Notifica inviata via fax? Se è inviata per errore ad altri è ammissibile il ricorso straordinario

L’errore di fatto consistito nella mancata notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Corte di Cassazione cui abbia fatto seguito la decisione è deducibile con il ricorso straordinario per cassazione.

Lo ha affermato la Suprema Corte con la sentenza n. 38143/16, depositata il 14 settembre scorso. Il caso. Il Tribunale di Salerno condannava per il reato di calunnia l’imputato che, nella sua qualità di dirigente amministrativo scolastico, era accusato di avere incolpato falsamente l’ispettore scolastico del reato di falsità ideologica in atto pubblico. L’accusa si sostanziava in una denuncia resa alla Procura della Repubblica in cui si incolpava l’ispettore di avere redatto una relazione ispettiva atto pubblico determinante sanzioni disciplinari a suo carico, contenente descrizione di fatti non veri falsità ideologica e pilotata” dai vertici dell’amministrazione di riferimento al fine del suo trasferimento ad altro ufficio per incompatibilità ambientale. La Corte d’appello confermava parzialmente la sentenza concedendo le circostanze attenuanti generiche. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione che, con ordinanza, veniva dichiarata inammissibile. Si rilevava, in particolare, che le censure erano prive di specificità, non deducibili e manifestamente infondate inoltre si affermava che le censure riproducevano acriticamente i motivi di gravame disattesi dai giudici d’appello con argomenti logico-giuridici, prospettando, in definitiva, una mera rivisitazione fattuale delle fonti di prova, non percorribile nel giudizio di legittimità. Dall’inammissibilità del ricorso derivava, quale ulteriore conseguenza, la preclusione alla possibilità di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione atteso il mancato instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio. Un primo ricorso straordinario. L’interessato proponeva ricorso straordinario pure dichiarato inammissibile giacché ritenuto privo dei presupposti di legittimazione al ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. Le censure, in particolare, si incentravano su pretesi errori in procedendo o in iudicando non denunciabili attesa la definitività della sentenza di condanna emessa dalla Corte territoriale. Breve focus sul rimedio straordinario e sui presupposti. Il ricorso straordinario è azionabile quando ricorre alternativamente una situazione di errore materiale determinato da una svista, da un lapsus espressivo che, senza incidere sul processo logico e volitivo della decisione giudiziale, determina un divario tra la volontà del giudice e la materiale rappresentazione grafica della stessa, in altri termini tra il pensiero” e la sua estrinsecazione formale” oppure quando ricorre un errore di fatto. L’errore di fatto non pertiene alla manifestazione grafica del provvedimento bensì inerisce direttamente al processo di formazione della volontà del giudice indirizzandola in una direzione oppure in un’altra e, pertanto, influendo in modo decisivo sul contenuto della statuizione del giudice che, senza tale errore, sarebbe stata differente. L’errore di fatto, rilevabile con ricorso straordinario, poi, può consistere in un errore di percezione, quale una svista o un equivoco ma non in un errore di valutazione o di giudizio sul fatto. Un nuovo ricorso straordinario. Il ricorrente ha riproposto ricorso straordinario impugnando la decisione pregressa. Una delle censure proposte – che si riferisce al precedente segmento dell’impugnazione straordinaria originaria – è ritenuta fondata. A giudizio della Suprema Corte, infatti, coglie nel segno la doglianza relativa alla mancata notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Corte di cassazione, udienza nella quale si era celebrato il primo giudizio sulla fondatezza dell’originario ricorso straordinario. Errore sulla notifica L’errore di fatto consistito nella mancata notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Corte di cassazione cui sia conseguita una decisione sull’impugnazione è deducibile attraverso lo strumento del ricorso straordinario per pacifico orientamento del giudice nomofilattico. Nel caso scrutinato i giudici riconoscono che dalla documentazione compendiata nel fascicolo di quel procedimento emerge che il ricorrente aveva eletto domicilio presso lo studio di un avvocato benché il legale non avesse assunto formalmente l’incarico di difensore anche perché non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione . Tale ruolo di difesa tecnica era stato invece ricoperto da altro avvocato nominato d’ufficio con provvedimento del Presidente di Sezione giudicante. determina situazione di