Sequestro preventivo: il giudice non può entrare nel merito della vicenda

In tema di sequestro preventivo per reati previsti dal codice della navigazione, con riguardo al riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo.

Lo ha ribadito la Terza sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36884, depositata il 6 settembre 2016. I principi applicabili alle misure cautelari reali. I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali, e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva cfr. Cass. pen., sez. V, n. 8152/2010 . Inoltre, il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato, e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato cfr. Cass. pen., sez. III, n. 15717/2009 . Quanto all’analisi svolta dal giudice penale, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. ed i presupposti del sequestro preventivo. In base all’orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. Inoltre, il sequestro preventivo di tipo impeditivo previsto dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p. è una misura di coercizione reale connessa e strumentale al procedimento penale ed all'accertamento del reato per cui si procede, avente lo scopo di evitare che il decorso del tempo pregiudichi irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna. Ne discende che la sua applicazione va disposta nelle situazioni in cui il mancato assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato possa condurre, in pendenza del relativo accertamento, non solo al protrarsi del comportamento illecito od alla reiterazione della condotta criminosa, ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto, sicché può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi. I reati demaniali. La sentenza in commento richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di demanio, le innovazioni non autorizzate in un'area demaniale che il soggetto occupa legalmente, essendo munito della prescritta concessione, configurano, nel caso in cui le stesse non determinino alcun abusivo ampliamento dell'area occupata, il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell'area demaniale. Trattasi di reato a natura non permanente, differentemente dal reato di occupazione arbitraria di area demaniale, atteso che la consumazione cessa con l'ultimazione delle opere che costituiscono l'innovazione non autorizzata. Il permanere delle innovazioni, infatti, è un semplice effetto naturale della condotta dell'agente e non già, come l'occupazione, un evento che si protrae nel tempo con la permanente violazione della legge, sicché il termine prescrizionale comincia a decorrere dall'ultimazione dell'innovazione abusiva.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 giugno – 6 settembre 2016, n. 36884/ Presidente Ramacci – Relatore De Masi Ritenuto in fatto Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 23/3/2016, rigettava la richiesta di riesame formulata nell’interesse di R.P. , avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 14/2/2016 dal GIP presso il medesimo Tribunale avente ad oggetto un’area pertinente al reato di cui agli art. 54, 1161 Codice della Navigazione per cui si procede a carico del predetto indagato. Osserva il Tribunale del Riesame che, anche se non è in discussione la sussistenza della concessione demaniale ed il suo periodo di validità, gli operanti di p.g. hanno rilevato, sia pure all’interno della suddetta area, una diversa collocazione delle strutture previste ombrelloni e sdraio in zona invece adibita a viabilità e parcheggi, secondo le previsioni di detta concessione demaniale, con violazione di precise prescrizioni dettate al concessionario che possono comportare la revoca o la decadenza della concessione medesima, trattandosi di innovazione non autorizzata sanzionata dall’art. 1161 Codice della Navigazione. L’esigenza cautelare è stata individuata dal Tribunale dalla prevedibile prosecuzione dei lavori di installazione e dalla utilizzazione dell’area all’approssimarsi della buona stagione. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza, a mezzo difensore di fiducia, il R. che denuncia con un articolato motivo, violazione dell’art. 606, c.1, lett. b , c.p.p., in relazione all’art. 321 c.p.p., per inesistenza del fumus e del periculum in mora atteso che la situazione di fatto non corrisponde a quella considerata dal Tribunale del Riesame non essendo sufficiente il richiamo al contenuto della cnr e della successiva nota del 25/2/16 e neppure possibile comprendere sulla base di quali elementi sarebbe ipotizzabile la destinazione ad area attrezzata con ombrelloni e sdraio di una zona invece adibita a viabilità e parcheggi e l’utilizzo di essa nel periodo estivo. Considerato in diritto Il ricorso, palesemente infondato, va dichiarato inammissibile. Occorre premettere che le censure avverso il provvedimento impugnato sono esperibili nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 c.p.p., che, com’è noto prevede che contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge . Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall’art. 606, lett. e , quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge lett. e o dalla inosservanza di norme processuali lett. c Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 . Pertanto, nella nozione di violazione di legge - per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1 - rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 , ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , ex multis, Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916 . La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi per tutte Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327 Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840 . Non è possibile, in altri termini, che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell’impugnazione. Ciò, peraltro, non significa che il giudice debba acriticamente recepire esclusivamente la tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, in quanto alla Corte di Cassazione è attribuito, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 - dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657 . In tale contesto, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha anche precisato che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l’accertamento del merito dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purchè di immediato rilievo v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007 Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 - dep. 11/04/2014, Di Salvo, Rv. 259337 . Tanto premesso, la motivazione della impugnata ordinanza non è certo apparente in quanto il Tribunale di Foggia ha innanzitutto richiamato le risultanze della cnr e della successiva nota del 25/2/2016 in cui si attesta che gli operanti di p.g. hanno riscontrato difformità di alcune opere seppur autorizzate con chiaro riferimento alla violazione delle prescrizioni clausola n. 7 della concessione demaniale per innovazioni non autorizzate art. 1161 cod. nav. . È appena il caso di ricordare che integra la contravvenzione di cui all’art. 1161 cod. nav. la realizzazione di innovazioni non autorizzate, per tali intendendosi tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal loro stabile ancoraggio al suolo, sono idonee a modificare i beni del demanio marittimo ovvero ad incidere sul loro uso, di talché per la loro realizzazione è necessario il rilascio della concessione da parte della competente autorità demaniale Sez. 3, n. 10184 del 26/6/2014, Guido, Rv. 263006 . Ne consegue che ben possono costituire innovazioni la posa di ombrelloni e sdraio, in zona adibita a viabilità e parcheggi, in previsione del loro utilizzo per la stagione estiva. Quanto esposto nell’impugnata ordinanza soddisfa anche l’obbligo motivazionale richiesto in punto di periculum in mora atteso che la rilevata difformità della situazione di fatto rispetto a quella prevista nella concessione demaniale integra una condotta suscettibile di incidere anche solo modificandolo sull’uso autorizzato del bene demaniale nel provvedimento genetico si evidenzia la necessità di interrompere l’attività criminosa in corso di svolgimento e ciò prescindere dalla questione concernente la natura istantanea o permanente del reato v., in tema di realizzazione abusiva di innovazioni su area demaniale, Sez. 3, n. 10642 del 30/1/2003, Rosetti, Rv. 224356 stante il protrarsi dell’utilizzo del bene in modo non conforme alle prescrizioni contenute nella concessione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle Ammende.