Guida in stato di ebbrezza aggravata dall’incidente stradale anche senza urto con altri veicoli

Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cds, il concetto di incidente stradale è riconducibile a ciascun avvenimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale determinando un rischio anche meramente potenziale per l’incolumità della collettività.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38203/16, depositata il 14 settembre. Il caso. Il gip del Tribunale di Trento condannava l’imputato per guida in stato di ebbrezza aggravato per aver provocato un incidente stradale. L’imputato ricorre per saltum ” dinanzi alla Corte di Cassazione dolendosi per la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’incidente stradale sulla cui base era stata rigettata la richiesta dell’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il Tribunale non aveva infatti considerato, a detta del ricorrente, che l’auto non aveva provocato danni a cose o persone e si era fermata sulla banchina che fa parte della strada senza invadere l’altra carreggiata. Il ricorso attiene sostanzialmente al concetto di incidente stradale” quale questione di diritto e non di fatto ai fini della configurazione dell’aggravante di cui al comma 2- bis dell’art. 186 cds. Il concetto di incidente stradale. La giurisprudenza di legittimità si è già occupata dell’elaborazione interpretativa del concetto - che il legislatore ha volutamente tratteggiato in termini generici – giungendo a riconoscere la sussistenza di un incidente stradale” in ogni caso in cui l’evento interrompa la normale circolazione stradale e possa provocare un pericolo alla collettività senza che assuma rilevanza l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli o di terzi. In particolare, ai fini dell’aggravante in parola, nella nozione di incidente stradale sono ricompresi l’urto del veicolo contro un ostacolo e la sua fuoriuscita dalla sede stradale, essendo dunque sufficiente qualsiasi significativa turbativa del traffico stradale anche solo potenzialmente idonea a causare danni. Stato di ebbrezza e incidente stradale. Nel caso di specie, ricorrono inequivocabilmente le circostanze per configurare un incidente stradale”, dovendo inoltre sottolineare l’innegabile riscontro del nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza del ricorrente e l’incidente da esso provocato. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 luglio – 14 settembre 2016, n. 38203 Presidente Romis – Relatore D’Isa Ritenuto in fatto P.E. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, del GIP del Tribunale di Trento, emessa a seguito di giudizio abbreviato, di condanna in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui al secondo comma dell'art. 186 del C.d.S. aggravato, ai sensi del comma 2 bis dello stesso articolo, per avere provocato un incidente stradale. Con un unico motivo si denunciano violazione di legge, nella specie degli artt. 141, 161, 186 e 189 dei C.d.S., e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'aggravante dell'incidente stradale e ciò al fine dei rigetto della richiesta dell'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, evidenziando che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'asserito incidente non ha provocato danni a persone o cose, né collisioni con altri veicoli o arredo stradale, né uscita di strada, poiché l'auto guidata dal P. si è fermata sulla banchina che fa parte della strada, senza invadere la semicarreggiata opposta ed era ben visibile dagli altri guidatori da entrambi i sensi di marcia. Considerato in diritto Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo che lo sorregge. Va preliminarmente osservato che, avendo il ricorrente scelto di ricorrere in cassazione avverso la sentenza del primo giudice per saltum , ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., si deve ritenere che il motivo su cui si basa principalmente il ricorso è quello relativo alla denunciata violazione di legge circa l'interpretazione della norma di cui al comma 2 bis dell'art. 186 dei C.d.S., atteso che i motivi relativi al vizio di motivazione non sono ammissibili ai sensi dell'art. 569, comma 3 cod. proc. pen E' del tutto ovvio che, al di là del nome attribuito dal ricorrente al vizio con cui si censura la sentenza impugnata, questa Corte è tenuta a rilevare se effettivamente, nel caso di ricorso ex art. 569 cod.proc.pen. trattasi di violazione di legge e non di vizio di motivazione, in quanto se tale fosse sostanzialmente la censura gli atti dovrebbero essere rimessi al giudice di appello art. 569, co. 3 cod.proc.pen. . La censura oggetto dei ricorso involge l'interpretazione del concetto di incidente stradale ai fini della configurazione