Il giudice è peritus peritorum… ma deve spiegare perché disattende la relazione peritale

Per disattendere le conclusioni raggiunte dal perito nella relazione peritale non è sufficiente che il giudice dubiti circa la competenza del tecnico incaricato senza neppure considerare le conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici o da un nuovo perito.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36993/16, depositata il 6 settembre. Il caso. La persona offesa costituita parte civile nel procedimento penale per il reato di minaccia aggravata ha proposto ricorso, ai soli fini civili, alla Corte di Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in riforma della sentenza del Tribunale in composizione monocratica, assolveva l’imputata per non aver commesso il fatto, conseguentemente revocando le statuizioni civili a favore della suddetta parte civile. In particolare, l’imputata era accusata di aver inviato missive con cui minacciava danni ingiusti, vale a dire danni fisici e morte della persona offesa. Pregressi precedenti”. Dagli atti risultava un compendio di precedenti” che riguardavano i rapporti tra le due donne protagoniste provvedimenti di assoluzione, provvedimenti di archiviazione, sentenze civili, aventi ad oggetto il riconoscimento di maternità, nelle quali la persona offesa era rimasta soccombente. La Corte d’appello, sulla scorta di tali atti, riteneva doversi riformare la sentenza di condanna penale per minacce, osservando che il giudice di primo grado aveva attribuito valenza alla sola perizia grafologica d’ufficio e assumendo che tale elaborato sarebbe stato privo di valenza scientifica. Inoltre la Corte territoriale aggiungeva che l’investigatore incaricato dalla difesa dell’imputata aveva concluso difformemente rispetto al perito nel senso della falsificazione grafica della sottoscrizione attribuita all’imputata. Motivazione illogica sentenza da annullare. La Suprema Corte ritiene lacunosa e illogica la motivazione della Corte d’appello. I giudici di legittimità osservano che la motivazione del provvedimento di archiviazione emesso a conclusione di altro procedimento penale non possa essere ritenuto decisivo in relazione ad una vicenda processuale caratterizzata da autonoma struttura fattuale e basata su dati probatori diversi. È, invece, ragionevole ritenere che le precedenti vicende processuali possano essere valutate ai fini del giudizio di attendibilità della persona offesa. Dal punto di vista della tenuta logica della motivazione, la Suprema Corte dà atto di come la sentenza impugnata abbia richiamato le sentenze sfavorevoli alla persona offesa ma anche quelle sfavorevoli all’imputata quest’ultime, però, non sono valutate in alcun modo producendo una contraddizione logica là dove conclusivamente si osservava che la persona offesa sarebbe rimasta sempre” soccombente. La perizia è strumento per favorire il contraddittorio sulla formazione della prova. La perizia è un mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto in una data materia tecnica e che trova il suo epilogo nella cd. relazione peritale. Il perito è nominato dal giudice e assume l’obbligo, penalmente sanzionato, di far conoscere la verità. In concreto svolge indagini e acquisisce risultati probatori per conto del giudice e gli esiti delle operazioni compiute confluiscono direttamente nel fascicolo per il dibattimento e, quindi, sono utilizzabili nella decisione finale. Costituisce ius receptum il fatto che, in tema di istruzione dibattimentale, quando è necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono competenze specifiche, il giudice può ritenere superflua la perizia quando si convinca di poter pervenire alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove. Di contro, non è consentito al giudice rinunciare al contributo del perito per dare spazio direttamente a proprie personali specifiche competenze scientifiche, tecniche e artistiche. La ratio è quella di consentire alle parti di intervenire a mezzo di consulenti tecnici e, quindi, incidere sull’ iter di formazione della prova diritto di difendersi provando” nonché di esaminare e contrastare, in contraddittorio e prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole. Assolutamente centrale in questa prospettiva è il ruolo attribuito all’esame incrociato al quale possono essere sottoposti gli esperti tecnici. Disattese le conclusioni peritali Nel caso in scrutinio, la Corte d’appello ha disatteso le conclusioni del perito d’ufficio sulla base di una valutazione di dubbia competenza del tecnico incaricato senza nemmeno valutare né dare atto delle conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici di parte nell’ambito dello stesso procedimento e senza disporre nuova perizia. ma senza spiegarne le ragioni! Sebbene la perizia grafologica sia basata su un percorso valutativo più che su leggi scientifiche, è necessario che il giudice di merito spieghi le specifiche motivazioni per le quali ritenga di disattendere il percorso metodologico seguito dal perito nel caso di specie. Non è sufficiente, in altre parole, prospettare un dubbio che non espliciti neanche quale sarebbe stata la non condivisibile metodologia seguita dal perito nel caso concreto. In conclusione, dall’assenza di vincoli per il giudice nel condividere la perizia – come noto è peritus peritorum – non si può inferire una libertà di disattenderle senza adeguata motivazione. È infatti necessario che il giudice, in motivazione, dimostri di avere considerato le differenti ipotesi ricostruttive. La sentenza è stata, pertanto, annullata con rinvio. Il giudice civile, quale giudice del rinvio, dovrà pertanto provvedere in ordine alla sentenza annullata e limitatamente ai capi civili, provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 luglio – 6 settembre 2016, n. 36993 presidente Savani – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica emessa in data 16/06/2014, con cui P.S. era stata condannata a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 612 cod. pen., in XXXXXX tra il – omissis per aver inviato missive con cui minacciava danni ingiusti, in particolare danni fisici e la morte assolveva l’imputata dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili. 2.Con ricorso depositato il 23/093/2015, la costituita parte civile