In quali termini va interpretato il requisito della immediatezza della violenza o minaccia?

Nella rapina impropria la violenza o minaccia non debbono necessariamente seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo e possono realizzarsi anche in un luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità.

Così la sentenza della Corte di Cassazione n . 37016/16, depositata il 6 settembre. Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo applicava ad E.E.T. la misura della custodia cautelare in carcere sulla scorta della gravità indiziaria sussistente nei suoi confronti per plurimi episodi di furti in abitazione, sia consumati che tentati, furti di autovetture, nonché per un episodio di rapina. L’indagato avanzava rituale istanza di riesame al Tribunale della libertà di Torino i Giudici della cautela confermavano il titolo custodiale e rigettavano il gravame, ma solo dopo aver riqualificato giuridicamente le ipotesi di furto in abitazione in rapina. Avvero la decisione del Tribunale torinese l’indagato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge ed errata qualificazione giuridica del fatto, lamentando come il Collegio del riesame avesse errato nel riqualificare i reati di furto e tentato furto in, rispettivamente, rapina impropria e tentata rapina impropria, sul presupposto che la resistenza operata dagli indagati al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine fosse avvenuta nel corso della quasi flagranza dei reati di furto e fosse, pertanto, precipuamente finalizzata ad assicurarsi l’impunità in effetti, osservava il ricorrente, sussisteva un rilevante lasso di tempo che aveva interrotto il nesso di contestualità dell’azione complessiva. La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de quo . L’arco temporale sussistente tra la rapina e l’uso della violenza o minaccia. I Supremi Giudici hanno chiarito come il Tribunale, nel procedere alla suddetta riqualificazione giuridica, abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto giurisprudenziali specificamente afferenti la tematica de qua . In particolare, precisa la Corte di legittimità, nella rapina impropria, infatti, la violenza o minaccia possono realizzarsi anche in un luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità. Il requisito della immediatezza della violenza o minaccia. Tutto quanto sopra fermo restando che, specifica ulteriormente la Corte Regolatrice, il requisito della immediatezza della violenza o minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della flagranza o quasi flagranza e non va interpretato letteralmente, cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbono necessariamente seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo. Infatti, proprio in tema di quasi flagranza, il concetto di inseguimento” ad opera della forza pubblica, sul quale si fonda appunto la nozione stessa di quasi flagranza, comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzione dopo la commissione del reato, ed anche nel caso che si protragga per alcuni giorni. La sorpresa del reo con cose o tracce del reato. Ancora, afferma la Suprema Corte, va chiarito che in tema di quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede neppure la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la sorpresa avvenga in maniera non casuale, ma solo l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le cose o tracce del reato e, pertanto, il susseguirsi senza soluzione di continuità della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o tracce.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 giugno – 6 settembre 2016, n. 37016 Presidente Diotallevi – Relatore Ariolli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 4/7/2015, il G.I.P. del Tribunale di Cuneo applicava nei confronti di E. ed E.T. la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai seguenti reati capo a tre furti in abitazione consumati capo b tre tentativi di furto in abitazione capo c rapina, per avere usato violenza nei confronti degli operanti, dopo la commissione dei furti di cui al capo a e per assicurarsi l'impunità dai reati di cui al capo b capo d furto dell'autovettura Skoda Fabia. 2. Con ordinanza del 19/1/2016 il Tribunale di Torino, Sezione per il riesame, previa riqualificazione dei reati di cui ai capi a e b nei reati di cui all'art. 628 cod. pen. capo a e 56-628 cod. pen. capo b e ritenuto il reato di cui al capo c assorbito nelle condotte di cui ai capi a e b , confermava il provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cuneo. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei riesame, ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse degli indagati, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce 1 violazione di legge ed errata qualificazione giuridica del fatto. In particolare, il Tribunale ha errato nel riqualificare i reati di furto e tentato furto di cui ai capi a e b rispettivamente in rapina impropria e tentata rapina impropria, ritenendo che la resistenza operata dagli indagati al momento del controllo a cui vennero sottoposti dai Carabinieri fosse avvenuta nel corso della quasi flagranza dei reati di furto e, dunque, fosse finalizzata ad assicurarsi l'impunità. Sussisteva, invece, un apprezzabile lasso di tempo che aveva interrotto il nesso di contestualità dell'azione complessiva, desumibile dal fatto che il telefono cellulare