Limiti al sequestro probatorio di somme di denaro

In caso di sequestro probatorio di somme di denaro disposto dal pm, la misura cautelare può essere confermata dal giudice solo laddove sussista un’adeguata motivazione in ordine al fatto che la prova del reato si possa desumere non dall’esistenza del denaro in sé, in quanto bene fungibile, ma dalle singole banconote nella loro materialità.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37987/16, depositata il 13 settembre. Il caso. Il Tribunale di Reggio Calabria confermava il decreto emesso dal locale pm convalidando il sequestro probatorio avente ad oggetto alcuni grammi di cocaina e una somma di 10mila euro rinvenute nell’abitazione di un soggetto indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore di quest’ultimo impugna il provvedimento in Cassazione dolendosi della mancanza di motivazione in ordine alle finalità probatorie del sequestro. Somme sequestrabili solo per finalità probatorie. Come afferma costantemente la giurisprudenza, ai fini della legittimità del sequestro di somme di denaro è necessaria una specifica motivazione che giustifichi la misura in ragione della fungibilità del denaro. Il giudice di merito deve dunque adeguatamente argomentare in ordine al fatto che la prova del reato si possa desumere non dal semplice accertamento dell’esistenza del denaro quale corpo del reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità. In caso contrario, la somma di denaro che si reputi nel caso di specie provento della cessione di sostanze stupefacenti potrà essere oggetto di sequestro preventivo, ma non probatorio, salvo che le banconote debbano essere sottoposte ad accertamenti nella loro materialità. In conclusione, i Supremi Giudici annullano l’ordinanza impugnata e rinviano la causa al Tribunale di Reggio Calabria.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 luglio – 13 settembre 2016, n. 37987 Presidente Ippolito – Relatore Tronci Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Si duole il difensore di fiducia di C.S. dell'ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi del combinato disposto degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto emesso il 13.10.2015 dal p.m. presso il Tribunale di Locri, di convalida del sequestro probatorio di gr. 8,85 di cocaina e della somma di € 10.000,00, l'una e l'altra rinvenute occultate nel medesimo luogo, ossia nella parte posteriore di un caminetto, ubicato in un locale adibito a tavernetta dell'abitazione del menzionato S., indagato per il reato previsto e punito dall'art. 73 D.P.R. 309/90. Assume in proposito il legale ricorrente come, a fronte di un'impugnazione con cui era stato devoluto al competente organo distrettuale esclusivamente il tema delle finalità probatorie cui sarebbe stato preordinato il disposto sequestro, stante il silenzio risultante sul punto dal decreto del p.m., il Tribunale di Reggio Calabria ha inopinatamente ritenuto adempiuto il relativo onere da parte del magistrato inquirente, peraltro integrandone la motivazione con frasi mai presenti nel provvedimento genetico , a proposito dell'intendimento di stabilire, mediante il decreto adottato, caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato . Donde il carattere meramente apparente della motivazione dell'ordinanza e la conseguente violazione di legge che la inficia, anche alla luce del rimarcato insegnamento del giudice di legittimità secondo cui, in caso di sequestro di una somma di denaro, le banconote, in quanto tali, non servono a dimostrare alcunché, salvo che proprio quelle stesse banconote occorrano al processo come elemento di tipo probatorio così Cass. Sez. 2, sent. n. 4155 del 28.01.2015 . 2. II Procuratore Generale in sede ha depositato memoria scritta, con cui ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, rilevando che la somma che sia reputata provento della pregressa cessione di sostanze stupefacenti può essere sottoposta a sequestro preventivo, ma non probatorio, a meno che le banconote nella loro materialità non debbano essere sottoposte a specifici accertamenti . 3. Il ricorso è fondato, nei termini di cui alle ragioni che seguono. 4. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini della legittimità del sequestro probatorio che concerna somme di denaro, ha ripetutamente posto l'accento sulla necessità, in ragione della fungibilità propria dell'oggetto del provvedimento di cui trattasi - tale per cui la prova del reato non discende dalla res sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 19771 del 09.04.2009, RV. 243670 - di una specifica motivazione che valga a dar conto, appunto, che la prova del reato si desume non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare in tal senso si è espressa, segnatamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 36921 del 27.05.2015, Rv. 265009, con riferimento ad un'ipotesi di sequestro probatorio, di cui è stata confermata la legittimità, avente ad oggetto merci di contrabbando nonché denaro custodito in buste di plastica chiuse da elastici e perciò ritenuto, per le modalità di conservazione, astrattamente riconducibile alle operazioni illecite ipotizzate v. anche, in senso conforme, Cass. Sez. 5, sent. n. 4605 del 27.11.2015 - dep. 03.02.2016, Rv. 265622, nonché Sez. 3, sent. n. 22110 del 12.02.2015, Rv. 263661 . Diversamente - come bene ha evidenziato il requirente P.G. - il denaro sarà semmai suscettibile di essere assoggettato a sequestro preventivo. 5. Nel caso di specie, come emerge con chiarezza dall'ordinanza impugnata, il Tribunale reggino, preso atto del comune occultamento della droga e del denaro - quest'ultimo costituito da una mazzetta di banconote da € 100,00 per un totale di € 10.000,00 - ha ritenuto che, appunto in ragione del nascondimento nel medesimo luogo, il detto denaro fosse provento di spaccio pregresso. Sennonché, in difetto di altri elementi che non emergono dal provvedimento qui censurato, la qualificazione della somma sequestrata come corpo del reato - ovvero anche come cosa pertinente al reato - appare apodittica, a maggior ragione in considerazione della obiettiva sperequazione fra il modesto quantitativo di droga reperito, come detto pari a meno di nove grammi lordi, ed il consistente ammontare del denaro, corrispondente a ben € 10.000,00. S'impone quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, che farà luogo, con motivazione adeguata, a definire il rapporto esistente fra il denaro di cui trattasi ed il reato per cui si procede, provvedendo quindi all'adozione delle consequenziali statuizioni, nel rispetto dei principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.