingono le obiezioni mosse dal legale dell’uomo e della donna sotto accusa. Modalità organizzativa dello spaccio. Decisiva, però, non è solo la consistente quantità dello stupefacente , ma anche l’allarmante e preordinata modalità organizzativa dello spaccio , l’attrezzatura a disposizione e, infine, la suddivisione professionale della sostanza . Confermata, perciò, la condanna decisa in Appello, senza alcuna possibilità per l’uomo e la donna di vedere ridotta la pena.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 giugno – 19 settembre, numero 38758 presidente Ippolito – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. II Giudice per l'udienza preliminare dei Tribunale di Trani ha condannato D.F.R. e A.T. R. per il reato ex artt. 110 cod. penumero e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 numero 309 per avere illecitamente detenuto 51 grammi di cocaina dai quali, stante il principio attivo di mg 1667, risultano ricavabili 141 dosi singole, riconoscendo a entrambi le circostanze attenuanti generiche per D.F. prevalenti sulla recidiva . La Corte di appello di Bari, con sentenza numero 2841 del 15/10/2015, in parziale riforma della prima decisione, ha ridotto la pena escludendo la continuazione ritenuta nei confronti di D.F 2. Nei ricorsi - distinti ma dai contenuti identici - presentati nell'interesse di D.F. e R. si chiede l'annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione a nell'escludere la riqualificazione dei fatto ex articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990 b nel non concedere nel massimo la riduzione della pena ex articolo 62-bis cod. penumero . Considerato in diritto 1. La fattispecie del fatto di lieve entità ex articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309 del 1990 può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività della condotta, in considerazione dal dato qualitativo e quantitativo e degli altri parametri indicati dalla disposizione mezzi, modalità e circostanze dell'azione , con la conseguenza che, se uno degli indici previsti dalla legge risulta negativamente assorbente, ogni altra valutazione non rileva Sez. Unumero , numero 135737 del 24/06/200, Rv.247911 Sez.3, numero 23945 del 29/04/2015, Rv.263651 . Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso la lieve entità dei fatto considerando la consistente quantità dello stupefacente, le allarmanti e preordinate modalità 'organizzative' della attività di spaccio, della attrezzatura rinvenuta e della suddivisione 'professionale' della sostanza , le già concesse attenuanti generiche, con effetto di diminuzione della pena . Sebbene incongrua nel collegare l'esclusione della fattispecie ex articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990 anche all'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza non ha mancato di utilizzare - in termini non incongruamente riferibili alla fattispecie concreta - i parametri legislativi sopra richiamati. Ne deriva che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. II riconoscimento delle attenuanti generiche è lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve solo fare comprendere la sua valutazione sull'adeguamento della pena alla gravità del reato e alla personalità dei reo Sez.6, numero 41365 del 28/10/2010, Rv.248737 Sez.1, 46954 del 4/11/2004, Rv.230591 , anche implicitamente o con formule sintetiche Sez. 4, numero 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201 . A fortiori, la quantificazione della riduzione della pena che ne deriva è valutazione discrezionale che il giudice, nel caso in esame, ha motivato pag. 4 con riferimento alla gravità dei fatto consistente quantità dello stupefacente , allarmanti e preordinate modalità organizzative dello spaccio , peraltro confermando per D.F. le attenuanti generiche bilanciate in prevalenza rispetto alla contestata e ritenuta recidiva specifica , il che ben può condurre a un contenerne la valenza ai fini della riduzione della pena. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.