di uno dei due indagati registrava una telefonata alle ore 4,15 di notte, a fronte di una fascia oraria di commissione dei furti, per come individuata dagli stessi operanti, collocabile tra le ore 1,30 e le 2,30. Né al fine di escludere l'evidente scarto temporale poteva farsi riferimento, come avvenuto da parte del Tribunale, allo svolgimento di indagini posto che il sopralluogo sui luoghi del furto era stato effettuato dopo le ore 3,00 e sino alle ore 3,25 e che l'auto venne individuata a distanza di oltre 16 Km dai comuni ove erano stati perpetrati i reati ed a due ore circa di distanza dalla commissione dei fatti. Considerato in diritto II ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte, ha correttamente riqualificato i fatti di cui ai capi a e b dell'imputazione provvisoria rispettivamente come delitti di rapina impropria consumata e rapina impropria tentata. Nella rapina impropria, infatti, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco . Sez. 2, sent. n. 43764 del 4/10/2013, Rv. 257310 . Si è ancora precisato che il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della flagranza o quasi flagranza e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo. Sez. 2, sent. n. 40421 del 26/6/2012, Rv. 254171 . Ed in tema di quasi flagranza, il concetto di inseguimento ad opera della forza pubblica, sul quale si fonda la nozione della cd. quasi-flagranza, comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, ed anche nel caso che si protragga per alcuni giorni. Fattispecie nella quale un soggetto, datosi con successo alla fuga dopo essersi liberato al cospetto di alcuni carabinieri dello stupefacente detenuto, è stato rintracciato ed arrestato da altri militari, sette ore dopo il fatto, all'interno di un esercizio pubblico, a seguito di ricerche definite attive ed ininterrotte dalla polizia giudiziaria . Sez. 4, sent. n. 4348 del 12/11/2002, Rv. 226984 . Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, il Tribunale dei riesame ha dato puntualmente atto di come le indagini vennero immediatamente attivate dai Carabinieri a seguito delle numerose segnalazioni di furti in abitazione che erano pervenute alla centrale operativa nelle prime ore del 28/10/2014. P.S. segnalava che, alle ore 1,30, era stata svegliata dalla segnalazione acustica dell'antifurto installato presso la sua abitazione alle 2,30 P. C. denunciava che ignoti, dopo aver tentato di accedere al suo appartamento, erano entrati all'interno dell'abitazione della madre ubicata al piano sottostante sottraendo una borsa contenente 50,00 euro alle ore 2,50 il maresciallo F. procedeva ad accertamenti urgenti mediante sopralluogo presso l'abitazione di P. C. effettuando anche rilievi fotografici alle ore 3,05 ripeteva gli accertamenti presso l'abitazione di D. G. altra persona offesa che aveva subito un furto in abitazione quella notte ed alle ore 3,25 presso quella di P.S Alle ore 4,00 la pattuglia composta dallo steso maresciallo ed altri due Carabinieri fermava la vettura a bordo della quale si trovavano i due indagati, i quali dapprima si dettero alla fuga e poi opposero resistenza ai militari. Risulta, pertanto, che l'orario in cui sono stati commessi i furti o i tentati furti è di poco antecedente a quello del fermo degli indagati e che questi vennero fermati nell'ambito di un'attività di investigazione e di ricerca degli autori che si svolse senza soluzione di continuità. A nulla rileva, pertanto, che gli indagati siano stati fermati alle ore 4,15 anziché alle ore 4,00 e ad una certa distanza dalle abitazioni oggetto di furto, tenuto conto che lo scarto temporale tra l'ultimo sopralluogo effettuato dal maresciallo F. presso l'abitazione della P.S. avvenuto alle ore 3,25, con rilievi fotografici e quello dei fermo è comunque assai contenuto e rivela con certezza come i Carabinieri si fossero mossi con la vettura di servizio proprio al fine di ricercare i colpevoli, tanto che sull'auto vi era anche l'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva sino a quel momento svolto nell'immediatezza le prime indagini. Di conseguenza la violenza posta in essere dagli indagati nei confronti dei militari, avvenuta dopo la sottrazione dei beni all'interno delle abitazioni, è certamente volta ad assicurarsi l'impunità dei numerosi furti e tentati furti in precedenza commessi. Ciò peraltro, trova ulteriore conferma anche in altra circostanza che emerge dalla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale dei riesame. Invero, all'interno del veicolo sul quale gli indagati vennero fermati furono rinvenute evidenti cose la refurtiva e tracce materiali arnesi da scasso dei reati in precedenza commessi. Ebbene, questa Corte, in tema di quasi flagranza del reato, ha affermato che il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede nemmeno la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la sorpresa avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa dei presunto autore di esso con le cose o le tracce del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. Sez. 5, sent. n. 44041 del 3/7/2014, Rv. 262097 . Requisiti ben presenti nella ricostruzione della vicenda per come operata dai giudici della cautela. 2. II ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere conD.ta al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conD. i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen