Sindaco a consigliere: «la lettera è una cazzata». Condannato per diffamazione

Impossibile catalogare come critica politica le frasi del primo cittadino. Nonostante lo scontro politico in Comune, additare un consigliere come imbecille e definire cazzata una sua lettera sono veri e propri insulti.

Clima teso in consiglio comunale. Scontro totale tra maggioranza e opposizione. Il sindaco perde la brocca e definisce lo scritto di un consigliere come la lettera di un imbecille . Nonostante il contesto, è illogico identificare quella frase come critica politica”. Ciò conduce alla condanna del primo cittadino per il reato di diffamazione Cassazione, sentenza n. 36992, sezione Quinta Penale, depositata il 6 settembre 2016 . Insulti. Facilmente ricostruita la vicenda, anche grazie ai verbali della seduta del consiglio comunale . Inequivocabili le parole utilizzate dal sindaco di un piccolo paese ligure egli ha catalogato come lettera di un imbecille una cazzata lo scritto di un esponente dell’opposizione. Tutto ciò, peraltro, alla presenza dei consiglieri comunali e dei cittadini presenti in municipio. Nessun dubbio, sia per il Giudice di Pace che per i giudici del Tribunale, sul fatto che il primo cittadino abbia esagerato, abbandonando il terreno della critica politica e sconfinando nella offesa personale . Consequenziale la condanna per diffamazione . E tale decisione è condivisa ora dai magistrati della Cassazione. In sostanza, pur a fronte di un clima di opposizione politica , il comportamento tenuto dal sindaco viene valutato come mera aggressione verbale caratterizzata da veri e propri insulti, del tutto gratuiti e di sicuro non esplicitanti le ragioni di un contrasto ideologico-politico .Clima teso in consiglio comunale. Scontro totale tra maggioranza e opposizione. Il sindaco perde la brocca e definisce lo scritto di un consigliere come la lettera di un imbecille . Nonostante il contesto, è illogico identificare quella frase come critica politica”. Ciò conduce alla condanna del primo cittadino per il reato di diffamazione Cassazione, sentenza n. 36992, sezione Quinta Penale, depositata il 6 settembre 2016 . Insulti. Facilmente ricostruita la vicenda, anche grazie ai verbali della seduta del consiglio comunale . Inequivocabili le parole utilizzate dal sindaco di un piccolo paese ligure egli ha catalogato come lettera di un imbecille una cazzata lo scritto di un esponente dell’opposizione. Tutto ciò, peraltro, alla presenza dei consiglieri comunali e dei cittadini presenti in municipio. Nessun dubbio, sia per il Giudice di Pace che per i giudici del Tribunale, sul fatto che il primo cittadino abbia esagerato, abbandonando il terreno della critica politica e sconfinando nella offesa personale . Consequenziale la condanna per diffamazione . E tale decisione è condivisa ora dai magistrati della Cassazione. In sostanza, pur a fronte di un clima di opposizione politica , il comportamento tenuto dal sindaco viene valutato come mera aggressione verbale caratterizzata da veri e propri insulti, del tutto gratuiti e di sicuro non esplicitanti le ragioni di un contrasto ideologico-politico .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 luglio – 6 settembre 2016, n. 36992 Presidente Savani – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di La Spezia in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello confermava la sentenza del Giudice di pace di Sarzana emessa in data 04/04/213, con cui il ricorrente era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen., perché, quale sindaco, durante una seduta dei consiglio comunale, profferiva la frase la lettera di un imbecille che ha scritto una cazzata riferita al consigliere L.P., pronunciando detta frase alla presenza degli altri consiglieri comunali e dei pubblico che assisteva alla seduta in Ortonovo SP , il 09/02/2007. 2.Con ricorso depositato il 26/03/2015 G.F., a mezzo del difensore di fiducia Avv.to A.C., ricorre per 2.1. violazione di legge ex art. 606 lett. b cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della situazione di aspro confronto politico tra consiglieri di maggioranza ed opposizione in cui la frase era stata pronunciata, senza alcun intento diffamatorio, citando sul punto giurisprudenza di legittimità 2.2. violazione di legge ex art. 606 lett. b cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica politica in ogni caso la frase costituirebbe solo una libera manifestazione di opinione in un clima di tensione, ferma restando la veridicità e la rilevanza sociale dell'argomento e non potendo ritenersi superato il limite della continenza, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata in ricorso 2.3. violazione di legge ex art. 606 lett. b cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen., della provocazione o dei fatto ingiusto, costituita dalla condotta tenuta dal consigliere comunale M. nella seduta dei consiglio 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b ed e , cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 2.5. violazione di legge ex art. 606, lett. b , cod. proc. pen., in relazione alla mancata motivazione sulle statuizioni civili. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata si basa su motivazione immune da vizi logici, seppure sintetica, e, come tale, incensurabile in sede di legittimità ne deriva che il ricorso finisce per reiterare le medesime doglianze già sottoposte al giudice dei gravame, risultando, quindi, generico ed aspecifico. La circostanza che l'affermazione ascritta al ricorrente si inserisse in un clima di opposizione politica, infatti, non può giustificare un'aggressione verbale del tutto avulsa dalla critica politica e dal confronto dialettico, anche aspro, essendosi la frase concretata in veri e propri insulti, dei tutto gratuiti e certamente non esplicitanti le ragioni di un contrasto di tipo politico-ideologico, in quanto ridondanti unicamente sul piano dell'offesa personale. Ciò vale ad escludere senza alcun dubbio l'esercizio del diritto di critica politica, oltre che ad evidenziare la rilevanza penale della condotta, non comprendendosi neanche in cosa sarebbe consistita la provocazione da parte dei consigliere M. il quale, come risulta dal ricorso stesso, si era limitato ad esprimere un proprio convincimento personale circa l'obbligo del sindaco di convocare il capo area competente in relazione all'oggetto della discussione. Tra l'altro non si vede per quale ragione la frase sarebbe stata indirizzata al L. Pietro, assente dalla seduta, a fronte di una asserita provocazione posta in essere da un diverso consigliere comunale, ossia il M., con esclusione, quindi, di ogni provocazione. Sulla determinazione della pena è stato esplicitato in motivazione che essa è stata fissata in misura prossima al minimo edittale, che la concreta individuazione del suo ammontare è stata effettuata tenuto conto della risonanza pubblica dei fatto, e che le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse in assenza di elementi significativi, quale la resipiscenza dell'imputato, che non si è mai scusato per la sua condotta. Detta motivazione, basata su plurimi indici tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., appare immune da censure di legittimità, come pure la valutazione del danno che, essendo stata effettuata con criteri equitativi, risulta insindacabile in sede di legittimità. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese di parte civile, che si liquidano in euro 1.800,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.