In sede di legittimità non può essere analizzato il materiale probatorio raccolto

La Corte di Cassazione ricorda che in sede di legittimità non possono essere dedotti elementi probatori, potendosi solo giudicare dell’interpretazione che di tali elementi è stata effettuata da parte dei giudici di merito.

In questo senso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37211/16, depositata il 7 settembre. Il caso. Un imputato presso il Tribunale di Catania veniva condannato, con una sentenza poi confermata anche in appello, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 c.p Muove ricorso costui per cassazione affidandosi ad un’unica doglianza articolata, con la quale denuncia vizio argomentativo in relazione alla sua responsabilità penale poiché la Corte territoriale non aveva tenuto conto della ricostruzione alternativa alla vicenda fornita e inoltre denuncia mancanza di un’adeguata motivazione in punto di applicazione dell’aggravante della destrezza e di mancata applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale. Il sindacato di legittimità. L’inammissibilità del ricorso è manifesta in ordine al primo motivo, avendo il ricorrente formulato una ricostruzione alternativa” alla vicenda fattuale e non un’argomentata critica alla tenuta logica della motivazione. La giurisprudenza di legittimità ha infatti già chiarito l’inammissibilità del ricorso per cassazione qualora questo, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti questi ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con cui tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell’interpretazione che ne è stata fornita Cass. n. 44992/12 . A tale scopo, infatti, una volta indicati gli elementi rilevanti, la motivazione di merito deve chiarire la ragione e gli elementi sui quali sia stata elaborata o condivisa una certa ipotesi ricostruttiva e scartata un’altra. Proprio su tale prodotto dell’ingegno” va sollecitato il sindacato di legittimità, e non sul materiale probatorio o indiziario raccolto e valutato. Quindi, ciò che alla S.C. deve esser chiesto, nel caso in cui venisse ipotizzato un vizio dell’apparato motivazionale, è un mero giudizio di congruità logica dell’interpretazione che del materiale probatorio o indiziario è stata effettuata dai giudici di merito e, solo nei limiti in cui la produzione di tale materiale è funzionale al vaglio di logicità, ne è consentita l’allegazione al ricorso. L’aggravante della destrezza. Per ciò che concerne la contestazione dell’aggravante della destrezza, la giurisprudenza della Cassazione ha già affrontato il tema, affermando che per ravvisare tale circostanza è necessario l’approfittamento di una qualunque situazione di tempo o luogo idonea a sviare l’attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirsene il possesso Cass. n. 46977/15 . La giustificazione di questa aggravante si fonda sull’esistenza di una particolare abilità dell’agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa. Ciò comporta la legittimità della decisione della Corte distrettuale. L’attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale. Infine, a riguardo della tenuità speciale del danno patrimoniale, tale circostanza presuppone che il pregiudizio arrecato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante, valutando anche i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione. È dunque necessaria, per la configurabilità dell’attenuante, che il reato presenti nella sua globalità una gravità contenuta, considerando l’entità del danno emergente e del lucro cessante, la condotta dell’agente e l’evento cagionato. Elementi analizzati correttamente dalla Corte d’appello e che quindi comportano il rigetto del motivo.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 luglio – 7 settembre 2016, n. 37211 Presidente Sabeone – Relatore Amatore Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna emessa nei confronti del predetto imputato dal Tribunale di Catania in data 29.9.2010 per il reato di cui agli artt. 110. 624, 625 n. 4, c.p. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica doglianza variamente articolata. 1.1 Denunzia il ricorrente preliminarmente il vizio argomentativo in relazione all'accertamento della sua penale responsabilità giacché la Corte distrettuale non aveva tenuto in considerazione la ricostruzione alternativa della vicenda fornita, e cioè che la sua presenza in aer $o.rporto, unitamente al Toscano che peraltro aveva escluso ogni suo coinvolgimento nell'azione delittuosa si giustificava con la ragione di aver accompagnato quest'ultimo per l'acquisto di un biglietto per Milano. 1.2 Si censura inoltre la sentenza impugnata per la mancanza di un'adeguata motivazione in ordine alla richiesta mancata applicazione dell'aggravante della destrezza, non avendo l'agente posto in essere la sua condotta furtiva con particolare agilità e destrezza. 1.3 Contesta inoltre l'imputato la mancata applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, atteso che occorre valutare in tal senso in primo luogo il valore della res sottratta e poi, sussidiariamente, le condizioni economiche del soggetto passivo, avendo invece la Corte territoriale ripetuto pedissequamente la motivazione resa sul punto dal primo giudice. Considerato in diritto 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 La prima ragione di doglianza risulta essere prospettata in modo inammissibile, avendo formulato una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e non già una argomentata critica alla tenuta logica della motivazione. 