incertezza produttiva di annullamento senza rinvio. Risultava che gli avvisi di fissazione dell’udienza davanti alla Cassazione erano stati regolarmente notificati al difensore d’ufficio ma analoga prova non risultava quanto alla notifica dell’atto al ricorrente presso il domicilio eletto. La cancelleria, autorizzata alla trasmissione via fax, infatti, aveva errato il numero di fax del destinatario. Tale errore è tale da determinare una situazione di assoluta incertezza circa l’avvenuto perfezionamento della notifica al ricorrente. Ne deriva conclusivamente che sussiste il presupposto per accogliere l’attuale ricorso straordinario con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza con cui fu dichiarata l’inammissibilità di detto ricorso. Qual è il destino delle doglianze originarie? Dall’accoglimento del motivo del ricorso e dall’annullamento della sentenza impugnata relativa al ricorso straordinario originario” i giudici ereditano” la decisione sull’originario ricorso straordinario avente per oggetto l’ordinanza con cui era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso davanti al giudice di legittimità avverso la sentenza della Corte d’appello. Ricorso straordinario in ogni caso inammissibile. Sulla questione la Suprema Corte cala un nuovo giudizio di inammissibilità confermando la precedente valutazione già resa in diversa composizione e motivando tale epilogo con l’affermazione della manifesta infondatezza del ricorso con cui il condannato richiedeva una completa riabilitazione morale”, la cancellazione della condanna sentenziata nei precedenti gradi di giudizio”, l’esonero totale da ogni spesa”. Nel caso in verifica, secondo la Corte, il ricorrente deduceva una serie di circostanze di fatto attraverso il mezzo di impugnazione straordinario, circostanze che erano già state vagliate nel giudizio di merito e che non sono riesaminabili dal giudice di legittimità soprattutto quando, come nel caso esaminato, giungono a criticare valutazioni degli organi requirenti, quali la selezione dei fatti – all’interno dell’atto di denuncia – ritenuti di rilevanza penale e la qualificazione giuridica. Alla luce dei principi che regolano l’accesso all’impugnazione straordinaria la Suprema Corte sottolinea l’impossibilità di dedurre questioni attinenti al valore da attribuire ad eventuali testimonianze rese nel corso del giudizio di merito allo stesso modo dicasi per il significato probatorio da riconoscere a determinate evidenze documentali. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente attengono alla vicenda di merito e non all’ordinanza impugnata ed è noto che la rilettura del merito” è preclusa in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 giugno – 14 settembre 2016, n. 38143 Presidente Andreazza – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 22/03/2010 il Tribunale di Salerno condannò A.V. alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in quanto colpevole del delitto di calunnia, avendo nella sua qualità di dirigente amministrativo scolastico falsamente incolpato, con denuncia resa alla Procura della Repubblica, l’ispettore scolastico F.A. del reato di falsità ideologica in atto pubblico per avere redatto una relazione ispettiva, determinante sanzioni disciplinari a suo carico, contenente descrizione di fatti non veri e pilotata dai vertici dell’amministrazione scolastica per provocare il suo trasferimento di ufficio ad altra unità scolastica per incompatibilità ambientale. La sentenza di primo grado fu parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Salerno, che, con sentenza n. 133/2014 in data 16/01/2014, concesse all’imputato la sospensione condizionale della pena, confermando per il resto il provvedimento appellato. 2. Con atto depositato in data 13/02/2014 A.V. propose personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno. Nel frangente egli delegò al deposito del ricorso l’avv. Domenico Di Casola, del foro di Torre Annunziata, che lo aveva rappresentato e difeso nei primi due gradi di giudizio. Nel ricorso per cassazione A. dedusse violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento a al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, scaturendo a suo dire il procedimento da una denuncia-querela di F. e non dalla originaria denuncia-querela presentata dallo stesso A. nei confronti di F. e di altri dirigenti scolastici b alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da lui richiesta c alla omessa o carente analisi dell’elemento soggettivo del reato, avendo il ricorrente inteso lamentare soltanto la poca trasparenza delle iniziative ispettive e disciplinari promosse nei suoi confronti d alla mancata declaratoria, chiesta in via subordinata, dell’estinzione del reato ascrittogli per intervenuta prescrizione. 