Straniera da pochi mesi in Italia: possibile comunque lo «stabile radicamento»

La donna, originaria della Romania, è stata condannata in patria per evasione fiscale. Sospetta la sua fuga in Italia. Dall’altro lato, però, va tenuto presente che ella sul suolo italico in breve tempo ha raggiunto obiettivi importanti, come un contratto di lavoro a tempo determinato. In discussione, quindi, la consegna all’autorità giudiziaria rumena.

Trasferimento sospetto una donna è scappata dal Paese di origine subito dopo l’ufficializzazione di una condanna per evasione fiscale. A rendere ancora più delicata la sua posizione, poi, il fatto che abbia messo piede nel ‘Belpaese’ da pochi mesi. Nonostante tutto, però, è ritenuta comunque plausibile, sulla carta, la richiesta di scontare la pena in Italia. Pare solido e profondo, difatti, il radicamento della straniera sul suolo italico. Cassazione, sentenza n. 37195, sezione Feriale Penale, depositata il 7 settembre 2016 Arresto. Condanna a due anni di reclusione per evasione fiscale in patria. E ora per una donna, originaria della Romania ma trasferitasi in Italia, si profila la consegna all’ autorità giudiziaria rumena che ha emesso un mandato d’arresto ad hoc , ritenuto assolutamente corretto dai giudici italiani. Tuttavia, l’estradizione, inevitabile in apparenza, viene ora messa nuovamente in discussione. Difatti le valutazioni compiute in appello non sono condivise in toto dai magistrati della Cassazione. Decisive e plausibili le numerose obiezioni mosse dal legale della donna. Egli ha soprattutto posto in evidenza elementi che paiono far emergere la stabile dimora in Italia della cittadina rumena si fa riferimento, nello specifico, a un contratto di lavoro a tempo indeterminato , a un appartamento preso in locazione, e infine all’ottenimento della residenza nel Comune toscano in cui vive da tempo. Radicamento. Per i magistrati è certo che la donna si sia trasferita in Italia da pochi mesi e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna , abbandonando peraltro la famiglia che, costituita da due figli, è rimasta in Romania. Però appare certo anche che ella abbia raggiunto, in poco tempo, uno stabile radicamento nel territorio nazionale , come testimoniato anche dal reperimento di un lavoro stabile . Per quanto concerne i familiari rimasti in Romania, va tenuto presente che i figli sono adulti, ormai indipendenti, che vivono per conto loro, e sono entrambi sposati , annotano i giudici. Pare prendere forza, quindi, l’ipotesi dello stabile radicamento della donna in Italia. Su questo punto, però, dovranno pronunciarsi nuovamente i giudici d’appello, tenendo conto delle valutazioni compiute dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 1 – 7 settembre 2016, n. 37195 Presidente Fumo – Relatore Savino Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 25 luglio 2016 la Corte d'appello di Milano ha disposto la consegna di M.O. alle competenti Autorità rumene, in relazione al m.a.e. emesso il 25.1.2016 dall'autorità giudiziaria della Romania, a seguito della sentenza irrevocabile della Corte locale di Mehedinti Romania emessa in data 23 gennaio 2015, per il reato di evasione fiscale commesso nel 2007 per il quale è stata condannata alla pena di anni due di reclusione. Con ordinanza del 24.6.2016 il consigliere delegato della Corte di appello, sentita l'estradanda, che non prestava il consenso alla consegna e non rinunciava al principio di specialità, convalidava l'arresto e, ritenuto sussistente il pericolo di fuga sul rilievo che la M. si era allontanata dal luogo del reato sebbene fosse a conoscenza della sentenza di condanna, disponeva la misura degli arresti domiciliari. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della M., deducendo i seguenti motivi. 1- Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 18 lett R L. 69/2005, vizio di motivazione per avere la Corte d'appello omesso di valutare i rilievi difensivi e gli elementi prospettati in favore della ricorrente riguardo alla circostanza della sua effettiva e stabile presenza in Italia. La norma indica, quale motivo legittimo per rifiutare la consegna al paese emittente il Mae, la circostanza che l'estradando sia cittadino italiano o, secondo l'interpretazione estensiva data alla norma dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2010, che si tratti di cittadino di paese membro dell'Unione Europea che abbia residenza o dimora stabile in Italia. Ricorrendo tali condizioni, l'estradando può rifiutare la consegna al paese emittente e chiedere di eseguire la pena detentiva in Italia. Precisa inoltre la difesa che i requisiti della residenza o della stabile dimora sono indicati come alternativi e non concorrenti e, pertanto, ciascuno di essi è idoneo a costituire ragione ostativa alla consegna. Tanto premesso, osserva la difesa della ricorrente, sussiste il requisito della stabile dimora in Italia in quanto ricorre una condizione di continuità temporale della presenza della M. in Italia. A sostegno del radicamento effettivo nel territorio dello stato la ricorrente ha dedotto di avere iniziato da circa tre anni una relazione sentimentale con un connazionale, M.G., che vive e lavora da quindici anni in Italia, trattenendosi per lunghi periodi presso di lui fino a quando, attraverso il predetto, ha trovato un impiego con contratto a tempo indeterminato e si è trasferita definitivamente in Italia percepisce quindi una regolare retribuzione che le ha consentito di sostenere le spese dell'appartamento in cui vive ad Empoli, da lei condotto in locazione ha chiesto e nelle more del presente procedimento ottenuto, la residenza ad Empoli. Tali circostanze sono state dimostrate mediante la produzione del certificato di attribuzione del codice fiscale, del contratto di locazione quadriennale sottoscritto in data 1.2.2016, del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Artisistem di S.Y. in Santa Croce sull'Arno sottoscritto il 19.1.2016, la richiesta di residenza del 13.2.16, la busta paga maggio 2016 attestante l'effettività della prestazione lavorativa e il pagamento degli oneri contributivi e fiscali. 