2.2 Sul punto, è il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, per quanto qui interessa, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita Cass., Sez. 5, n. 44992 dei 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Aprovitola . Ed invero, a tale scopo, una volta indicati gli elementi rilevanti, la motivazione di merito deve chiarire per qual ragione e sulla base di quali elementi, sia stata elaborata o condivisa una determinata ipotesi ricostruttiva e, se del caso, per qual ragione ne siano state scartate altre. Ed è su tale prodotto dell'ingegno che va sollecitato il sindacato del giudice di legittimità, non certo sul puro e semplice materiale probatorio o indiziario raccolto e valutato. Ciò anche, per la nota ragione, in base alla quale non esiste una prova che possa esser valutata disgiuntamente dalle altre, come avulsa dall'intero quadro ricostruttivo, di talché la corte di cassazione mai potrebbe pronunziarsi su di essa, ma solo, come anticipato, sui criteri interpretativi e sulle deduzioni logiche che dai predetti dati sono stati tratti nella fase del merito. In sintesi, quel che alla corte deve esser chiesto, se si ipotizza un vizio dell'apparato motivazionale, è un mero giudizio di congruità logica sulla interpretazione che del materiale probatorio e indiziario è stata effettuata dai giudicanti solo nei limiti - è il caso di ribadirlo - in cui la riproduzione di detto materiale è funzionale al vaglio di logicità, ne è consentita l'allegazione al ricorso, ovvero la trascrizione all'interno dello stesso. Conseguentemente, offrire al giudice di legittimità alcuni frammenti probatori o indiziari e pretendere che su di essi la corte di legittimità esprima un giudizio comporta un profondo fraintendimento del ruolo e dei poteri della corte stessa. Invero, la motivazione di un provvedimento dovrebbe essere aggredita esclusivamente sotto il triplice profilo della completezza, della logicità e della aderenza dei ragionamento ai dati fattuali. Ciò posto, osserva la Corte come la parte ricorrente voglia accreditare una lettura alternativa della vicenda fattuale, peraltro poco verosimile, sulla quale la Corte distrettuale ha invero correttamente motivato in termini logici e scevri da contraddizioni. 3. II secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1 Occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che per ravvisare l'aggravante della destrezza è necessario l'approfitta mento di una qualunque situazione di tempo o di luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirsene il possesso così, Cassazione penale, sez. IV, 10/11/2015, n. 46977 . Orbene, le ragioni giustificative della previsione di questa aggravante si fondano sull'esistenza di una particolare abilità dell'agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa. Ed invero, è significativo che l'ipotesi più frequente in cui si verifica questa situazione sia il cosiddetto borseggio, nel quale l'agente riesce a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto di quanto sta avvenendo sulla sua persona o sui suoi accessori, come la borsa. Va tuttavia osservato che, anche al di fuori dei casi di borseggio e volendo proporre un quadro più generale di ricostruzione della fattispecie, ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l'agente si avvale di una sua particolare abilità Cass., Sez. 2, n. 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv. 263235 Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207 Sez. 5, n. 15262 dei 23/03/2005, Gabriele, Rv. 232140 Sez. 4, n. 10184 del 10/12/2004, dep. 2005, Illoni, Rv. 230991 per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. 3.2 Alla luce di questi principi, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata abbia correttamente motivato anche in punto di sussistenza della contestata aggravante della destrezza. Invero, la Corte distrettuale, facendo applicazione dei principi raffinati dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordati, ha chiarito, con un percorso logico scevro da contraddizioni o illogicità, che le particolari condizioni ambientali in cui si è verificato il fatto criminoso, e cioè la fermata di un autobus, con la conseguente situazione di confusione determinata dal passaggio di decine di persona ha determinato quella situazione di approfittamento da parte del reo della sopra descritta situazione ambientale, idonea essa stessa a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla res al fine di garantirsene il possesso. 4. Ma anche il terzo motivo di doglianza è manifestamente infondato. 4.1 Sul punto, giova ricordare, in primo luogo, che la concessione della circostanza attenuante dei danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res Cass., sez. IV, 13/02/2015, n. 8530 . Ebbene, la circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità art. 62, comma 1, n. 4, c.p. sussiste quando il reato, valutato nella sua globalità, presenta una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare l'entità del danno emergente perdita subita e del lucro cessante mancato guadagno , la condotta, l'atteggiamento soggettivo dell'agente e l'evento da questi cagionato Cass., sez. V, 04/02/2015, n. 7738 eez. VI, 26 febbraio 2014, n. 14825, in C.E.D. Cass., n. 259501 . Deve dunque fornirsi, anche nella fattispecie concreta oggi in esame, continuità applicativa al principio secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale rilevano, oltre al valore economico dei danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata fattispecie nella quale questa S.C. ha escluso l'applicabilità dell' attenuante alla sottrazione di una patente di guida in base al complessivo danno subito dalla persona offesa per l'abusivo utilizzo e per ottenere il duplicato Cass., sent. n. 7738/2015, cit. . 4.2 Ne discende che la sottrazione dei portafoglio, che contiene non solo il denaro liquido, ma anche normalmente documenti di riconoscimento e titoli per monetizzare il denaro, non può farsi rientrare nell'alveo applicativo dell'invocata attenuante. 4.3 Peraltro, ritiene la Corte che, se per un verso, la parte ricorrente nulla ha allegato per far ritenere che il danno patito dalla persona offesa fosse di particolare tenuità rimanendo tale affermazione una mera allegazione assertiva priva di un principio, anche indiziario, di prova , per altro verso, la Corte di merito ha anche qui correttamente motivato. 5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.