3. Il ricorso per cassazione fu dichiarato inammissibile con ordinanza n. 14487/2014 pronunciata dalla VII Sezione di questa Corte in data 17/09/2014, sul presupposto che le censure, oltre ad essere smentite dalla linearità degli atti processuali afferenti allo svolgimento di entrambi i giudizi di merito , fossero prive di specificità, non deducibili e manifestamente infondate . Ciò sia perché, a giudizio del Collegio, esse si traducevano nella sostanziale acritica replica di motivi di gravame pur autonomamente riconsiderati dai giudici di appello e dagli stessi disattesi con corretti argomenti logici e giuridici denuncia-querela proposta dall’imputato soltanto dopo la notifica delle non gravi sanzioni disciplinari applicategli , tanto più che, ritenuta la completezza del quadro conoscitivo, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione istruttoria sia perché le doglianze dell’imputato prospettavano una rivisitazione meramente fattuale delle fonti di prova, non ripercorribile nel presente giudizio di legittimità . Infine, la genetica inammissibilità dell’odierno ricorso per cassazione, impedendo l’instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio , fu ritenuta preclusiva della possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia nel giudizio di appello ovvero ad essa sopravvenuta . 4. Con successivo atto, pervenuto presso questa Corte in data 17/03/2015, A.V. propose ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza n. 14487/2014, deducendo l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nell’omettere - dopo aver definito in modo errato la qualifica lavorativa del ricorrente - ogni tipo di valutazione di merito sui motivi d’impugnazione da lui avanzati in sede d’appello, incorrendo, sulla base di argomentazioni astratte e generiche, in un’errata interpretazione degli elementi di prova esaminati, trascurando di considerare talune prove a lui favorevoli e di rilevare la grave violazione del principio di necessaria correlazione tra le contestazioni formulate nei suoi confronti e la decisione indicata. 5. Con sentenza n. 31273/15 in data 2/07/2015, la IV Sezione di questa Corte dichiarò inammissibile l’impugnazione, sul presupposto che il ricorrente, lungi dal censurare il ricorso di pretesi errori materiali o di fatto in cui sarebbe incorsa la settima sezione penale della Corte di cassazione nell’emissione del provvedimento impugnato , si fosse spinto, con la proposizione del ricorso, alla denuncia di una pretesa omessa motivazione, ovvero di eventuali vizi di quest’ultima, anche nelle forme del travisamento della prova, e, da ultimo, di specifiche cause di nullità della sentenza d’appello . Nondimeno, proseguì il Collegio, tali censure lungi dall’integrare i presupposti di legittimazione per il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. , configuravano il ricorso di pretesi veri e propri errores in procedendo o in iudicando della Corte di cassazione, come tali non più denunciabili a seguito dell’acquisita definitività della sentenza di condanna emessa in sede d’appello . Ciò che, conclusivamente, doveva necessariamente condurre alla nuova dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. 6. Avverso tale sentenza A.V. propone, personalmente, un nuovo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo a la mancata notifica di tutti gli atti emessi dalla Corte di cassazione, con particolare riferimento alla fissazione dell’udienza, alla nomina d’ufficio dell’avvocato difensore e a ogni altra comunicazione di rito b l’indicazione errata della data di deposito del ricorso straordinario da lui proposto, recapitato in data 16/03/2015 e, dunque, entro il termine di legge c la mancata trattazione di ogni questione di merito da lui in precedenza dedotta. 6.1. Il ricorrente ha, dunque, chiesto l’annullamento della predetta sentenza e l’avvio di un nuovo procedimento di merito, la rettifica dei dati relativi alla presentazione del ricorso straordinario e, infine, la considerazione puntuale di tutte le argomentazioni proposte in detto ricorso , con particolare riferimento alle due circostanze poste alla base del provvedimento di rinvio a giudizio emesso in data 13/12/2006 e dei successivi provvedimenti di condanna pronunciati a suo carico. In data 25/05/2016 il ricorrente ha, infine, depositato una memoria scritta nella quale, dopo aver diffusamente riepilogato lo svolgimento della propria vicenda processuale nei vari gradi di giudizio, ha nuovamente chiesto la declaratoria di nullità della sentenza n. 133/2014 pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno in data 16/01/2014 e dei successivi e già richiamati provvedimenti della Suprema Corte ovvero, in