S.M. , a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Andrea Bianchi, munito di procura speciale, ricorre, ai soli effetti civili, per 2.1. vizio di motivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato le conclusioni cui erano giunti il perito di ufficio e la consulente della parte civile circa la attribuzione degli scritti minatori alla P.S. , così come ad identiche conclusioni si era pervenuti anche in altri procedimenti penali indicati in ricorso da parte dei rispettivi periti e consulenti, non potendosi che considerare un irrilevante trabocchetto la circostanza dalla quale la Corte territoriale avrebbe tratto l’inaffidabilità del perito di ufficio apodittica e fuorviante apparirebbe, poi, l’affermazione secondo la quale la perizia grafologica non presenterebbe carattere di scientificità, trattandosi di argomentazione illogica ed immotivata 2.2. vizio di motivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen., in relazione alla valutazione di inattendibilità della parte civile alla luce delle precedenti decisioni a lei sfavorevoli, non essendo state affatto considerate le pronunce favorevoli. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati. La Corte territoriale, dopo aver premesso che in atti risultavano versati numerosi provvedimenti di assoluzione nei confronti della P.S. , oltre a provvedimenti di archiviazione ed a sentenze civili in cui la S.M. era risultata soccombente, ha ritenuto che il primo giudice avrebbe dovuto operare una diversa valutazione, considerata la circostanza che in uno dei provvedimenti di archiviazione era stata messa in risalto anche il fatto che era stata utilizzata la firma apocrifa della P. ha, quindi, aggiunto che la sentenza di primo grado avesse attribuito valenza alla sola perizia grafologica d’ufficio, elaborato che non ha valenza di prova scientifica, constatando altresì che la difesa avesse incaricato un investigatore privato che aveva personalmente compilato un assegno bancario sottoponendolo al medesimo perito, il quale aveva concluso per la falsificazione grafica della sottoscrizione, in base ai medesimi criteri utilizzati per la perizia nel processo in esame. La motivazione, come tale, appare del tutto illogica, oltre che lacunosa. La motivazione del provvedimento di archiviazione emesso a conclusione di altro procedimento penale, sebbene riconducibile alla medesima ed articolata vicenda tra la P.S. e la S.M. , avente ad oggetto il riconoscimento di maternità, non può essere ritenuto decisivo in relazione ad una vicenda processuale caratterizzata da autonoma struttura fattuale e basata su dati probatori del tutto diversi, sebbene appaia ragionevole ritenere che le precedenti vicende processuali che hanno visto soccombente la S.M. , secondo quanto indicato in sentenza possano essere valutate ai fini del giudizio di attendibilità della persona offesa. Tuttavia non appare tale il percorso logico-motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, che, dopo aver dato atto delle pronunce sfavorevoli alla S.M. , ha però anche richiamato, alla pag. 3, la sussistenza di sentenze di condanna emesse nei confronti della P.S. ai danni della S.M. , ed allegate dalla difesa della parte civile appellante all’atto di gravame. Di dette pronunce non sembra che la Corte territoriale, dopo averne fatto menzione, abbia tenuto conto, neanche per valutarne la loro irrilevanza ai fini del giudizio, atteso che la sentenza afferma che dagli atti prodotti risulta che la S.M. era sempre stata soccombente nelle azioni intentate nei confronti della P.S. , il che appare in palese contraddizione con quanto affermato in precedenza. A ciò si deve aggiungere che l’affermazione, permutata da una massima di questa Corte secondo cui la presenza di pareri discordanti in tema di perizia grafologica impone al giudice di fornire autonoma ed accurata giustificazione della propria valutazione attesa l’impronta fortemente soggettiva del tipo di analisi Sez. 5, sentenza n. 23613 del 09/05/2012, Presicce, Rv. 259404 non appare confacente, sia perché non si comprende quali sarebbero le discordanti valutazioni di esperti, non potendo certamente porsi a confronto tra loro valutazioni effettuate in ambiti processuali differenti, posto che, evidentemente, esse hanno avuto ad oggetto documenti differenti tra loro, e non potendosi, quindi, attribuire rilievo determinante al provvedimento di archiviazione emesso nell’ambito di altro procedimento penale, sia perché non si comprende per quale ragione la Corte territoriale preso atto dei dubbi di competenza tecnica del perito alla luce delle indagini difensive svolte non abbia ritenuto di disporre un ulteriore accertamento tecnico, affidando l’incarico ad altro esperto. È, infatti, parimenti pacifico che in tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove non gli è, viceversa, consentito di rinunciare all’apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche. Invero, in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere sull’iter di acquisizione della prova, dall’altro, di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole Sez. 5, sentenza n. 9047 del 15/06/1999, Larini ed altri, Rv. 214295, in cui il giudice di merito, dopo avere acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall’imputato, ne aveva disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia . Nel caso in esame, quindi, la Corte territoriale, sulla base di una valutazione di dubbia competenza del perito, senza valutare e senza nemmeno dare atto delle conclusioni raggiunte, nell’ambito dello stesso procedimento, dai consulenti di parte, e senza procedere ad una ulteriore perizia ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ha disatteso le conclusioni del perito di ufficio. Sebbene la perizia grafologica debba, infatti, ritenersi basata su un percorso valutativo più che su leggi scientifiche, occorre tuttavia che il giudice di merito dia conto delle specifiche motivazioni per le quali ritenga di disattendere il percorso metodologico seguito, nel caso in esame, dal perito, non potendosi, cioè, basare sulla sola prospettazione di un dubbio che non espliciti neanche quale sarebbe stata la non condivisibile metodologia seguita dal perito nel caso in esame. Alla luce di tale principio, quindi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.