dell'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 dei C.d.S , ed è evidente che trattasi di questione di diritto e non di fatto, con la conseguenza che la errata interpretazione della norma implica una violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b cod.proc.pen Ebbene, la motivazione in diritto sul punto dell'impugnata sentenza è pienamente da condividere in quanto conforme al dettato normativo ed alla giurisprudenza di questa Corte Sez. 4, Sentenza n. 31360 del 04/07/2013 Ud.,Rv. 256836. E' innanzitutto da rilevare, in fatto, che il Tribunale ha evidenziato, e la circostanza non viene contestata dall'imputato, che questi, alla guida della sua autovettura, si è trovato sul bordo destro della carreggiata che percorreva, in maniera tale da andare ad ostruire parzialmente un tornante, in ragione del fatto che egli aveva perso il controllo dell'autovettura. Ciò posto non assume alcun rilievo il fatto che si sia fermato sulla banchina senza procurare danni a persone o cose, ciò che rileva, come argomenta il primo giudice, è che la condotta di guida è stata inattesa, non regolare ed ha interrotto il normale svolgimento della circolazione del veicolo, con una potenziale turbativa del traffico e pericolo per l'utenza, avendo occupato parzialmente la carreggiata in prossimità di un tornante. Sul punto, quanto all'interpretazione da dare al concetto di incidente stradale utilizzato dal richiamato comma 2 bis dell'art. 186 del C.d.S., questa Sezione della Corte V sentenza già indicata ha evidenziato come non incomba sul legislatore il dovere di procedere a una puntuale definizione dei termini e delle nozioni utilizzate nella strutturazione logica delle norme, là dove il significato di quei termini o di quelle nozioni appare agevolmente o ragionevolmente desumibile attraverso le operazioni di interpretazione del linguaggio, comune o più specificamente tecnico, istituzionalmente rimesso ai compiti del giudice. Nel caso di specie, la nozione di incidente stradale nell'accezione rilevante nella prospettiva di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis risulta sottoposta a un'adeguata elaborazione interpretativa ad opera di questa Corte di legittimità, che ne ha evidenziato il ricorso in qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921 . In particolare, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l'urto dei veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni Cass., Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734 v. altresì Cass., Sez. 4, n. 6381/2011 . Sulla base di tali premesse, deve ritenersi pertanto adeguatamente configurata la nozione di incidente stradale rilevante ai fini del riscontro della circostanza aggravante oggetto dell'odierno esame, spettando al giudice il compito di accertare l'effettivo ricorso di un inatteso avvenimento concretamente e significativamente idoneo a interrompere o comunque a turbare il normale svolgimento della circolazione stradale e di rilevare la potenziale idoneità dello stesso a determinare un qualunque pericolo o danno alla collettività, al fine di attestare la concreta ed effettiva maggiore pericolosità e la conseguente meritevolezza di un deteriore trattamento sanzionatorio del reato di guida in stato di ebbrezza, là dove circostanziato dalla provocazione di un incidente da parte del reo. Alla definizione così ricostruita sul terreno dell'elaborazione giurisprudenziale, è appena il caso di associare, sul piano della valutazione della concreta riconducibilità dell'evento al fatto del reo, l'esigenza dell'inequivoco riscontro di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'incidente dallo stesso provocato, non potendo certamente giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico dei guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sè oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto nel senso che la nozione di incidente stradale rilevante ai fini della norma de qua debba assumersi quale elemento sintomatico di uno stato di alterazione psicofisica del conducente coinvolto v. Cass., Sez. 4, n. 10605/2012 . Nel caso di specie, la doglianza avanzata dal ricorrente - in ordine all'effettivo adempimento, da parte dei giudici del merito, del concreto accertamento dei ridetti requisiti della significativa interruzione o dei turbamento della circolazione stradale, della sia pure potenziale pericolosità dell'incidente riscontrato e della sua riferibilità al fatto dell'imputato - deve ritenersi in manifestamente, essendosi posto in evidenza come lo stesso avesse perso il controllo dell'autovettura, fermandosi sul bordo della strada ed occupando parzialmente la carreggiata con una situazione di pericolo per gli altri utenti. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.