subordine, la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ferma restando in ogni caso l’estinzione dei procedimenti avviati da F.A. in sede civile per il risarcimento del danno, l’esonero totale da ogni spesa processuale e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno procurato allo stesso ricorrente e ai suoi familiari dagli ingiusti provvedimenti giudiziari emessi, a partire dal dicembre 2006, nei suoi confronti. Da tale memoria si evince, chiaramente, la piena conoscenza da parte di A.V. dell’avvenuta fissazione dell’udienza odierna, peraltro celebrata nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen. in accoglimento della richiesta espressa formulata dallo stesso ricorrente. Considerato in diritto 7. Il ricorso è fondato nella parte in cui viene dedotta la mancata notifica all’odierno ricorrente dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Corte di cassazione nel procedimento n. 12479/2015, definito con sentenza n. 31273 pronunciata dalla Quarta Sezione penale il 2/07/2015 e depositata il 17/07/2015. Preliminarmente va ribadito l’orientamento interpretativo già espresso da questo Giudice di legittimità, secondo cui è deducibile attraverso lo strumento della ricorso straordinario l’errore di fatto consistito nella mancata notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Corte di cassazione, cui abbia comunque fatto seguito la decisione sull’impugnazione Sez. 5, n. 40275 del 16/05/2014, Raimo, Rv. 262548 Sez. 6, n. 45902 del 3/11/2009, Rv. 245337 cfr., altresì, Sez. 3, n. 5039 del 20/01/2010, Rv. 245916 . Tanto premesso, deve rilevarsi che alla stregua della documentazione contenuta nel fascicolo di tale procedimento, è effettivamente emerso che, nell’ambito di quella procedura, l’odierno ricorrente aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avv. Domenico Di Casola, benché quest’ultimo non avesse assunto, formalmente, il ruolo di difensore verosimilmente in quanto all’epoca non abilitato al patrocinio in cassazione ruolo, invece, ricoperto dall’avv. Giuseppe Roberto Merlino, il quale era stato nominato d’ufficio, con provvedimento in data 13/04/2015 a firma del Presidente della IV Sezione della Suprema Corte. Orbene, nonostante che gli avvisi di fissazione dell’udienza davanti alla IV Sezione, prevista per il 2/07/2015, fossero stati regolarmente notificati, in data 18/06/2014, al difensore di ufficio, non vi è la prova che analogo avviso fosse stato notificato anche a A.V. . Infatti, secondo quanto emerge dalla ricevuta di ricezione del fax inviato in data 14/05/2015, con il quale la Cancelleria della IV Sezione penale era stata autorizzata ad eseguire la notifica al ricorrente, la trasmissione fu effettuata al n. di fax 081.19305261. Risulta, nondimeno, agli atti del medesimo procedimento, che il numero di fax intestato all’avv. Di Casola, presso il cui studio, come detto, il ricorrente aveva eletto il proprio domicilio, fosse il 081.8639377. La circostanza testé evidenziata è tale da determinare una situazione di assoluta incertezza circa l’avvenuto perfezionamento della notifica sicché deve ritenersi sussistente il presupposto per l’accoglimento del ricorso straordinario, con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza emessa dalla Quarta Sezione penale il 2/7/2015, n. 31273, depositata il 17/7/2015. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva l’assorbimento dell’ulteriore motivo, relativo all’errata indicazione della data di deposito del ricorso straordinario proposto da A. , recapitato in data 16/03/2015. 8. A seguito dell’accoglimento dell’impugnazione e del conseguente annullamento della sentenza impugnata, questo Collegio è investito della decisione sull’originario ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., avente ad oggetto l’ordinanza n. 14487/2014 pronunciata dalla VII Sezione di questa Corte in data 17/09/2014 ed erroneamente definito con la più volte menzionata sentenza cfr. Sez. 3, n. 29285 del 18/03/2015, Grasso, Rv. 264423 Sez. 6, n. 36192 del 1/07/2014, Mazzarella, Rv. 260028 Sez. 6, n. 9926 del 12/01/2012, Rizzato, Rv. 252257 . Il ricorso in questione, tuttavia, deve essere dichiarato inammissibile in ragione della sua manifesta infondatezza. 