2- violazione dell'art. 192 co 1 e 2 c.p.p-. e 546 lett E c.p.p. nonchè correlato vizio motivazionale per avere la Corte di Appello posto a sostegno della propria pronuncia l'assunto, smentito dalla produzione documentale, che non sussistono le condizioni richieste dall'art. 18 lett R L. 69/2005, per rifiutare la consegna. A tal proposito censura la valutazione della Corte in ordine alla mancanza del requisito della stabilità della dimora fondato sul rilievo del ristretto arco di tempo della permanenza in Italia della M., venuta in Italia solo da pochi mesi, e della presenza in Romania della famiglia rimasta nel paese di origine, indice della sussistenza di perduranti legami affettivi nel proprio paese, rilevando che la stessa convive stabilmente in Italia con il proprio compagno e che, diversamente, se non si desse valore ad un rapporto sentimentale stabile anche se non legalizzato, si finirebbe per penalizzare la convivenza di fatto che la famiglia rimasta in Romania è formata da due figli ormai adulti ed indipendenti, uno dei quali già sposato e padre di un bambino. Anche l'anziana madre, bisognosa di cure ed assistenza, è venuta a vivere in Italia. 3-. con la memoria difensiva ritualmente depositata, la difesa della ricorrente ha dedotto l'omessa valutazione da parte della Corte di appello della sussistenza del legittimo rifiuto alla consegnata previsto dall'art. 18 lett h n. 69/2005. Assume in proposito la difesa che i giudici di appello non hanno tenuto in considerazione le conclusioni cui è pervenuto l'Organizzazione Avvocato del Popolo nella relazione in lingua rumena allegata alla memoria sulle condizioni di estremo degrado in cui versano le carceri rumene ed ha omesso ogni pronuncia in proposito. Ritenuto in diritto La Corte di Appello ha ritenuto che non ricorressero il requisito dello stabile radicamento richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul rilievo della pretestuosità del trasferimento, effettuato artatamente, secondo i giudici, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e sulla base della circostanza che la M. ha abbandonato, venendo a vivere in Italia, la famiglia costituita da due figli rimasti in Romania. Osserva il collegio che se è pur vero che la M. si è trasferita in Italia da pochi mesi e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa dall'autorità giudiziaria rumena, tuttavia, nel pur breve arco temporale di continuativa permanenza in Italia, si è determinato uno stabile radicamento nel territorio nazionale come può agevolmente desumersi dal reperimento di stabile lavoro presso una impresa di Santa Croce sull'Arno con contratto sottoscritto il 19.1.2016, dimostrato dalla produzione dalla busta paga del mese di maggio che, già prodotta nel procedimento davanti alla Corte di appello, è stata nuovamente allegata alla memoria difensiva prodotta nel presente giudizio, dalla sottoscrizione in data 1.2.2016 di contratto di locazione quadriennale relativo all'appartamento in cui vive ad Empoli, dalla richiesta ed ottenimento di certificato di residenza. Inoltre ha instaurato in Italia uno stabile legame affettivo con un connazionale, già conosciuto prima del suo definitivo trasferimento, che risiede in Italia da quindici anni ed è integrato anche dal punto di vista lavorativo e col quale convive. In presenza di detti elementi, integranti indici significativi di un inserimento effettivo nel territorio dello stato nei termini ripetutamente affermati dalla Suprema Corte v ex multis sez 6 9767 26.2.2014 rv 259118, n 50386 del 25.11.2014 rv 261375, n 46494 del 20.11.2013 rv 258414 , occorre, a giudizio di questo Collegio, che la Corte di appello chiarisca se vi è stato un abbandono da parte della ricorrente dei figli in Romania alla stregua della deduzione, contenuta nel ricorso e nella memoria difensiva, che i figli sono giovani adulti ormai indipendenti, che vivono per conto loro, sono entrambi sposati ed uno di essi è padre di un figlio. La Corte di appello di Milano non si è pronunciata affatto sulle condizioni carcerarie degli Istituti penitenziari della Romania dove la M. dovrebbe scontare la pena, come prescritto dall'art. 18 lett H l. 69/1995. Se si esclude l'esistenza di un radicamento in Italia della ricorrente, occorre procedere alla valutazione sulle condizioni carcerarie del paese di appartenenza, valutazione che la Corte di appello ha omesso di effettuare. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame sulla sussistenza del requisito dello stabile radicamento in Italia, alla luce dei rilievi sopra illustrati, e, ove non lo ritenga esistente, sulla valutazione della condizioni delle carceri della Romania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma V legge 69 del 2005.