Reato di omesso versamento IVA: è necessaria la dichiarazione del contribuente

Per la configurazione del reato di omesso versamento di IVA, di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, è necessario che il debito risulti dalla dichiarazione del contribuente, configurandosi in assenza di questa il reato di cui all’art. 5 d.lgs. cit

Così si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 38487/16, depositata il 16 settembre. Il caso. La Corte d’appello di Campobasso riformava parzialmente la sentenza del Tribunale dello stesso luogo assolvendo l’imputato per i reati di cui agli artt. 8 e 10- ter d.lgs. n. 74/2000, perché nella sua qualità di legale rappresentante di una s.r.l. non versava l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. L’imputato propone dunque ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in quanto l’art. 10- ter contestato prevede ai fini della sua configurabilità due presupposti il superamento della soglia, in primo luogo, e poi che l’omissione abbia ad oggetto l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata mentre, nel caso di specie, non risulta la presentazione della dichiarazione annuale. La dichiarazione del contribuente. Ai sensi dell’art. 10- ter cit. È punito [] chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta . Non risulta sia stata presentata dal ricorrente la dichiarazione annuale per gli anni di cui si discute e, essendo presupposto del reato di cui all’art. 10- ter la presentazione della dichiarazione, non si può ritenere realizzato il reato di cui all’art. 10- ter , bensì il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000. La S.C. nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata afferma il seguente principio di diritto Il reato previsto dall’art. 10- ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, e in assenza di dichiarazione il reato configurabile è quello dell’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 aprile – 16 settembre 2016, n. 38487 Presidente Amoresano – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Campobasso con sentenza del 21 aprile 2015, ha riformato, parzialmente, la sentenza del Tribunale di Campobasso 25 gennaio 2013 assolvendo R.C. dal reato sub A, rideterminando la pena in mesi 6 di reclusione per il capo B. Capo A, art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 capo B, art. 10 ter del d.lgs. 74 del 2000, perché nella sua qualità di legale rappresentante della Genus Car s.r.l., non versava l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. In OMISSIS . 2. R.C. propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale manifesta illogicità della motivazione. L’art. 10 ter contestato prevede ai fini della configurabilità del reato due presupposti il superamento della soglia che l’omissione abbia ad oggetto l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata. Non risulta la presentazione della dichiarazione annuale. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 10 ter, del d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, È punito . chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad Euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta . Per l’anno 2008 l’IVA dovuta comunque sarebbe sotto soglia, Euro 179.000,05, ma oltre a questo deve rilevarsi che non risulta sia stata presentata dal ricorrente la dichiarazione annuale, per gli anni in contestazione anni d’imposta 2007 e 2008 . Il presupposto del reato in oggetto è la presentazione della dichiarazione, ed il debito IVA risultante dalla stessa. Nell’ipotesi di omessa dichiarazione il reato configurabile è diverso art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 . Il reato previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente e, pertanto, la fattispecie non è integrata qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario. Sez. 3, n. 40361 del 19/09/2012 - dep. 15/10/2012, Facecchia, Rv. 253680 vedi anche Sez. 3, n. 53158 del 02/07/2014 - dep. 22/12/2014, Lombardi, Rv. 261596 . La sentenza impugnata deve quindi annullarsi senza rinvio perché il fatto non sussiste, affermando il seguente principio di diritto Il reato previsto dall’art. 10 ter, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, e in assenza di dichiarazione il reato configurabile è quello dell’art. 5, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.