8.1. Si è già osservato supra p.4 come con ricorso pervenuto presso questa Corte in data 17/03/2015, A.V. avesse dedotto l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nell’omettere di valutare la mancata correlazione tra la contestazione e la sentenza. Ciò in quanto, come indicato nell’atto di appello e nel ricorso per cassazione, il capo di imputazione e, con esso, le due sentenze di merito e la pronuncia della stessa Corte di cassazione, avrebbero fatto riferimento, quale atto contenente le propalazioni calunniose, alla denuncia resa alla Procura della Repubblica di Salerno il 2/11/2004, laddove, invece, la denuncia-querela presentata da F.A. il 23/11/2005 avrebbe fatto esclusivo riferimento al ricorso presentato, per conto dello stesso A. , al Tribunale di Salerno - sezione lavoro dall’avv. Rocchina Staiano in data 23/06/2005. In secondo luogo, l’odierno ricorrente rileva come l’ordinanza impugnata abbia erroneamente definito la propria qualifica lavorativa quale dirigente amministrativo scolastico invece che come direttore dei servizi generali ed amministrativi , circostanza che sarebbe a suo dire riconducibile al recepimento, da parte sia della Corte d’appello che della stessa Corte di cassazione, dei contenuti del provvedimento di trasferimento oggetto del contenzioso lavoristico provvedimento che, secondo l’odierno ricorrente, sarebbe stato adottato sulla base di una disciplina normativa ormai abrogata. Ancora, la declaratoria di inammissibilità contenuta nell’ordinanza impugnata indicherebbe in maniera assolutamente astratta l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, che, dunque, sarebbe stata fondata su passaggi motivazionali mancanti di ogni nesso logico, in quanto privi di una qualsiasi indicazione di fatti accertati . Il ricorrente contesta, poi, l’affermazione compiuta dalla Corte di cassazione secondo cui gli atti processuali afferenti allo svolgimento di entrambi i giudizi di merito sarebbero lineari , così come il riferimento critico, da parte del Giudice di legittimità, al fatto che egli abbia presentato denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Salerno soltanto dopo avere ricevuto la notifica delle sanzioni disciplinari applicategli. Inoltre, A. lamenta la sostanziale pretermissione, da parte dei giudici di merito, delle prove testimoniali acquisite nel processo di primo grado, le quali, a suo dire, avrebbero da sole indirizzato sentenze e ordinanza in tutt’altra direzione . Da ultimo, egli denuncia che l’ordinanza della Suprema Corte abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso con motivazioni astratte e genericamente fumose , le quali sarebbero mai correlate ai presupposti che hanno dato origine al procedimento . Alla stregua delle considerazioni appena riassunte, A. propone ricorso straordinario al fine di ottenere una completa riabilitazione morale , la cancellazione della condanna sentenziata nei precedenti gradi di giudizio , l’esonero totale da ogni spesa . Come detto, nel corso del presente procedimento, il ricorrente ha, altresì, depositato, in data 25/05/2016, una memoria scritta nella quale, dopo aver diffusamente riassunto la propria vicenda processuale nei vari gradi di giudizio, ha nuovamente chiesto la declaratoria di nullità della sentenza n. 133/2014 pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno in data 16/01/2014 e dell’ordinanza n. 14487/2014 pronunciata dalla VII Sezione di questa Corte in data 17/09/2014 ovvero, in via subordinata, la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, fermi restando, in ogni caso, la richiesta di estinzione dei procedimenti avviati da F.A. in sede civile per il risarcimento del danno, l’esonero totale da ogni spesa processuale e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno procurato allo stesso ricorrente e ai suoi familiari dagli ingiusti provvedimenti giudiziari emessi, a partire dal dicembre 2006, nei suoi confronti. 8.2. Come anticipato, il ricorso straordinario proposto da A.V. è manifestamente inammissibile. Preliminarmente occorre ricordare, sia pure in estrema sintesi, che lo strumento previsto dall’art. 625-bis del codice di rito è azionabile quando ricorra una situazione di errore materiale determinato da una svista, da un lapsus espressivo, che, senza incidere sul processo logico e volitivo della decisione giudiziale, determina un divario fra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa, fra il pensiero e la sua estrinsecazione formale ovvero, come nella specie, un errore di fatto. Quest’ultimo, a differenza dell’errore materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un’altra e, quindi, influendo in maniera decisiva sul contenuto della statuizione giudiziale, che, senza quell’errore, sarebbe stata diversa. Sul piano logico, inoltre, esso si configura come un errore di percezione, come una svista o un mero equivoco, e non come un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso per questa ricostruzione v. Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015, Morello, Rv. 263646 Sez. 1, n. 21236 del 30/03/2011, Adinolfi, Rv. 250238 Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161 Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 . Nella specie, tuttavia, il ricorrente deduce, attraverso il predetto mezzo di impugnazione, una serie di circostanze di fatto che sono state già vagliate nella sede ad esse propria, ovvero quella del giudizio di merito, e che non possono essere riesaminate in sede di legittimità, tanto più quando, come nella specie, implichino una serie di valutazioni che appartengono finanche agli organi requirenti, come ad esempio la scelta relativa all’originaria selezione, a partire dal uno specifico atto giuridico la denuncia presentata da A. piuttosto che da un altro la denuncia-querela formalizzata da F. , dei fatti ritenuti di rilevanza penale e la loro qualificazione giuridica. Anche a voler valutare il merito delle censure formulate dall’odierno ricorrente - che, lo si ripete, non sono comunque deducibili attraverso il mezzo processuale in esame - è appena il caso di rilevare come nella specie, A. non abbia in realtà dedotto alcun difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, dal momento che l’oggetto delle sue censure attiene proprio alla circostanza che le sentenze in questione abbiano fatto riferimento, a suo giudizio erroneamente, ad un atto diverso la denuncia-querela da lui presentata da quello che avrebbe contenuto le illecite propalazioni il ricorso presentato davanti al giudice del lavoro . Una prospettazione, questa, del tutto arbitraria, avendo il pubblico ministero e i giudici di merito ritenuto, con valutazione non sindacabile in questa sede, che le false accuse rivolte ad F.A. fossero contenute proprio nella denuncia, poi archiviata, che era stata presentata da A. alla locale Procura della Repubblica in data 2/11/2004 e non, come invece opinato dal ricorrente, nel ricorso introduttivo della causa instaurata davanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Salerno. Per il resto, è evidente, alla luce dei richiamati presupposti che governano l’esperimento dello strumento impugnatorio oggi attivato, che non possa in questa sede essere dedotta, come invece chiede il ricorrente, alcuna questione attinente al valore da attribuire a eventuali testimonianze rese nel corso del giudizio di merito, così come il significato probatorio da riconoscere a determinate evidenze documentali. A ben vedere, infatti, il complesso delle censure mosse da A.V. non è in realtà riferibile all’ordinanza impugnata, quanto alla sottostante vicenda di merito, di cui egli propone una sostanziale rilettura la quale, tuttavia, deve ritenersi, per le ragioni più volte rilevate, preclusa in questa sede. Altrettanto è a dirsi, poi, per le statuizioni consequenziali che il ricorrente sollecita dalle pronunce risarcitorie che dovrebbero essere assunte a suo favore, al totale esonero dalle spese poste a suo carico nell’ambito dei vari procedimenti, fino alla estinzione dei procedimenti avviati a suo carico, in sede civile, da F.A. aspetti che non possono essere certamente dedotti con lo strumento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen Né, ovviamente, può oggi farsi questione, con lo strumento del ricorso straordinario, circa il mancato riconoscimento della prescrizione profilo che in realtà fu oggetto di puntuale valutazione da parte della VII Sezione di questa Corte, la quale aveva a suo tempo escluso, conformemente a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la rilevabilità, sia pure d’ufficio, dell’estinzione del reato in considerazione della genetica inammissibilità del ricorso per cassazione correttamente ritenuta dall’ordinanza impugnata. In ogni caso, va ricordato che la declaratoria della prescrizione del reato contestato non costituisce il frutto di una semplice presa d’atto del decorso del termine di prescrizione, ma presuppone sempre una valutazione giuridica della fondatezza della tesi del ricorrente, di tal che non la sua mancata pronuncia non configura un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. così, da ultimo, Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 . Quanto, infine, alla erronea indicazione della qualifica lavorativa del ricorrente quale dirigente amministrativo scolastico invece che come direttore dei servizi generali ed amministrativi , deve in ogni caso escludersi la sua deducibilità attraverso lo strumento impugnatorio in questione, trattandosi di circostanza del tutto priva del ricordato carattere di decisività ai fini della statuizione conclusiva. 9. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, deve conclusivamente ritenersi che il ricorso presentato da A.V. avverso l’ordinanza n. 14487/2014 pronunciata dalla VII Sezione di questa Corte in data 17/09/2014 debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Quarta Sezione penale il 2/7/2015, n. 31273, depositata il 17/7/2015 e dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso.